Sentenza 23 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/2002, n. 5922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5922 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA059 2 2 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AZIONO DI SEZIONE SECONDA CIVILE REINTEGRAZIONG Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 18835/99 Dott. Ugo RIGGIO Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Cron.14322 1338 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 13/02/02 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere - ha pronunciato la seguente SE NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1,55 IE MARIANNA MICHELINA, IE GIUSEPPE, per2 3 APR. 2002. IE MARIA, nella qualità di eredi del defunto IL CANCELLIERE genitore IE CA LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo €0,77 L.1500 studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, difesi dall'avvocato RAFFAELE MARENGHI, giusta delega in atti;
J118247 ricorrenti J118248
contro
UR NI NI (defunto), in persona degli UR ANGELO, LO CHIATTO ANTONIA, 2002 eredi elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICI 2, 206 -1- presso lo studio dell'avvocato MARIA ALESSANDRINI, difesi dall'avvocato MICHELANGELO FREDA, per procura speciale Dott.DE FEO NI in Mirabella Eclano, rep.n.91339, del 3/11/99; controricorrenti avverso la sentenza n. 242/98 del Tribunale di ARIANO IRPINO, depositata il 14/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FU CE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 3 maggio 1991 UI AR Mini- chiello affermò che AS AN AU, modificando lo stato dei luoghi in un suo cortile, aveva ostacolato il passaggio con mezzi agricoli che vi esercitava da più di cinquanta anni;
e lo convenne innanzi al Pretore di Grottaminarda per essere reintegrato nel possesso di tale servitù, e per esse- re risarcito dei danni subiti. AS AN AU si costituì ed affermò che mai Lui- gi AR LO era passato nel suo cortile con mezzi agricoli: chie- se quindi il rigetto delle domande. Il Pretore, dopo la fase interdettale, completata l'istruzione della causa, pronunziò sentenza con cui accolse la domanda di reintegrazione proposta da UI AR LO, non anche quella di risarcimento del danno. Con la sentenza indicata in epigrafe, depositata il 14 luglio 1998, il Tribunale di Ariano Irpino ha accolto l'appello proposto da Tom- masino AN AU, ed ha quindi rigettato la domanda di reintegrazione di UI AR LO. Il Tribunale ha così deciso perché, riesaminate le prove raccolte nel giudizio di primo grado, ha affermato che UI AR LO non aveva mai esercitato la servitù nel cui possesso aveva chiesto di essere reintegrato. IA EL, GI e IA LO, eredi di UI AR LO, deceduto dopo la pubblicazione di tale sentenza, ne hanno chiesto la cassazione, per un solo motivo. 3 GE AU e ed IA Lo TO AU, eredi di Tom- masino AN AU, anch'egli deceduto dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, hanno resistito con controricorso, eccependo prelimi- narmente l'inammissibilità del ricorso, perché notificato al loro dante causa dopo la sua morte, e non ad essi. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione di inammissibilità del ricorso, cui appena innanzi si è fatto cenno, è infondata. AS AN AU è morto il 6 settembre 1999, quan- do il termine annuale per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Ariano Irpino, depositata, come si è detto in narrativa, il 14 luglio 1998, non era ancora scaduto, e di esso erano trascorsi più di sei mesi. In virtù di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 328 cod. proc. civ., il termine per proporre il ricorso per cassazione si è conseguen- temente prorogato di altri sei mesi, decorrenti dalla data della morte di AS AN AU;
e gli eredi di quest'ultimo, costituendosi pri- ma che scadesse tale proroga, hanno tempestivamente sanato la nullità dell'impugnazione (Cassazione civile, sez. lav., 9 novembre 2000. n. 14544). Con l'unico motivo del loro ricorso IA EL, Giu- seppe e IA LO affermano che la motivazione della impugnata sentenza, laddove da conto delle ragioni per cui il Tribunale si è convinto del fatto che UI AR LO non aveva esercitato la servitù nel cui possesso aveva chiesto di essere reintegrato, è insufficiente e contraddit- 4 toria. La censura è inammissibile. Il Tribunale di Ariano Irpino ha puntualmente ed esaurientemen- te esposto le ragioni del suo convincimento, dopo accurata analisi e valuta- zione delle prose raccolte, considerandole ciascuna per sé e nel loro insie- me;
ha tenuto in particolare conto di quanto emersi in occasione del sopral- luogo effettuato dal Pretore, ed ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto al- cune delle deposizioni testimoniali raccolte attendibili, ed altre meno. La motivazione della sentenza impugnata, in sé e per sé conside- rata, non è dunque affatto carente, e tanto meno contraddittoria;
e con la loro censura i ricorrenti si limitano a contestare la valutazione e l'apprezzamento che i giudici del merito hanno dato delle prove raccolte, e la loro ricostru- zione dei fatti di causa, denunziando errori che questa Corte potrebbe verifi- care solo riesaminando tali prove;
riesame che non è consentito, per le carat- teristiche del giudizio di legittimità. Con l'unico motivo del loro ricorso IA EL, Giu- seppe e IA LO propongono anche una seconda e diversa censu- ra, peraltro non specificamente rubricata;
affermano che il Tribunale di A- riano Irpino non ha considerato che UI AR LO aveva chie- sto al Pretore di Grottaminarda, ed aveva ottenuto in via interinale, tutela possessoria non solo della servitù di passaggio con mezzi meccanici, ma an- che di quella pedonale;
e che, quantomeno in relazione a quest'ultima servi- tù, andava esaminata la sua domanda risarcitoria. Tale seconda censura è inammissibile. Con l'atto introduttivo della lite UI AR LO S chiese tutela possessoria soltanto della servitù di passaggio con mezzi mec- canici, non anche di quella pedonale, che, come ha puntualmente rilevato il Tribunale, non è mai stata contestata da AS AN AU nel giudizio di merito, e che non ha mai costituito dunque materia del contende- re. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna IA EL, Giu- seppe e IA LO, eredi di UI AR LO, a rifondere ad GE AU e ed IA Lo TO AU, eredi di AS AN AU, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 68,02, oltre €. 500,00 per onorari. Roma, 13 febbraio 2002 Il presidente PAGE ROMA 2 (Ugb Riggio) 33507 L'estensore Carlo Cioff IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarice DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 APR. 2002. Roma IL CANCELLIERE CI 109732311 455T 2066 TOT. 14977