Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15257 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
| Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTI SUPREMA15 257 /02 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 4794/00 Consigliere Cron. 35526 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.22/05/02 Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente S E NTENZA A sul ricorso proposto da: GH PA RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 2337 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 107/99 del Tribunale di VITERBO, depositata il 05/03/99 R.G.N. 2746/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Roma, disposta consulenza tecnica, con sentenza del 21 aprile 1985, accoglieva il ricorso proposto dalla sig. MA RI HI nei confronti dell'INPS condannando l'Istituto al pagamento della pensione di inabilità in favore della ricorrente. Avverso la decisione di primo grado l'INPS proponeva appello contestando il mancato accertamento del requisito contributivo. Il Tribunale di Roma accoglieva il gravame rilevando che il requisito contributivo si era maturato durante l'iter della domanda amministrativa. Proposto ricorso in cassazione da parte dell'assicurata, la Corte con sentenza del 22 gennaio 1992 n.698 d l lo accoglieva il ricorso affermando l'utilità del conseguimento del requisito o S contributivo anche durante il procedimento amministrativo giudiziario;
cassava quindi la sentenza impugnata e rinviava la causa per nuovo esame al Tribunale di Viterbo davanti al quale veniva riassunta dalla sig. HI. Il giudice del riesame, disposto l'espletamento di una nuova consulenza tecnica, dichiarava che la ricorrente era divenuta invalida solo dal giugno 1998 e, tenuto conto che la stessa dal 1° agosto 1993 era titolare di pensione di vecchiaia, riconosceva alla pensionata la facoltà di scelta alternativa tra le due forme pensionistiche. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Viterbo la HI propone ricorso fondandolo su un unico motivo. L'INPS si è costituita mediante il deposito della procura alla lite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 R.D.L.n.636 del 1939 e motivazione carente e contraddittoria (art. 360 nn.
3.e.5.c.p.c.), la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver aderito alla seconda consulenza, contrastante con la prima, senza evidenziare le ragioni del privilegio così accordato. Rileva, inoltre, la contraddittorietà del fatto che, pur sostanzialmente confermando la situazione clinica descritta dal primo consulente e rilevando un miglioramento successivo della situazione relativa alla presenza di vene varicose, il Tribunale aveva poi ritenuta aggravata la situazione in concomitanza con la visita del secondo consulente, senza esaminare la situazione clinica complessiva esistente nel periodo da 17 aprile 1978 (data della domanda di pensione) all'indeterminato periodo seguente al 1985, quando vi sarebbe stato un miglioramento della situazione a d seguito di due interventi chirurgici. L'assicurata deduce inoltre di non essere l a t a C mai stata titolare della pensione di vecchiaia n.11805710. Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. Nella sentenza impugnata il Tribunale fa proprie le conclusioni del secondo consulente tecnico che ha indicato la decorrenza della riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di "guadagno" della ricorrente e non di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a cui avrebbe dovuto farsi riferimento in relazione all'epoca di decorrenza indicata dal consulente - dal 26 giugno 1998, data della visita peritale, “per l'acquisizione attuale di nuovi elementi di giudizio" senza fare alcun riferimento alle valutazioni del primo consulente e non chiarendo se esse andavano disattese (e gli eventuali motivi di tale dissenso) o se tra il 1985, data della prima relazione peritale, ed il 1998, in cui il secondo consulente aveva visitato la ricorrente, si erano verificati miglioramenti rispetto alla precedente situazione. Il Tribunale, pure indicando nella data fissata dal consulente la decorrenza della riduzione della capacità lavorativa della ricorrente, di tale lacuna si è reso evidentemente conto allorché, rilevando che il primo consulente aveva dato rilievo decisivo alla presenza di vene varicose agli arti inferiori, conclude che "verosimilmente" gli interventi chirurgici ( di cui non viene indicata la data) cui si era in seguito sottoposta la ricorrente erano stati “emendativi e/o migliorativi della situazione". In sostanza nella sentenza impugnata il giudice del riesame, sembra non contestare i risultati della prima consulenza ma è costretto ad ipotizzare un successivo emendameto o miglioramento della situazione di cui, in realtà, il secondo consulente tecnico nella sua stringata relazione non fa cenno. La sentenza impugnata, tuttavia, contraddittoriamente col concetto di emendamento o miglioramento che presuppongono una situazione pregressa peggiore, nulla stabilisce per il periodo precedente ai ritenuti emendamenti (o miglioramenti). La circostanza è decisiva tenuto d l a t conto della giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato a C (Cass.18 novembre 1997 n.11483; 24 luglio 1990 n.7480), in tema di riduzione della capacità di lavoro (o di guadagno) ai fini della invalidità pensionabile, che il carattere della permanenza non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato pensionabile in quanto anche un'infermità emendabile e guaribile può far luogo ad una incapacità di lavoro (o di guadagno) pensionabile e non viene meno per la possibilità di una futura riduzione o eliminazione dello stato invalidante a seguito di cure medico- chirurgiche, allorché la loro utilizzazione sia solo eventuale e di risultato incerto, non potendosi esigersi dall'assicurato ogni intervento potenzialmente pericoloso per la sua salute. Del resto è la stessa legge, 12 giugno 1984 n.222 - nel prevedere all'art.9 la possibilità di revisione dell'assegno di invalidità e 3 della pensione di inabilità nei casi in cui, in seguito ad accertamenti sanitari disposti dall'Istituto, risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto - ad escludere che il concetto di permanenza si identifichi con quello di immutabilità. L' insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata non chiarisce, in sostanza, la situazione medico legale verificatasi dalla data della domanda amministrativa sino a quella della seconda consulenza, adottando un iter argomentativo non lineare. Gli indicati vizi di motivazione su punti decisivi della controversia rendono necessaria la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento della questione relativa alla titolarità della pensione di vecchiaia n.11805710, ed il rinvio della causa ad altro giudice, individuato nella Corte d'Appello di L'Aquila che, nel deciderla, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 22 maggio 2002 Grazia Catald IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Pulim. Mbi E D E A 1 L G 8 E 1 L L G - 7 . 5 3 - 3 N 5 I D I T I O R T I L A O E L S S ' N D T E R A 0 . 1 vilme Porn I G O E T S A E N D I R R G E , , O T S S S P A A S A IL CANCELLIERE A S I T E L A B E S D O P T D O , I O D M N L E Depositato in Cancelleria oggi,29 OTT 2002 IL CANCELLIERE и чеша Виши Δ