Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2002, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICAITALYONE'S112 8 /02 IN NO DEL ROPOLE TAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto prestazione previdenziale;
SEZIONE LAVORO interessi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 1269/99 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO- Rel. Consigliere Cron.419 • Dott. Federico ROSELLI Est. - Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Ud.15/05/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA GESTIONE EX INADEL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IG MA RI, elettivamente domiciliata in 2001 ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio 2337 dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e -1- difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2462/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 20/10/98 R.G.N. 2790/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato VALENZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO BUONAJUTO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI AR NI conveniva in giudizio dinanzi al RE di Brescia, quale giudice del lavoro, l'Istituto nazionale dei dipendenti delle pubbliche (INPDAP). Esponeva diamministrazioni essere stata dipendente dell'INADEL e, dal 31 dicembre 1993, a seguito dello scioglimento di questo dell INADLI dell'Istituto convenuto che, in base all'art. 4 del d.l. n. 479 del 1994, era succeduto nei rapporti attivi e passivi del disciolto INADE); che aveva ricevuto dall'INPDAP l'indennità premio di servizio nel dicembre 1994 senza la svalutazione monetaria e gli interessi. Chiedeva, quindi, che l'Istituto convenuto fosse condannato al pagamento delle somme dovute а titolo di interessi e di rivalutazione, a partire dal 120° giorno successivo al 31 dicembre 1993. Con sentenza depositata 1'8 aprile 1997 il RE rigettava la domanda. aderendo alle tesi In particolare il RE, solo dalla data dell'Istituto, ha ritenuto che della costituzione dell'Istituto, e cioè dal 17 agosto 1994, fosse sorto a suo carico l'obbligo di provvedere d'ufficio alle erogazioni dovute agli di conseguenza, non essendoenti soppressi;
che, 3 configurabile una responsabilità per il ritardo nell'adempimento prima ancora che l'Istituto fosse giuridicamente esistente, la mora iniziava а decorrere solo dopo 120 giorni dalla data di costituzione. La decisione del RE è stata riformata dal Tribunale di Brescia, il quale ha ritenuto che il RE non abbia considerato la natura previdenziale del credito, maturato automati- camente, senza bisogno di alcuna domanda, а decorrere dal 120° giorno successivo alla maturazione. Di conseguenza, il Tribunale ha condannato l'Ente a corrispondere gli interessi legali sulle somme pagate dal 1° maggio al 9 dicembre 1994 e gli ulteriori interessi sull'importo risultante sino al saldo. Avverso la decisione del Tribunale l'Istituto propone ricorso. La NI resiste depositando procura. Nella camera di consiglio del 18 ottobre 2001 il Presidente affidava la stesura della sentenza al consigliere OS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo l'Istituto ricorrente falsa applicazione denunzia la violazione e la 4 della legge 30 giugno 1994 n. 479. Assume che il erroneamente ritenuto che il credito Tribunale ha dipendente nei confronti dell' Inadel fosse del il 31 dicembre 1993, al momento della sorto az cessione del rapporto. Secondo l'Istituto, invece, il credito sarebbe sorto il 17 agosto 1994, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 479 del 1994. Il motivo è in parte fondato. È necessario premettere che sulla maturazione al diritto dell'attuale controricorrente del al trattamento di fine servizio, relativamente rapporto intercorso con 1' Inadel, al 31 dicembre 1993, la pronuncia resa dal Tribunale non è stata impugnata onde su di essa si è formata la cosa giudicata. Sulla residua questione, concernente la decorrenza degli interessi, è necessaria la ricostruzione della vicenda normativa che ebbe fine 12. col d. lgs. 479 del 1994. Il decreto legge 16 febbraio 1993 n. 34 C①stituì l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblicax (NP), attribuendogli i compiti già spettanti a diversi enti previdenziali, tra cui 1'Istituto nazionale 5 degli enti locali per l'assistenza ai dipendenti L'NP sarebbe (Inadel) (art. 1, comma 1). succeduto, con effetto dal 18 febbraio 1993, ai suddetti enti previdenziali, che venivano soppressi, nei rapporti attivi e passivi nonché nella titolarità dei rispettivi patrimoni (art. 1, comma 3). - legge, non convertito, venne più Il decreto fino all' emanazione del d.l. 18 volte reiterato, giugno 1993 n. 196, il cui art. 3, comma aggiunse che il personale dell'NP dovesse essere iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al medesimo NP e che per esso personale le amministrazioni (datrici di lavoro) dovessero versare la relativa contribuzione al medesimo Istituto a decorrere dal 1° gennaio 1994; per i periodi precedenti le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi sarebbero state versate dall'ente al quale il personale era iscritto, all'atto dell'erogazione delle prestazioni. Neppure questo decreto venne convertito. Sopravvenne il d. lgs. 30 giugno 1994 n. 479, che, confermata l'istituzione dell'NP e la sua 6 previdenziali soppressi, successione agli enti statuì nell'art. 6, comma 5: " Al personale dell'INPDAP compete, a l'indennità didecorrere dal 1° gennaio 1994, anzianità di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 87, 1975, n. 70, e alla legge 29 gennaio 1994, n. considerando la complessiva anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza. Le amministrazioni e/o gli enti ai quali era iscritto verseranno all'INPDAP entro centoventi giorni dalla predetta data le indennità e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati e costituiti, maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993. L'INPDAP provvederà a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica del personale alla predetta data l'importo dell'indennità di anzianità corrispondendo al centoventi giorni personale interessato, entro eccedenzadalla data del versamento, l'eventuale rispetto all'intero importo versato". Erano pertanto previste due trasferimenti: uno, dall'ente soppresso all'NP, avente ad oggetto la provvista per pagare al lavoratore l'indennità o il trattamento di fine servizio, e l'altro, dall'NP al lavoratore, necessariamente successivo ed avente ad oggetto la detta "eccedenza" ossia la differenza tra indennità dovuta dall'NP e somma, eventualmente superiore, versata а questo dall'ente soppresso. Per ciascuno dei trasferimenti era previsto il termine di centoventi giorni. La questione che il ricorrente sottopone ora alla Corte è se il termine complessivo di duecentoquaranta giorni decorra dal 1° gennaio 1994 oppure dal 16 agosto dello stesso anno, come ritiene l'Istituto ora ricorrente, ossia dal giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 479. Solo nel primo caso il lavoratore, soddisfatto nel dicembre 1994, avrebbe diritto agli interessi. La questione va risolta in tal senso, considerata la chiara lettera del riportato art. 6, che comma 5, Y fissa espressamente al 1° gennaio 1994 l'inizio dell'intera sequenza, onde l'ente debitore viene considerato dal legislatore come inadempiente a partire dal 31 agosto 1994. Contro questa chiara lettera della legge non è dato di obiettare che l'NP non si trovò nella giuridica possibilità di provvedere al pagamento del debito prima che il suddetto decreto legislativo gli e lo imponesse, con la sua entrata 8 in vigore in data 16 agosto 1994. In tal senso si è espressa questa Sezione lavoro con le sentenza 14 agosto 1998 n. 8012 e 8 aprile 1999 n. 3431, alle collegio non ritiene di potersiquali questo attenere. Vero è, come affermano le sentenze, che il debito in questione gravava sull'NP e non sui soppressi enti di provenienza ed è altrettanto vero dell'entrata in vigore del decreto che, prima l'Istituto può essersi trovato legislativo, nell'impossibilità di pagare, а causa del mancato quegli ricevimento della provvista da parte di enti. Ma da queste due esatte premesse le sentenze traggono conseguenze su cui non è possibile consentire. La prima ragione di dissenso sta nell'avere quelle sentenze escluso l'efficacia retroattiva della disposizione in esame. E infatti non giuridicamente impossibile che il legislatore civile arretri gli effetti delle proprie disposizioni, purchè con esiti non irragionevoli o comunque lesivi di un interesse costituzionalmente protetto;
il divieto di irretroattività contenuto nel capoverso dell'art. 25 Cost. riguarda soltanto 9 la legge penale, mentre il primo comma dell'art. 11 preleggi si rivolge all'interprete e non al legislatore (ex multis C. Cost. 23 giugno 1988 n. 713, 4 aprile 1990 n. 155, 18 novembre 1993 n. 402). La ragionevolezza dell'efficacia retroattiva della disposizione in esame, ossia della volontà legislativa di non trasferire sul lavoratore, titolare di un credito previdenziale, gli effetti pregiudizievoli di un ✓ Kadempimento ritardato, dimostrata anzitutto dal fatto che il ritardo fu cagionato non da forza maggiore ma da una disfunzione legislativa, vale а dire da quella reiterazione dei decreti d'urgenza sulla cui legittimità la Corte costituzionale si è più di una volta espressa in senso negativo (C. cost. 10 marzo 1988 n. 302, 27 gennaio 1995 n. 29, 24 ottobre 1996 n. 360). Che poi il creditore non debba risentire negativamente della mancata cooperazione tra debitore e terzo, ad es. fornitore di quanto occorra per adempiere, principio ricavabile dall'art. 1228 cod. civ. La seconda ragione di dissenso sta nell'avere le due citate sentenze considerato il ritardo 10 nell'adempimento da parte dell'ente previdenziale secondo il criterio dell'imputabilità della mora per colpa (artt. 1218 e 1224 cod. civ.) mentre la giurisprudenza di questa Corte è orientata da molti anni nel senso di considerare interessi e rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ. (modificato, quanto al cumulo di interessi e rivalutazione, dall'art. 16 1. 30 dicembre 1997 n. 412) quali componenti del credito e perciò dovuti soltanto per l'oggettivo ritardo (ex multis Cass. Sez. un. 30 luglio 1993 n. 8481, 8 agosto 1995 n. 8682, 14 agosto 1999 n. 8669). In conclusione si deve affermare che l'NP subentrato ex lege nei rapporti giuridici dei soppressi enti previdenziali art. 4 d. lgs. 30 giugno 1994 n. 479), i quali erano tenuti a versare al predetto Istituto le indennità e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati o costituiti, maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993 era а sua volta obbligato (ex art. 6, comma quinto, d.lgs. n. 479 del 1994) a versare agli interessati le indennità di anzianità alla cessazione del rapporto di ciascun dipendente secondo la nuova normativa prevista dal citato decreto legislativo. Per espresso e retroattivo 11 disposto dall'art. 6, comma 5, cit. il debitore NP versa in ritardo nel pagamento una volta scaduto il termine di duecentoquaranta giorni a partire dal 1° gennaio 1994. Cassa la sentenza impugnata, la non necessità di nuovi accertamenti di fatto permette di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ.. La complessità della questione di diritto induce a compensare le spese dell'intero processo. La decisione, resa dal Tribunale, di condanna dell'Istituto a pagare, oltre agli interessi dovuti fino al 9 dicembre 1994, ulteriori interessi "fino al saldo" resta ferma siccome non impugnata e perciò coperta dal giudicato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna contro, 1' NP a pagare al ricorrente gli interessi a partire dal 1° settembre 1994. Spese compensate per l'intero processo. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2001. Ettore Mercurio Il Consigliere est. Federico Pull- Il Presidente: 12 I D . O || Presidente: L 5 S L 2 A O 5 T I Cons estensore: R , I . E D N S IL CANCELLIERE I P S I Depositat in Cancelleria N S G N O E F A Cagi 10 GEN 2002 D E E , G O O IL CANCELLERE G T R E T T L I S E I R S G E A E L R L E D