Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
0 39 3 0 / 0 1 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE de incidente Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: strawled Dott. Ugo FAVARA - Presidente - R.G.N. 17037/98 LUCENTINI Rel. Consigliere Dott. Giuliano 18174/98 www Cron. 6880 - Consigliere Dott. Michele LO PIANO Rep. 1099 Dott. NI Battista PETTI - Consigliere Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Ud. 14/11/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE NTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24.0002 RE NN AR NQ GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' SUL per diritti FIGLIO MINORE CONTENE AN AR, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA RONCIGLIONE 15, presso 13000 GUGLIELMI, difesa dall'avvocato PIETRO DIAZ con studio in 07100 sassari viale caprera 15/H, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DU NI AR, UNIPOL COMP ASSIC SPA, DU NI AR;
2000 intimati 1825 e sul 2° ricorso n° 18174/98 proposto da: -1- UNIPOL COMP ASSIC SPA, con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, DU AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NI 27, presso lo studio dell'avvocato CESARE THAILANDIA GATTI, che li difende unitamente all'avvocato GINO AJELLO, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
RE NN AR NO GEN ES POT FIGLIO MINORE CONTENE AN MARIO;
- intimata avverso la sentenza n. 135/97 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, emessa il 02/05/97 e depositata il 24/06/97 (R.G. 327/92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 21 settembre 1988 NN IA OR, quale esercente la potestà sul figlio minore AN MA CO, conveniva davanti al Tribunale di Sassari NI IA HE e la compagnia NI s.p.a., che assicurava il HE per la r.c.a., per chiederne la condanna solidale al risarcimento del danno subito dal minore il 26 agosto 1983 nell'abitato di Ittiri, allorché lo stesso HE, nell'eseguire una manovra di retromarcia alla guida della propria autovettura, l'aveva investito, cagionandogli lesioni, le quali in seguito erano sfociate in una "lussazione recidivante Element della spalla destra”. Radicatosi il contraddittorio, la compagnia d'assicurazioni eccepiva la prescrizione del diritto azionato, e comunque l'infondatezza della domanda. Ritenuta la causa in decisione, il Tribunale, disattesa l'eccezione preliminare, rigettava la domanda, e su impugnazione della soccombente ut supra, la Corte d'appello di Cagliari, in accoglimento della riproposta eccezione, dichiarava la prescrizione del diritto. Per la cassazione della sentenza la OR, nella veste indicata, ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, Resiste con controricorso la NI, che a sua volta propone, avverso la medesima sentenza, ricorso incidentale condizionato ico affidato ad un motivo ed illustrato da memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo mezzo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente deduce, in relazione alla ritenuta prescrizione biennale, che il fatto dannoso era prevedibile, e, quindi, evitabile, tenuto conto che il bambino non era “acquattato", ma “inchinato", ond'era ben visibile, laddove poi la colpa del HE consisteva nell'avere fatto “immediatamente" marcia indietro senza compiere alcun preventivo accertamento. Qlucent Il motivo si riferisce a quella parte della sentenza in cui la Corte d'appello rigettava l'eccezione di prescrizione, in riferimento all'evento originario, con la seguente motivazione. Trattandosi di danno cagionato dalla circolazione dei veicoli e di fatto astrattamente previsto dalla legge come reato (lesioni colpose aggravate), per il quale non risultava che fosse stato promosso il giudizio penale, doveva applicarsi il principio secondo cui la più lunga prescrizione del reato vale anche per l'azione risarcitoria, purché il giudice civile accerti incidentalmente la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie penale. Peraltro, le prove assunte nel processo non consentivano di affermare che il HE avesse agito con colpa, generica ovvero specifica. 4 Premesso che la teste Fiori aveva riferito d'avere visto che il bambino, allora quasi cinquenne, era inchinato dietro la parte posteriore della macchina del HE, intento a giocare con l'acqua di una pozzanghera, e che il HE, uscito dalla casa della zia e salito sulla vettura, aveva fatto indietro, travolgendolo, dalleimmediatamente marcia acquisizioni testimoniali non era emerso “che il bambino fosse concretamente visibile per chi si avvicinasse all'autovettura o si trovasse a bordo della stessa". Doveva essere considerato, a una Fiat tale riguardo, che l'autovettura del HE era 600, ossia un'autovettura che, lungi dall'impedire o rendere UC malagevole, per la sua conformazione, la visibilità dello spazio retrostante, “consentiva il facile avvistamento dall'interno di persone che transitassero o sostassero, in normale stazione eretta, dietro il veicolo". In definitiva, nessuna colpa poteva addebitarsi al HE “per non avere previsto la presenza, invero del tutto anomala ed eccezionale, d'un bambino accucciato dietro la vettura e per non essersi accertato di tale imprevedibile presenza prima di salire sul mezzo". Cosicché, essendo il termine prescrizionale di due anni a fare tempo dal fatto, esso era ampiamente decorso al momento della notifica della citazione. Ebbene, la sentenza sfugge, per questa parte, alla censura, avendo il giudice d'appello illustrato congruamente e logicamente -attraverso il riferimento alle prove raccolte, 5 discrezionalmente valutate, e a dati di comune esperienza- le compiute ragioni per cui ritenne di escludere, a carico del HE, una qualunque ipotesi di colpa (e, incidentalmente, di reato). Notasi appena che le affermazioni del ricorrente secondo cui, in realtà: a) il bambino era ben visibile, essendo soltanto "inchinato” e non “acquattato"; b) il HE, prima di retrocedere, avrebbe dovuto ispezionare con lo sguardo il terreno, costituiscono censure inammissibili in questa sede, risolvendosi in una non consentita richiesta di riesame del merito della controversia. Elucent Con il secondo mezzo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione о falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 c.C., 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente si duole che la Corte d'appello: abbia escluso il nesso causale fra patologia originaria e patologia successiva sul rilievo che il danneggiano non aveva fornito la prova negativa circa il mancato accadimento di fatti causanti la successiva patologia: che era prova impossibile, e come tale inammissibile, e comunque gravante, in quanto fatto impeditivo, sul danneggiante;
abbia escluso il nesso di causalità “decampa(ndo) la regola del procedimento probatorio per presunzione, onde in concreto, dati quei due eventi lesivi, datane l'omologabilità genetica in 6 modo grave e preciso, e concordante con l'omissione di prova innovazioni causali (sic), ne è data l'omologazione, almeno in termini di probabilità". Con il terzo mezzo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., la stessa ricorrente si duole che il giudice non abbia motivato sulle osservazioni a suo tempo fatte, relativamente alla "identità topica" dell'una e dell'altra lesione, alla giovane età dell'infortunato, “alieno, per essa, statisticamente da detta patologia", all'altissima incidenza, documentata da letteratura UC medica, fra evento traumatico e lesioni da lussazione. I due mezzi vanno esaminati congiuntamente, riguardando la medesima questione. Il giudice del merito osservò, in relazione a tale problema, che non poteva indurre a ripensamenti -nel senso di valere a posticipare di circa quattro anni il termine iniziale di prescrizione la circostanza che, a tale distanza temporale dall'incidente, si fosse manifestata, nel bambino, la complicanza rappresentata da lussazione recidivante posteriore della spalla, da intendere (non già come semplice aggravamento, come tale non incidente sulla prescrizione, ma} come evento lesivo autonomo. Invero, il consulente tecnico dott. Fois, specialista in materia, aveva riconosciuto che la patologia in questione, pur rappresentando un normale aggravamento dell'inizialenon 7 patologia, poteva bensì causalmente connettersi ad essa. Aveva tuttavia convincentemente aggiunto, lo stesso consulente, di potere affermare tale "soltanto in termini connessione possibilistici (sospetto) e non di appagante meramente elementi di probabilità, attesa la mancanza di concreti riscontro". Era anche da notare che fra l'un fatto e l'altro era decorso un lungo intervallo di tempo (ben quattro anni), non essendo in tale modo possibile escludere che, in tale periodo, si fossero verificati altri eventi traumatici produttivi del danno capsulare, l'esclusione dei quali il danneggiato non aveva provato. Placent Osserva i Collegio che anche per questa parte, relativa al giudizio di mera possibilità di un nesso causale fra trauma originario e successive complicanze, la motivazione della sentenza appare ineccepibile sul piano logico, ed è quindi immune dalle censure sollevate, le quali, ancora una volta, si traducono in inammissibili censure di merito. D'altro canto, il rilievo della Corte d'appello -secondo cui nel termine di quattro anni fra l'uno e l'altra fatto ben avrebbero potuto verificarsi accadimenti tali da determinare il danno capsulare, onde la mancata prova del contrario si ritorceva contro il danneggiato- appare rispettoso dei principi sull'onere probatorio, poiché quel fatto, in quanto di natura costitutiva (non già impeditiva), avrebbe dovuto provarsi, 8 come tale, dal danneggiato medesimo, attraverso la prova di correlate circostanze di natura positiva. Il ricorso principale va, in conclusione, rigettato integralmente. Resta ovviamente assorbito l'unico mezzo del ricorso incidentale (con cui la compagnia, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 c.C. e 590 co. 4 c.p., in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., deduce che il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere che -stante la perseguibilità a querela per tutti i reati di lesioni colpose, salve le eccezioni Element di legge la parte lesa, una volta decaduta dalla produzione della stessa querela, non poteva più godere, ai fini del risarcimento del danno da sinistro stradale, del più lungo termine di prescrizione previsto dal co. 3 dell'art. 2947 c.c. rispetto a quello previsto dal co. 2), in quando condizionato all'accoglimento del ricorso principale. Nella sussistenza di giusti motivi, si compensano fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quelle incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 14 novembre 2000. 9 IL HERSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Изо викала In CANCELLIERE C1 NI AM Depositata in Cancelleria 7 MAR. 2001 Oggi 1 CANDALLIERE NI AM m Covos 310.000 www. UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 3. OTT. 2001 $ 4 3.0.000 an (lire trecen p. M a Carviti (Dolesa Mana Cra HLIPPO) Responsabile Servizio At Giudiziari BACCICHINI 10