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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22623 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TE SS che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 22623 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/09/2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Busto Arsizio aveva condannato AN RR per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale così come contestato (esclusa soltanto la distrazione di un semirimorchio), nella qualità di amministratore della società Moving s.r.l. negli ultimi mesi precedenti la dichiarazione di fallimento intervenuta il 18/02/2015. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione. Evidenzia la nomina ad amministratore intervenuta solo il 1 settembre 2014, e cioè cinque mesi prima della dichiarazione di fallimento, e sottolinea la manifesta illogicità della sentenza impugnata laddove addebita al RR la responsabilità per la bancarotta documentale dopo aver affermato: - che la società era inoperante dal 2013; - che solo fino a quell'anno la contabilità è stata aggiornata;
- che i veicoli non reperiti dal curatore, menzionati nel capo d'imputazione, sono stati oggetto di appropriazione da parte di altre persone, rispetto alle quali l'imputato era un mero prestanome. Dunque, dalla stessa motivazione della Corte di appello dovrebbe desumersi che tutte le «operazioni illecite» contestate siano state commesse prima dell'assunzione della carica amministrativa e da persone diverse dall'imputato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche, essendo stata ritenuta tardiva la richiesta di discussione orale avanzata dal difensore del ricorrente. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti che seguono. 1. Il compito della Corte di cassazione, quando venga denunciata manifesta illogicità della motivazione, non è certo quello di rivisitare le prove assunte, per verificarne la corretta valutazione da parte del giudice di merito, ma quello di valutare il rapporto tra motivazione e decisione, per verificarne la tenuta logica. 2 Non a caso, è previsto che il vizio, per essere rilevante, debba risultare dal testo del provvedimento impugnato (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Esso «consegue alla violazione di alcuni degli altri principi di logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse dell'abduzione o di ogni probabile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, non massimata sul punto). Il vizio logico della motivazione è ravvisabile in presenza non già di una semplice disarmonia del discorso giustificativo, ma di una «evidente incoerenza ravvisabile nella serie concatenata di proposizioni finalizzate a convalidare l'assunto conclusivo», tale da minare la stessa struttura argomentativa della decisione (Sez. 2, n. 12838 del 16/12/2002, dep. 2003, Bellofiore, non massinnata sul punto). 2. Nel caso concreto, la Corte di appello ha affermato che: - «l'imputato è stato nominato amministratore della fallita MOVING S.r.l. qualche mese prima del fallimento» (pag. 1, penultimo periodo), fallimento che risale al 18.2.2015; - «la società aveva cessato di operare nel 2013» (pag. 2, primo periodo); - «i veicoli di cui risultava intestataria non sono mai stati reperiti» (pag. 2, secondo periodo); - «la contabilità risultava tenuta solo fino al 2013 e non è stato possibile, perciò, ricostruire i fatti economici rilevanti fino al fallimento (peraltro è assai probabile che la società fosse praticamente "defunta" e che l'imputato sia stato nominato come amministratore in previsione dell'inevitabile fallimento)»; - «l'imputato ha ... accettato ... di fare da "prestanome" di soggetti che stavano letteralmente "scappando" dalla fallita senza non prima essersi appropriati dei beni che potevano avere un valore (come i veicoli non più reperiti)» (pag. 3, secondo capoverso); - «l'imputato, in sostanza, ha accettato consapevolmente il rischio, dietro compenso, di fare da "capro espiatorio" per i reati fallimentari ben sapendo che i suoi "cedenti" lo avevano scelto con questo scopo. Egli, pertanto, risponde delle distrazioni dei mezzi (mai ritrovati) indicati nella imputazione (escluso il semirimorchio AE*98110) e della mancata tenuta delle scritture dal 2013 avendo accettato il rischio di "coprire" gli illeciti già commessi da altri e, in ogni caso, per non aver esercitato i suoi poteri di controllo» (pag. 3, quarto capoverso). 3. La motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la distrazione è manifestamente illogica. 3 La Corte di appello ha richiamato un precedente di questa Sezione (n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767), nel quale effettivamente si legge che «l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale». Se, però, la Corte di appello contemporaneamente afferma che al momento dell'assunzione della carica da parte dell'imputato, i soggetti per i quali avrebbe agito da prestanome stavano "scappando" dopo essersi appropriati dei beni, pare affermare che le condotte distrattive siano state realizzate prima dell'arrivo del RR e ad opera di altri. Naturalmente, presupposto della responsabilità per bancarotta distrattiva è che i beni fossero . realmente nella disponibilità dell'amministratore, che non li abbia consegnati al curatore né abbia saputo giustificarne la mancanza. Dalla motivazione della Corte di appello, invece, e qui risiede la manifesta illogicità riscontrata, sembra di comprendere che i beni non siano mai stati nella disponibilità del RR, perché fatti sparire prima e da altri. Il punto dovrà dunque essere oggetto di una nuova e adeguata motivazione. 4. Il motivo è invece infondato nella parte in cui denuncia vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale. Invero, la sentenza di secondo grado è piuttosto laconica laddove si limita alle poche parole sopra ricordate per affermare che l'imputato va condannato per l'omessa tenuta delle scritture (l'obbligo di tenuta certamente gli incombeva, pur nel ruolo di c.d. «testa di legno»: cfr. Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Tuttavia, il dedotto vizio di motivazione non sussiste, perché la motivazione sul punto è rinvenibile nella sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di appello (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 4 4.1. Il capo d'imputazione fa riferimento ad entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale previste dall'art. 216, primo comma n. 2, legge fallimentare: - quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico;
- quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità dell'art. 216, primo comma n. 2, legge fallimentare (prima ipotesi), atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari, a fortiori ha inteso punire anche l'imprenditore che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Le due descritte ipotesi di reato sono dunque alternative, posto che non si può rispondere allo stesso tempo per aver tenuto irregolarmente le scritture e per non averle tenute. L'omessa tenuta della contabilità (così come tutte le condotte riferibili alla prima ipotesi) integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo laddove sorretta da dolo specifico;
solo, cioè, qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fallimentare e punita a titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992). 4.2. Ebbene, dalla lettura della sentenza di primo grado (pag. 5 di quella decisione) si comprende chiaramente che la condanna è intervenuta per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale previsto dalla prima parte dell'art. 216, primo comma n. 2, legge fallimentare, che richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Dolo che, per l'appunto, è stato ritenuto provato dai giudici di primo grado, che su di esso hanno motivato in modo sufficiente (facendo riferimento alla condotta dell'imputato di rendersi irreperibile al professionista che teneva la contabilità, alla chiusura delle 5 sedi operative etc.), con argomenti congrui e non oggetto di confronto specifico in sede di appello e di ricorso per cassazione. 5. Solo per esigenze di completezza, va osservato che il capo d'imputazione menzionava anche non descritte operazioni dolose che avrebbero procurato il dissesto della società (art. 223, secondo comma n. 2, legge fallimentare: nel capo di imputazione, evidentemente per un refuso, è indicato il primo comma del citato articolo): tali operazioni non sono state evidentemente oggetto di prova (e, a ben vedere, nemmeno di compiuta contestazione, stante il mero richiamo della lettera della legge, nel capo di imputazione), sicché non si rinviene alcuna motivazione su di esse nelle sentenze di merito né alcuna doglianza negli atti di impugnazione. Al contrario, le sentenze di merito specificamente affermano che la condanna è intervenuta per la bancarotta fraudolenta documentale e per la bancarotta per distrazione, con espressa esclusione della distrazione del citato semirimorchio. 6. Ferma dunque - e definitivamente accertata - la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli, la sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano perché giustifichi la decisione in ordine all'ulteriore fatto di bancarotta contestato al ricorrente (art. 216, primo comma n. 1, legge fallimentare) e, nel caso di esclusione della responsabilità dell'imputato per tale fatto, tragga le conseguenze - sul piano del trattamento sanzionatorio - che necessariamente deriverebbero dall'esclusione della circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta (art. 219, secondo comma n. 2, legge fallimentare).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, limitatamente alla bancarotta distrattiva. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 30/03/2023
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TE SS che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 22623 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/09/2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Busto Arsizio aveva condannato AN RR per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale così come contestato (esclusa soltanto la distrazione di un semirimorchio), nella qualità di amministratore della società Moving s.r.l. negli ultimi mesi precedenti la dichiarazione di fallimento intervenuta il 18/02/2015. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione. Evidenzia la nomina ad amministratore intervenuta solo il 1 settembre 2014, e cioè cinque mesi prima della dichiarazione di fallimento, e sottolinea la manifesta illogicità della sentenza impugnata laddove addebita al RR la responsabilità per la bancarotta documentale dopo aver affermato: - che la società era inoperante dal 2013; - che solo fino a quell'anno la contabilità è stata aggiornata;
- che i veicoli non reperiti dal curatore, menzionati nel capo d'imputazione, sono stati oggetto di appropriazione da parte di altre persone, rispetto alle quali l'imputato era un mero prestanome. Dunque, dalla stessa motivazione della Corte di appello dovrebbe desumersi che tutte le «operazioni illecite» contestate siano state commesse prima dell'assunzione della carica amministrativa e da persone diverse dall'imputato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche, essendo stata ritenuta tardiva la richiesta di discussione orale avanzata dal difensore del ricorrente. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti che seguono. 1. Il compito della Corte di cassazione, quando venga denunciata manifesta illogicità della motivazione, non è certo quello di rivisitare le prove assunte, per verificarne la corretta valutazione da parte del giudice di merito, ma quello di valutare il rapporto tra motivazione e decisione, per verificarne la tenuta logica. 2 Non a caso, è previsto che il vizio, per essere rilevante, debba risultare dal testo del provvedimento impugnato (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Esso «consegue alla violazione di alcuni degli altri principi di logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse dell'abduzione o di ogni probabile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, non massimata sul punto). Il vizio logico della motivazione è ravvisabile in presenza non già di una semplice disarmonia del discorso giustificativo, ma di una «evidente incoerenza ravvisabile nella serie concatenata di proposizioni finalizzate a convalidare l'assunto conclusivo», tale da minare la stessa struttura argomentativa della decisione (Sez. 2, n. 12838 del 16/12/2002, dep. 2003, Bellofiore, non massinnata sul punto). 2. Nel caso concreto, la Corte di appello ha affermato che: - «l'imputato è stato nominato amministratore della fallita MOVING S.r.l. qualche mese prima del fallimento» (pag. 1, penultimo periodo), fallimento che risale al 18.2.2015; - «la società aveva cessato di operare nel 2013» (pag. 2, primo periodo); - «i veicoli di cui risultava intestataria non sono mai stati reperiti» (pag. 2, secondo periodo); - «la contabilità risultava tenuta solo fino al 2013 e non è stato possibile, perciò, ricostruire i fatti economici rilevanti fino al fallimento (peraltro è assai probabile che la società fosse praticamente "defunta" e che l'imputato sia stato nominato come amministratore in previsione dell'inevitabile fallimento)»; - «l'imputato ha ... accettato ... di fare da "prestanome" di soggetti che stavano letteralmente "scappando" dalla fallita senza non prima essersi appropriati dei beni che potevano avere un valore (come i veicoli non più reperiti)» (pag. 3, secondo capoverso); - «l'imputato, in sostanza, ha accettato consapevolmente il rischio, dietro compenso, di fare da "capro espiatorio" per i reati fallimentari ben sapendo che i suoi "cedenti" lo avevano scelto con questo scopo. Egli, pertanto, risponde delle distrazioni dei mezzi (mai ritrovati) indicati nella imputazione (escluso il semirimorchio AE*98110) e della mancata tenuta delle scritture dal 2013 avendo accettato il rischio di "coprire" gli illeciti già commessi da altri e, in ogni caso, per non aver esercitato i suoi poteri di controllo» (pag. 3, quarto capoverso). 3. La motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la distrazione è manifestamente illogica. 3 La Corte di appello ha richiamato un precedente di questa Sezione (n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767), nel quale effettivamente si legge che «l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale». Se, però, la Corte di appello contemporaneamente afferma che al momento dell'assunzione della carica da parte dell'imputato, i soggetti per i quali avrebbe agito da prestanome stavano "scappando" dopo essersi appropriati dei beni, pare affermare che le condotte distrattive siano state realizzate prima dell'arrivo del RR e ad opera di altri. Naturalmente, presupposto della responsabilità per bancarotta distrattiva è che i beni fossero . realmente nella disponibilità dell'amministratore, che non li abbia consegnati al curatore né abbia saputo giustificarne la mancanza. Dalla motivazione della Corte di appello, invece, e qui risiede la manifesta illogicità riscontrata, sembra di comprendere che i beni non siano mai stati nella disponibilità del RR, perché fatti sparire prima e da altri. Il punto dovrà dunque essere oggetto di una nuova e adeguata motivazione. 4. Il motivo è invece infondato nella parte in cui denuncia vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale. Invero, la sentenza di secondo grado è piuttosto laconica laddove si limita alle poche parole sopra ricordate per affermare che l'imputato va condannato per l'omessa tenuta delle scritture (l'obbligo di tenuta certamente gli incombeva, pur nel ruolo di c.d. «testa di legno»: cfr. Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Tuttavia, il dedotto vizio di motivazione non sussiste, perché la motivazione sul punto è rinvenibile nella sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di appello (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 4 4.1. Il capo d'imputazione fa riferimento ad entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale previste dall'art. 216, primo comma n. 2, legge fallimentare: - quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico;
- quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità dell'art. 216, primo comma n. 2, legge fallimentare (prima ipotesi), atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari, a fortiori ha inteso punire anche l'imprenditore che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. Le due descritte ipotesi di reato sono dunque alternative, posto che non si può rispondere allo stesso tempo per aver tenuto irregolarmente le scritture e per non averle tenute. L'omessa tenuta della contabilità (così come tutte le condotte riferibili alla prima ipotesi) integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo laddove sorretta da dolo specifico;
solo, cioè, qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 legge fallimentare e punita a titolo di bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992). 4.2. Ebbene, dalla lettura della sentenza di primo grado (pag. 5 di quella decisione) si comprende chiaramente che la condanna è intervenuta per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale previsto dalla prima parte dell'art. 216, primo comma n. 2, legge fallimentare, che richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Dolo che, per l'appunto, è stato ritenuto provato dai giudici di primo grado, che su di esso hanno motivato in modo sufficiente (facendo riferimento alla condotta dell'imputato di rendersi irreperibile al professionista che teneva la contabilità, alla chiusura delle 5 sedi operative etc.), con argomenti congrui e non oggetto di confronto specifico in sede di appello e di ricorso per cassazione. 5. Solo per esigenze di completezza, va osservato che il capo d'imputazione menzionava anche non descritte operazioni dolose che avrebbero procurato il dissesto della società (art. 223, secondo comma n. 2, legge fallimentare: nel capo di imputazione, evidentemente per un refuso, è indicato il primo comma del citato articolo): tali operazioni non sono state evidentemente oggetto di prova (e, a ben vedere, nemmeno di compiuta contestazione, stante il mero richiamo della lettera della legge, nel capo di imputazione), sicché non si rinviene alcuna motivazione su di esse nelle sentenze di merito né alcuna doglianza negli atti di impugnazione. Al contrario, le sentenze di merito specificamente affermano che la condanna è intervenuta per la bancarotta fraudolenta documentale e per la bancarotta per distrazione, con espressa esclusione della distrazione del citato semirimorchio. 6. Ferma dunque - e definitivamente accertata - la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli, la sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano perché giustifichi la decisione in ordine all'ulteriore fatto di bancarotta contestato al ricorrente (art. 216, primo comma n. 1, legge fallimentare) e, nel caso di esclusione della responsabilità dell'imputato per tale fatto, tragga le conseguenze - sul piano del trattamento sanzionatorio - che necessariamente deriverebbero dall'esclusione della circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta (art. 219, secondo comma n. 2, legge fallimentare).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, limitatamente alla bancarotta distrattiva. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 30/03/2023