Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2008, n. 6063
CASS
Sentenza 25 novembre 2008

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Massime1

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata al Comune e preordinata ad ottenere la reintestazione dell'autorizzazione amministrativa relativa ad un pubblico esercizio, attesti falsamente di non aver riportato condanne penali, in quanto detta autocertificazione riveste la funzione (art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) di provare i fatti attestati, evitando al privato l'onere di provarli con la produzione di certificati (nella specie certificato del casellario giudiziale) e così collegando l'efficacia probatoria dell'atto al dovere del dichiarante di dichiarare il vero.

Commentario1

  • 1Autocertificazione di assenza di condanne penali (Cass., 48681/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019

    Non si può autocertificare l'assenza di condanne, neppure in conformità al certificato penale, se si è stati destinatari di un decreto penale di condanna con il beneficio della non menzione e quindi non riportato nel casellario giudiziale. Cfr., per maggiori informazioni, le nozioni introduttive sul funzionamento del casellario giudiziale: http://www.canestrinilex.com/risorse/condanne-penali-fedina-penale-visura-nozioni-introduttive/ (con modelli). Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 13 ottobre - 24 novembre 2014, n. 48681 Presidente Lombardi - Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 2.4.2013 la corte di appello di Genova, in riforma della sentenza con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/2008, n. 6063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6063
Data del deposito : 25 novembre 2008

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