Sentenza 4 marzo 2004
Massime • 1
La competenza a definire il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode giudiziario appartiene al presidente del tribunale del luogo su cui ha giurisdizione il giudice che ha emesso il decreto, osservandosi le regole della procedura civile o penale, secondo che il provvedimento opposto sia stato assunto con riferimento a un giudizio civile o penale, in quest'ultimo caso restando esclusa l'applicabilità dell'art. 25 cod. proc. civ. sullo spostamento della competenza per territorio allorché parte sia un'Amministrazione dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2004, n. 15527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15527 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04.03.2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1218
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 42090/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sulla richiesta di risoluzione di conflitto negativo di competenza trasmessa da:
Giudice del Tribunale di Bologna in data 2/10/2003, relativo alla competenza a provvedere in merito al procedimento di opposizione avverso il decreto del Tribunale di Rimini di liquidazione dei compensi per attività di custodia giudiziale promosso ai sensi dell'art. 170 del DPR 30/3/2002 n. 115;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Gianfranco Ciani ha indicato la competenza del Tribunale di Rimini;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il giudice presso il tribunale di Rimini investito del procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di spettanza dell'Autofficina Corradini per la custodia di una vettura in sequestro rilevava che l'art. 170 DPR 115/2002 mediante il rinvio al procedimento regolato dall'art. 29 L. 13/6/42 n. 794 configurava un vero e proprio procedimento contenzioso giudiziale, per il quale era prevista l'instaurazione di un regolare contraddittorio e poiché ai sensi dell'art. 25 c.p.c, quando parte del procedimento è il Ministero della giustizia, la competenza a provvedere è del tribunale del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato, trasmetteva gli atti al tribunale di Bologna per competenza. Il giudice del tribunale di Bologna con ordinanza del 2/10/2003 sollevava conflitto rilevando che nel provvedimento del giudice del tribunale di Rimini si era affermato che il procedimento di opposizione instaurato apparteneva alla cognizione del giudice civile e pertanto ad esso dovevano applicarsi le norme del codice di procedura civile e tra queste l'art. 25 che prevedeva la competenza del tribunale del luogo in cui aveva sede l'Avvocatura dello Stato. Tale presupposta veniva contestato sulla base di considerazioni di ordine sistematico della disciplina relativa e sulla base di una giurisprudenza di legittimità applicabile analogicamente al procedimento in questione. Si sottolineava come l'art. 170 del DPR 115/2002 analogamente a quanto previsto dagli artt. 168 e 169 stessa legge attribuiva la competenza al magistrato che procede e quindi individuava l'ufficio competente per relationem rispetto al procedimento principale e pertanto a seconda che il procedimento principale fosse di natura civile o penale, il procedimento di liquidazione delle spese seguiva la stessa natura. Poiché l'art. 170 era una norma di chiusura di tale sistema che prevedeva la possibilità di fare opposizione al decreto di pagamento anche questo giudizio doveva necessariamente seguire le sorti del primo ed avere natura civile se il primo era di natura civile, avere natura penale se il primo era di natura penale. Aggiungeva il giudice che tale impostazione era conforme anche alla natura del giudizio di opposizione che è una seconda fase, solo eventuale, con la garanzia del contraddittorio rispetto alla prima svoltasi de plano. Citava infine la giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite 24/11/99 n. 25, rv. 214693 , che nel caso analogo dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli avvocati per il gratuito patrocinio individuava la competenza funzionale del giudice che aveva emesso il provvedimento. Concludeva pertanto che la competenza a provvedere spettasse al tribunale di Rimini.
Con memoria presentata dall'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'economia si sosteneva l'applicazione nel caso di specie dell'art. 25 c.p.c. e quindi la competenza del tribunale di Bologna. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
La Corte ritiene di condividere integralmente le motivazione esposte dal giudice del tribunale di Bologna e quindi di ritenere che il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione delle spese sostenute dal custode giudiziario debba essere di competenza del giudice che procede e la procedura da seguire debba essere quella civile o quella penale a seconda del giudizio in cui è stato preso il provvedimento opposto.
Depongono per tali conclusioni sia considerazioni di ordine sistematico sia la giurisprudenza di legittimità già intervenuta in materia analoga.
La liquidazione del compenso spettante al custode è disciplinata dalla legge 115/2002 nel capo 2^ della parte 4^ della legge intitolato "Decreto di pagamento emesso dal magistrato" e si occupa all'art. 168 della liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia ed all'art. 169 delle imprese destinate alla riduzione in pristino, fissando la competenza in capo al magistrato che procede. L'art. 168 al terzo comma si occupa in modo specifico del caso in cui il decreto venga emesso nell'ambito del procedimento penale, fissando regole ad hoc per la sua provvisoria esecutività e da ciò si ricava che il decreto di liquidazione di cui si occupa la legge è riferibile sia ai procedimenti civile che penali. Appare quindi evidente che il magistrato che procede deve essere identificato in quello titolare del procedimento principale e sarà il giudice civile se il procedimento è di natura civile, il giudice penale se il procedimento è di natura penale. Tale impostazione non è mai stata messa in dubbio e neppure il giudice di Rimini, ha mai contestato che la competenza ad emettere il decreto di liquidazione in un procedimento penale spettasse al giudice penale. Il giudizio di opposizione al decreto viene regolato dall'art. 170 della stessa legge e prevede in modo esplicito la competenza a provvedere in capo al dirigente dell'ufficio giudiziario competente. Quindi se la premessa non è contestabile ne deriva senza possibilità di dubbio che il capo dell'ufficio giudiziario competente a decidere dell'opposizione è quello che ha provveduto alla liquidazione. La procedura da seguire non potrà che essere quella civile se il procedimento ha natura civile, quella penale se il procedimento ha natura penale. Il riferimento contenuto al comma 2^ dell'art. 170 di prevedere le regole del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato è un evidente riferimento al rispetto del contraddittorio camerale in quanto il giudizio di opposizione si caratterizza anche in questo caso per essere un' eventuale prosecuzione del procedimento decisorio che prevede una prima fase senza contraddittorio ed una seconda fase caratterizzata dal contraddittorio.
Da ciò ne deriva che la competenza ad occuparsi dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode giudiziario è del presidente del tribunale del luogo in cui ha operato il giudice che ha emesso il decreto e se il procedimento è di natura penale in esso non opera l'art. 25 c.p.c. e non è possibile spostare la competenza nel luogo in cui ha sede l'Avvocatura dello Stato. Con sentenza delle Sezioni Unite n. 25 del 24/11/99, sopra indicata, si è affermato lo stesso principio in relazione ai ricorsi avverso i decreti emessi nel processo penale in materia di patrocinio a spese dello Stato, individuando la competenza funzionale in capo al giudice che aveva emesso il provvedimento, il quale decideva secondo la speciale procedura prevista dall'art. 29 L. 794/42 con ordinanza da trattare secondo le regole proprie del rito penale.
Deve infine aggiungersi che con Sezioni Unite n. 5161 del 24/4/2002, rv. 221661, si è affermato che nel procedimento relativo alla determinazione del compenso al custode giudiziale per il sequestro disposto ai sensi del codice di procedura penale non è dovuto l'avviso al Ministero dell'economia in quanto i suoi interessi patrimoniali vengono tutelati dal pubblico ministero e pertanto viene meno ogni ulteriore possibilità di ritenere applicabile al caso in questione l'art. 25 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Rimini cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2004