Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4973 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
œ74652 OGGETTO: Imposte dirette/Irpef ed Ilor/ 04 9 7 3 /02 Esenzioni ed Agevolazioni/soggetti residenti nei comuni centrale e dell'Italia meridionale colpiti da eventi sismici B ICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 002243/2001 Cron. M2PZ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Michele Cantillo Presidente Ud.24.1.2002 Dott. Enrico Altieri Consigliere Consigliere Dott. Stefano Monaci NE ZIO Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner E SSA IL CA IV I Dott. Aldo Ceccherini Consigliere D C A E PREM N ha pronunciato la seguente SU IO 2 RTE P 5 O M C 6 A 4 C Sentenza 7 . N Sul ricorso proposto da : Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIO COPIE e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Richiesta copia studio Roma, via dei Portoghesi 12,elettivamente domiciliato ex lege dal Sig. S ricorrente per diritti €0.77 120402 IL CANCELLIERE
Contro
TI RI,residente in [...] in Palazzo Mancinelli €0.77 11500 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intimato CANCELLERIA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IPSOA 766 per diritti €0.77 12.04.02 il IL CANCELLISHE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n.375/6/99 depositata in data 26.11.1999 Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Ebner;
Vista la requisitoria scritta del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi,che ha concluso per il rigetto del ricorso,per manifesta infondatezza \ svolgimento del processo EN MA . residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal sismici pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione nc rideterminava l'ammontarespettasse la detrazione, del reddito e notificava al imponibile con esclusione della stessa contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del C.L. 30 dicembre, 1995, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1996, n. 46 - 11 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF = dell'ILOR in virtù dell'interpretazione. autentica di cui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1993, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere Ц considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 24 YEENNAIO 2002 Così deciso in Roma il Il Presidente Il Cons Estensore IL CANCELLIERE C1 NN IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 APR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 NN IS