Sentenza 17 aprile 2003
Massime • 1
La richiesta di applicazione della pena su richiesta deve ritenersi incompatibile con il giudizio abbreviato, atteso che anche la nuova formulazione dell'art. 446 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge n. 479 del 1999) esclude che la richiesta di patteggiamento possa essere formulata dopo la chiusura dell'udienza preliminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2003, n. 22887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22887 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/04/2003
Dott. COGNETTI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 603
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 32256/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RD, n. a Terrasini il 25 ottobre 1941;
LO RA, n. a Terrasini il 05 maggio 1945;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo depositata il 5 marzo 2002;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. Ciani Gianfranco che ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. RD NI e RA LO impugnano per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine ai delitti di ricezione di marche contraffatte per patenti di guida e di truffa ai danni dei clienti della loro tabaccheria, condannandoli alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e ottocentomila lire di multa. Propongono cinque motivi d'impugnazione. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 444 c.p.p., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente escluso l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento da essi presentata dopo l'ammissione al rito abbreviato.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 459 c.p., sostenendo che le marche per patenti non rientrano nella categoria dei valori di bollo.
Con il terzo motivo RA LO deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare le deposizioni testimoniali dalle quali risulta che ella non era mai nel negozio. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione degli art. 453 e 640 c.p., lamentando che erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto configurabile il concorso tra truffa e immissione in circolazione di valori di bollo contraffatti. Con il quinto motivo infine i ricorrenti lamentano mancanza di motivazione sull'entità della pena.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato. Benché la questione sia controversa in dottrina, la giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata a escludere l'ammissibilità del patteggiamento sulla pena dopo l'ammissione del giudizio abbreviato (Cass., sez. un., 11 novembre 1994, Abaz, m. 199397). I ricorrenti sostengono che questo orientamento giurisprudenziale sarebbe superato dalle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 479 del 1999. Ma la riforma invocata sembra al contrario offrire ulteriori argomenti in favore della tesi dell'inammissibilità del patteggiamento dopo l'ammissione del giudizio direttissimo.
Il nuovo testo dell'art. 446 c.p.p., invero, esclude che la richiesta di patteggiamento possa essere formulata dopo la chiusura dell'udienza preliminare;
e poiché l'apertura del giudizio abbreviato comporta appunto la chiusura dell'udienza preliminare, deve concludersi che all'ammissibilità del patteggiamento si opponga una corretta interpretazione della nuova disciplina dei termini per la formulazione della relativa richiesta.
Infondato è anche il secondo motivo del ricorso, essendo indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte l'applicabilità dell'art. 459 c.p. alle marche per patenti di guida (Cass., sez. 5^, 22 febbraio 1983, Tallon, m. 158495, Cass., sez. 5^, 2 ottobre 2001, Di Lullo, m. 221012).
Il terzo e il quinto motivo del ricorso sono inammissibili per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di atti e di dichiarazioni della stessa imputata dai quali risulta l'attiva partecipazione di RA LO alla gestione della rivendita di tabacchi, mentre la pena risulta determinata con riferimento a un corretto apprezzamento della gravita del fatto e dell'intensità del dolo.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
Non c'è nessuna prova, infatti, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
Infondato infine è il quarto motivo del ricorso, perché, dopo un'iniziale incertezza, la giurisprudenza di questa Corte ammette il concorso formale tra la truffa e le condotte di immissione in circolazione di monete e valori di bollo contraffatti (Cass., sez. 5^, 3 maggio 1985, Battista, m. 169473, Cass., sez. 5^, 28 ottobre 1982, Di Tavi, m. 156805, Cass., sez. 5^, 21 ottobre 1981, Bole, m. 151636, Cass., sez. un., 7 febbraio 1981, Santamaria, m. 149667).
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2003