Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata al Comune e preordinata ad ottenere la reintestazione dell'autorizzazione amministrativa relativa ad un pubblico esercizio, attesti falsamente di non aver riportato condanne penali, in quanto detta autocertificazione riveste la funzione (art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) di provare i fatti attestati, evitando al privato l'onere di provarli con la produzione di certificati (nella specie certificato del casellario giudiziale) e così collegando l'efficacia probatoria dell'atto al dovere del dichiarante di dichiarare il vero.
Commentario • 1
- 1. Autocertificazione di assenza di condanne penali (Cass., 48681/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019
Non si può autocertificare l'assenza di condanne, neppure in conformità al certificato penale, se si è stati destinatari di un decreto penale di condanna con il beneficio della non menzione e quindi non riportato nel casellario giudiziale. Cfr., per maggiori informazioni, le nozioni introduttive sul funzionamento del casellario giudiziale: http://www.canestrinilex.com/risorse/condanne-penali-fedina-penale-visura-nozioni-introduttive/ (con modelli). Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 13 ottobre - 24 novembre 2014, n. 48681 Presidente Lombardi - Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 2.4.2013 la corte di appello di Genova, in riforma della sentenza con …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2008, n. 6063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6063 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 25/11/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 4239
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 029208/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC SE N. IL 13/09/1946;
avverso SENTENZA del 28/03/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVANI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Firenze con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza emessa in data 26 gennaio 2006 dal Tribunale di Grosseto, appellata da NC IU, con la quale era stata ritenuta la sua responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 c.p., per aver egli attestato contrariamente al vero di non aver riportato condanne penali in un'autocertificazione presentata al Comune di Castiglione della Pescaia a corredo di un'istanza di reintestazione dell'autorizzazione amministrativa relativa ad un pubblico esercizio situato in località Punta Ala.
Ricorre per cassazione il difensore del NC chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di tre motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge, sostenendo che erroneamente la dichiarazione di cui si tratta sarebbe stata qualificata come dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed in ogni caso come dichiarazione del privato in atto pubblico;
in ogni caso l'amministrazione era tenuta ad effettuare un controllo sulle informazioni assunte con quella dichiarazione, così che la dichiarazione di cui si tratta era del tutto inutile. Con il secondo motivo deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello non avendo la Corte qualificato l'atto ed in ogni caso, dopo aver escluso trattarsi di atto pubblico, per non aver pronunciato assoluzione.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in quanto il falso in questione sarebbe stato da definire come falso innocuo perché l'amministrazione avrebbe potuto rilevare l'esistenza dei precedenti sulla base dei controlli cui era tenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Il procedimento amministrativo di cui si tratta richiedeva l'accertamento, fra i presupposti di fatto che si sarebbero trasfusi nell'atto pubblico di reintestazione dell'autorizzazione amministrativa, della mancanza a carico del richiedente di precedenti condanne penali. Come risulta dalla sentenza di primo grado, la cui motivazione si integra con quella della sentenza impugnata in un unico complesso motivazionale, il NC sottoscrisse la dichiarazione per cui si procede davanti al funzionario del Comune di Castiglione della Pescaia che gli aveva sottoposto un modello prestampato nel quale la dichiarazione di cui si tratta era chiaramente evidenziata.
Come correttamente è indicato nel capo di imputazione, la dichiarazione sottoscritta dal NC era una cd. autocertificazione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, che prevede che vengano comprovati con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato, e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, alcuni stati, qualità personali e fatti fra i quali, al punto aa) quello di non aver riportato condanne penali;
l'articolo 43 del medesimo testo unico prevede l'obbligo per le amministrazioni di accettare le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati in luogo della produzione delle relative certificazioni concernenti gli stati, qualità personali e fatti previsti dall'art. 46.
Pertanto, alle dichiarazioni rilasciate dall'interessato in sostituzione delle certificazioni la citata norma giuridica attribuiva la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale con la loro presentazione, che evitava al privato, in nome della semplificazione amministrativa, l'onere di provarli con la produzione di certificati (nel caso, del certificato del casellario giudiziale); presupposto del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) è l'esistenza di una specifica norma giuridica che attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di dichiarare il vero (cfr. Sezioni Unite: 31.3.1999, n. 6, Lucarotti e 9.3.2000, n. 28, Gabrielli;
Sez. U, sent. n. 35488 del 28/6/2007, Rv. 236866, ric. Scelsi e altro). Poiché il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76 (norme penali) dispone, al comma 1, che "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia" ed al 3 comma che "le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale", è evidente che le false dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 46 citato rientrano senza dubbio alcuno nella previsione dell'art. 483 c.p., come correttamente è stato ritenuto dai giudici del merito. Infondato è anche il rilievo del ricorrente secondo cui si tratterebbe di falso innocuo in quanto l'amministrazione è tenuta al controllo della veridicità delle dichiarazioni e, nel caso, sarebbe stato sufficiente acquisire un certificato del casellario giudiziale per rilevare la falsità della dichiarazione.
Il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 71, comma 1, che disciplina le modalità dei controlli, dispone che "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47". È quindi evidente dal sistema normativo che in primo luogo l'amministrazione si deve affidare alla dichiarazione dell'interessato; quella dell'effettuazione dei controlli successivi è eventualità possibile, che la legge prevede come impegno per le amministrazioni, ma che ben può essere svolta "a campione" e quindi non in ogni caso, con la specificazione delle situazioni (l'insorgere di fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni) che rendono cogente un tale impegno di controllo. Quindi è la dichiarazione in primo luogo che svolge una funzione di attestazione rivolta al pubblico ufficiale delle situazione che ne formano l'oggetto, a prescindere dall'effettuazione non indefettibile dei successivi controlli.
Peraltro il reato impossibile presuppone la inefficienza causale originaria dell'azione, inefficienza che, con riferimento al delitto di false dichiarazioni a p.u. sulle proprie qualità personali, non può prospettarsi, poiché per il perfezionamento del reato è sufficiente che le false dichiarazioni siano rese e a nulla rileva che da esse in concreto il p.u. non possa essere tratto in inganno. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009