Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4827 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN-NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPE0 48 27/02 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 13439/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere 15186/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cro 0.10898 n. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere - Ud. 09/01/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TI NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato AGUGLIA BRUNO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro .N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA I.N.A.D.E.L.; intimato e sul 2° ricorso n° 15186/99 proposto da: I.N.A.D.E.L., in I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA 2002 persona del legale rappresentante pro tempore, 38 elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA -1- 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BOVA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
TI NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato BRUNO AGUGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 13944/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/07/98 R.G.N. 8671/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corrado udienza del 09/01/02 dal GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato BOVA ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il ricorso principale rigetto del ricorso e per il ricorso incidentale assorbito. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il sign. Enzo Galanti dipendente del Comune di Roma, per un anno, sino al ha chiesto che l'INPDAP, per la31.12.84, e quindi passato all'AMNU, ha chiesto cessazione del suo rapporto con il Comune che l'I.N.P.D.A.P. fosse condannato a liquidargli l'indennità premio servizio (i.p.s.) computando nella stessa quanto percepito nella stessa (35.000 mensili) a titolo di acconto per il personale N.U.; 2- che il Tribunale di Roma, con sentenza del 21.7.98, ha rigettato la domanda ritenendo: a) che per il diritto fatto valere fosse maturata la prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro;
b) che, in ogni caso il diritto era insussistente, in quanto l'emolumento di cui si chiedeva il computo nella i.p.s. era stato erogato dal Comune di Roma in violazione di quanto previsto dall'art.11 1.n.93/83 che fa divieto agli enti pubblici di corrispondere ai propri dipendenti trattamenti integrativi della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva, comportanti oneri aggiuntivi con conseguente disapplicazione della delibera che aveva accordato l'emolumento stesso;
3- che il sign. Galanti chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi,cui resiste l'I.N.P.D.AP. con controricorso, che ha, sua volta,proposto ricorso incidentale condizionato, cui resiste, con controricorso, il ricorrente principale;
1 RITENUTO IN DIRITTO che vanno, preliminarmente, ai sensi dell'art.335 cpc, riuniti il ricorso principale e quello incidentale;
1- che, per le ragioni di seguito indicate, va esaminata prioritariamente la seconda delle censure formulate dal ricorrente principale;
quest'ultimo, Y2- che con la stessa denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.3 della 1. n.83/93, degli art 4 e 11 1. 152/98,15 1. 1077/99, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, sostanzialmente, sostiene che: a) l'emolumento concesso dalla delibera del Comune di Roma - disapplicata dal Tribunale perché in violazione del predetto divieto previsto dall'art. 11 1.n.83/93 non costituisce onere aggiuntivo, rispetto alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva trattandosi di un “acconto" relativo al contratto F.I.S.P.I.A., in corso di applicazione di cui l'Amministrazione aveva dichiarato di voler anticipare alcuni contenuti;
b) che la disapplicazione del preteso atto illegittimo risultava, comunque, preclusa per non esser stato l'atto tempestivamente caducato;
3- che entrambi i predetti profili di censura sono infondati in quanto: a) per il secondo, da esaminarsi in ordine logico giuridico per primo, si ignora che la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte dell'a.g.o. presuppone la permanenza dell'efficacia dell'atto stesso nella realtà ordinamentale;
b) la eventuale natura anticipatoria di un emolumento- unilateralenate concesso da una parte tenuta a contrattare la retribuzione da corrispondere ai propri dipendenti plataforma retributiva non si sottrae al precetto dell'art. 11 1. n.93/83 il cui 2 scopo è di impedire che i soggetti datori di lavoro pubblici concedano, ai propri dipendenti, emolumenti retributivi- unilateralmente- al di fuori della contrattazione (afr., in Termini, Can. 27/9/2001. 12072); collettiva che costituisce, pertanto, l'unica legittima fonte delle erogazioni retributiver 4- che essendo la ragione testè esaminata, in relazione alle censure di cui è stata oggetto, idonea a sorreggere autonomamente la decisone impugnata, non deve procedersi anche alle esame del primo motivo relativo alla decorrenza della prescrizione;
5- che il ricorso va, pertanto, rigettato;
7- che dal suo rigetto consegue l'assorbimento di quello incidentale condizionato -
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara asorbito quello incidentale;
condanna il ricorrente principale alle spese liquidate in euro 21.40 oltre ad euro 1200,00 per onorari. Roma 9 gennaio 2002 Il Consigliere es. flie Losada Saglam Il Presidente, Die IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 4 APR. 2002 I A 0 ONCELLIERE D 3 1 S , 3 S . O 5 A T L T . R L . IL CANCELLIERE A O N A ' S B L E L 3 F P E 7 O S - D I 8 A I - N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I I D G A E G A , E O D O L T R E T T I T A S R N I I L E G L D S 3 E E E R O D