CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33663 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IA RO n. a Palermo il 3/1/1944 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo in data 9/2/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giovanni Di Benedetto, che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33663 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di DA ET avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 20/1/2023, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. e a due ipotesi di estorsione pluriaggravata. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, i quali hanno dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla gravità indiziaria in relazione al delitto di estorsione aggravata in danno di RO RE contestata al capo 2) della rubrica. Il Tribunale, a fronte delle dichiarazioni della p.o., che ha riferito di non aver subito alcuna coartazione da parte dei DA, cui è legato da risalenti rapporti di amicizia, ha ritenuto ininfluente la circostanza in quanto la partecipazione del prevenuto al sodalizio mafioso sarebbe di per sé emergenza idonea a spiegare l'influenza sulla capacità di autodeterminazione del soggetto passivo. Il richiamo alla c.d. estorsione ambientale, secondo la difesa, è erroneo in quanto non considera che la giurisprudenza di legittimità in più pronunzie ha chiarito che l'espressione in questione fa riferimento a richieste estorsive effettuate con linguaggio e gesti criptici, immediatamente percepiti come intimidatori, in determinati territori pervasi dalla forza criminale del sodalizio d'appartenenza dell'agente ma deve pur sempre trattarsi di fattispecie in relazione alle quali risultino sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dall'esistenza di minacce, sia pur larvate, nei confronti della p.o., incorrendo in violazione di legge. I difensori aggiungono che i giudici cautelari hanno ascritto a mera tesi difensiva le dichiarazioni del RO circa l'autonoma determinazione a prestare aiuto economico ai DA senza, tuttavia, approfondire il tema dell'attendibilità del medesimo ed hanno omesso l'esame delle doglianze difensive circa il contesto cui inerivano le interlocuzioni tra CH DA ed NE NT;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di estorsione contestato al capo 4) in danno di EG NO. Secondo i difensori l'ordinanza impugnata ha valorizzato singole frasi, poco comprensibili, pronunziate da terzi e non ha considerato che DA CH nella conversazione con l'NE del 7/5/2022 aveva rivendicato di aver tenuto per sé il danaro versato dal EG e che nel corso della riunione di Butera del 5/9/2022 il ricorrente aveva convenuto con i fratelli IT che la gestione dei rapporti con il EG avrebbe fatto capo a CH. 2 Il Tribunale, inoltre, non ha tenuto conto che CH DA e EG erano legati da rapporti lavorativi e societari, dei quali la difesa aveva fornito elementi di riscontro, profilo sul quale l'ordinanza non ha adeguatamente motivato;
2.3 la violazione degli artt. 292 e 309 cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione con riguardo alla conferma della custodia in carcere nei confronti di soggetto ultrasettantenne. Secondo i difensori l'ordinanza impugnata ha ignorato le censure difensive che lamentavano l'omessa individuazione da parte del Gip delle eccezionali esigenze atte a giustificare la custodia in carcere nei confronti del ricorrente, prossimo agli ottanta anni d'età, e ha cercato di colmare la denunziata lacuna esercitando un non consentito potere d'integrazione della motivazione. I difensori aggiungono che l'ordinanza impugnata ha ritenuto operante nel caso in esame sia la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che quella di adeguatezza della sola misura carceraria, sostenendo che la difesa avrebbe dovuto addurre elementi idonei al loro superamento senza considerare che l'art. 275, comma 4, cod.proc.pen. sancisce una prevalente presunzione di segno opposto nel caso di indagato ultrasettantenne, fatta salva la ricorrenza di esigenze di carattere eccezionale. A detto riguardo segnalano che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i giudici della cautela avrebbero dovuto dar conto della gravità straordinaria dei pericula libertatis nel caso concreto, profilo in ordine al quale l'ordinanza impugnata ha adottato una motivazione solo apparente, richiamando la stabile affiliazione al sodalizio mafioso del prevenuto e i propositi omicidiari nei confronti dell'architetto DI senza valutare i rilevi svolti dalla difesa in proposito. Analogamente trascurate risultano le deduzioni difensive circa la natura familiare dell'incontro del 5/9/2022, la rilevanza dei rapporti di parentela con i IT e NE NT e le compromesse condizioni di salute della moglie e di due dei nipoti del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di censure che il collegio cautelare ha congruamente scrutinato, dando conto della infondatezza della tesi difensiva che intende ricondurre gli esborsi di danaro di RO RE in favore del prevenuto e della famiglia mafiosa d'appartenenza a spontanee donazioni, giustificate dai risalenti rapporti d'amicizia tra la p.o. e i DA. L'ordinanza impugnata, pur dando atto che il RO nelle informazioni difensive rese ex art. 391 bis cod.proc.iDen. ha negato di aver subito richieste estorsive, ha evidenziato che l'assenza di esplicite minacce non è circostanza idonea ad escludere la ravvisabilità del reato in un contesto territoriale permeato dall'invasivo controllo mafioso da parte della consorteria nella quale il ricorrente ricopriva un ruolo direttivo. Tanto emerge, secondo la valutazione del collegio cautelare, dall'espresso riferimento fatto nella conversazione intercettata il 7.5.2022 da CC DA all'impossibilità del RO di 3 fare il proprio "dovere" a causa della recente uccisione del fratello, espressione evocativa non di una spontanea dazione ma dell'assolvimento di un obbligo "siccome a RO l'hanno sempre avuto nelle mani". 1.1 Questa Corte in tema di estorsione cd. "ambientale" ha precisato che non è necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Rv. 270175- 01; n. 21707 del 17/04/2019, Rv. 276115-01). Infatti, nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Rv. 272884 - 01;Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Rv. 277182 - 01). Si tratta di un approdo ermeneutico del tutto coerente con la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (tra molte, Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Rv. 229727 - 01). 1.2 Di detti principi l'ordinanza impugnata ha fatto corretto governo richiamando i contenuti dell'intercettazione del 7/5/2022, dai quali emerge che DA CH, uscito dal carcere nel 2011, aveva convocato l'imprenditore RO lamentando un " malo trattamento" ed apprendendo che fino a poco prima le somme dovute per la" messa a posto" era state versate dal RO, tramite tale Gaspare, alla moglie del ricorrente, il quale le aveva utilizzate p@r- gogtenere le spese legali Fel at i ‘?EII detriivne pwprid e del tiglio Angelo. li collegio cautelare ha persuasivamente segnalato, a confutazione dell'addot spontaneità dei versamenti, l'incongruenza costituita dalla richiesta di pagamento avanzata da CH DA e i commenti critici formulati in ordine alla destinazione delle somme ricevute dall'imprenditore ad esclusivo beneficio del ricorrente e non anche in favore degli altri sodali. 2. Prive di giuridico fondamento risultano le censure concernenti la fattispecie estorsiva di cui al capo 4). Anche in tal caso la difesa reitera rilievi già sc:rutinati dall'ordinanza 4 impugnata e disattesi con motiva ampia e priva di frizioni logiche che dà atto dell'impossibilità di ricondurre il denaro ricevuto da DA CH da parte di EG NO nell'ambito dei rapporti lavorativi tra gli stessi, tenuto conto della previsione del versamento della metà della somma allo zio e al cugino. 3. Risultano infondate anche le conclusive censure in punto di trattamento cautelare. Contrariamente a quanto assume la difesa, il provvedimento genetico (pag. 329 e segg.) ha argomentato la ricorrenza di esigenze di straordinaria rilevanza tali da giustificare l'adozione del massimo presidio custodiale nonostante l'età del prevenuto. In particolare, oltre al pericolo di inquinamento probatorio, il Gip emittente ha richiamato a sostegno dell'elevatissimo e qualificato rischio di recidiva il curriculum criminale del prevenuto, inserito ai vertici della famiglia mafiosa Rocca-Mezzomonreale fin dagli anni ottanta, più volte condannato per partecipazione all'associazione "cosa nostra" , segnalando gli esiti captativi dai quali consta il proposito omicidiario nei confronti di un professionista e l'assoluta ordinarietà con cui i conversanti discorrevano dell'eliminazione fisica di quanti si erano resi responsabili di" sgarbi" o "mancanze di rispetto" nei confronti degli associati. 3.1 L'ordinanza impugnata ha condiviso la valutazione del primo giudice, effettuando una espressa e persuasiva confutazione dei rilievi difensivi sul punto, in esito alla quale ha confermato che il ruolo di vertice ricoperto nel sodalizio, la caratura criminale del prevenuto, il suo diretto coinvolgimento nella gestione degli affari illeciti, i propositi omicidiari chiaramente emergenti dalle intercettazioni acquisite connotano nel senso della eccezionale rilevanza il rischio di reiterazione che attinge il prevenuto, dando ragione dell'avvenuta applicazione della custodia inframuraria. La valutazione dei giudici della cautela è coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo questa Corte affermato che sussistono esigenze di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini del mantenimento della misura intramuraria, nei confronti di soggetto ultrasettantenne di cui sia riconosciuto il ruolo apicale e di rappresentanza in seno all'articolazione territoriale di un'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 19848 del 28/03/2023, Rv. 284737 — 01) chiarendo altresì, che -ai fini della valutazione del grado del pericolo di reiterazione- rilevano anche i precedenti ,n quanto sintomatici dell'inefficacia dissuasiva delle pregresse sanzioni (Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rv. 269167-01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giovanni Di Benedetto, che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33663 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di DA ET avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 20/1/2023, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. e a due ipotesi di estorsione pluriaggravata. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, i quali hanno dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla gravità indiziaria in relazione al delitto di estorsione aggravata in danno di RO RE contestata al capo 2) della rubrica. Il Tribunale, a fronte delle dichiarazioni della p.o., che ha riferito di non aver subito alcuna coartazione da parte dei DA, cui è legato da risalenti rapporti di amicizia, ha ritenuto ininfluente la circostanza in quanto la partecipazione del prevenuto al sodalizio mafioso sarebbe di per sé emergenza idonea a spiegare l'influenza sulla capacità di autodeterminazione del soggetto passivo. Il richiamo alla c.d. estorsione ambientale, secondo la difesa, è erroneo in quanto non considera che la giurisprudenza di legittimità in più pronunzie ha chiarito che l'espressione in questione fa riferimento a richieste estorsive effettuate con linguaggio e gesti criptici, immediatamente percepiti come intimidatori, in determinati territori pervasi dalla forza criminale del sodalizio d'appartenenza dell'agente ma deve pur sempre trattarsi di fattispecie in relazione alle quali risultino sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dall'esistenza di minacce, sia pur larvate, nei confronti della p.o., incorrendo in violazione di legge. I difensori aggiungono che i giudici cautelari hanno ascritto a mera tesi difensiva le dichiarazioni del RO circa l'autonoma determinazione a prestare aiuto economico ai DA senza, tuttavia, approfondire il tema dell'attendibilità del medesimo ed hanno omesso l'esame delle doglianze difensive circa il contesto cui inerivano le interlocuzioni tra CH DA ed NE NT;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di estorsione contestato al capo 4) in danno di EG NO. Secondo i difensori l'ordinanza impugnata ha valorizzato singole frasi, poco comprensibili, pronunziate da terzi e non ha considerato che DA CH nella conversazione con l'NE del 7/5/2022 aveva rivendicato di aver tenuto per sé il danaro versato dal EG e che nel corso della riunione di Butera del 5/9/2022 il ricorrente aveva convenuto con i fratelli IT che la gestione dei rapporti con il EG avrebbe fatto capo a CH. 2 Il Tribunale, inoltre, non ha tenuto conto che CH DA e EG erano legati da rapporti lavorativi e societari, dei quali la difesa aveva fornito elementi di riscontro, profilo sul quale l'ordinanza non ha adeguatamente motivato;
2.3 la violazione degli artt. 292 e 309 cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione con riguardo alla conferma della custodia in carcere nei confronti di soggetto ultrasettantenne. Secondo i difensori l'ordinanza impugnata ha ignorato le censure difensive che lamentavano l'omessa individuazione da parte del Gip delle eccezionali esigenze atte a giustificare la custodia in carcere nei confronti del ricorrente, prossimo agli ottanta anni d'età, e ha cercato di colmare la denunziata lacuna esercitando un non consentito potere d'integrazione della motivazione. I difensori aggiungono che l'ordinanza impugnata ha ritenuto operante nel caso in esame sia la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che quella di adeguatezza della sola misura carceraria, sostenendo che la difesa avrebbe dovuto addurre elementi idonei al loro superamento senza considerare che l'art. 275, comma 4, cod.proc.pen. sancisce una prevalente presunzione di segno opposto nel caso di indagato ultrasettantenne, fatta salva la ricorrenza di esigenze di carattere eccezionale. A detto riguardo segnalano che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i giudici della cautela avrebbero dovuto dar conto della gravità straordinaria dei pericula libertatis nel caso concreto, profilo in ordine al quale l'ordinanza impugnata ha adottato una motivazione solo apparente, richiamando la stabile affiliazione al sodalizio mafioso del prevenuto e i propositi omicidiari nei confronti dell'architetto DI senza valutare i rilevi svolti dalla difesa in proposito. Analogamente trascurate risultano le deduzioni difensive circa la natura familiare dell'incontro del 5/9/2022, la rilevanza dei rapporti di parentela con i IT e NE NT e le compromesse condizioni di salute della moglie e di due dei nipoti del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di censure che il collegio cautelare ha congruamente scrutinato, dando conto della infondatezza della tesi difensiva che intende ricondurre gli esborsi di danaro di RO RE in favore del prevenuto e della famiglia mafiosa d'appartenenza a spontanee donazioni, giustificate dai risalenti rapporti d'amicizia tra la p.o. e i DA. L'ordinanza impugnata, pur dando atto che il RO nelle informazioni difensive rese ex art. 391 bis cod.proc.iDen. ha negato di aver subito richieste estorsive, ha evidenziato che l'assenza di esplicite minacce non è circostanza idonea ad escludere la ravvisabilità del reato in un contesto territoriale permeato dall'invasivo controllo mafioso da parte della consorteria nella quale il ricorrente ricopriva un ruolo direttivo. Tanto emerge, secondo la valutazione del collegio cautelare, dall'espresso riferimento fatto nella conversazione intercettata il 7.5.2022 da CC DA all'impossibilità del RO di 3 fare il proprio "dovere" a causa della recente uccisione del fratello, espressione evocativa non di una spontanea dazione ma dell'assolvimento di un obbligo "siccome a RO l'hanno sempre avuto nelle mani". 1.1 Questa Corte in tema di estorsione cd. "ambientale" ha precisato che non è necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Rv. 270175- 01; n. 21707 del 17/04/2019, Rv. 276115-01). Infatti, nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Rv. 272884 - 01;Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Rv. 277182 - 01). Si tratta di un approdo ermeneutico del tutto coerente con la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (tra molte, Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Rv. 229727 - 01). 1.2 Di detti principi l'ordinanza impugnata ha fatto corretto governo richiamando i contenuti dell'intercettazione del 7/5/2022, dai quali emerge che DA CH, uscito dal carcere nel 2011, aveva convocato l'imprenditore RO lamentando un " malo trattamento" ed apprendendo che fino a poco prima le somme dovute per la" messa a posto" era state versate dal RO, tramite tale Gaspare, alla moglie del ricorrente, il quale le aveva utilizzate p@r- gogtenere le spese legali Fel at i ‘?EII detriivne pwprid e del tiglio Angelo. li collegio cautelare ha persuasivamente segnalato, a confutazione dell'addot spontaneità dei versamenti, l'incongruenza costituita dalla richiesta di pagamento avanzata da CH DA e i commenti critici formulati in ordine alla destinazione delle somme ricevute dall'imprenditore ad esclusivo beneficio del ricorrente e non anche in favore degli altri sodali. 2. Prive di giuridico fondamento risultano le censure concernenti la fattispecie estorsiva di cui al capo 4). Anche in tal caso la difesa reitera rilievi già sc:rutinati dall'ordinanza 4 impugnata e disattesi con motiva ampia e priva di frizioni logiche che dà atto dell'impossibilità di ricondurre il denaro ricevuto da DA CH da parte di EG NO nell'ambito dei rapporti lavorativi tra gli stessi, tenuto conto della previsione del versamento della metà della somma allo zio e al cugino. 3. Risultano infondate anche le conclusive censure in punto di trattamento cautelare. Contrariamente a quanto assume la difesa, il provvedimento genetico (pag. 329 e segg.) ha argomentato la ricorrenza di esigenze di straordinaria rilevanza tali da giustificare l'adozione del massimo presidio custodiale nonostante l'età del prevenuto. In particolare, oltre al pericolo di inquinamento probatorio, il Gip emittente ha richiamato a sostegno dell'elevatissimo e qualificato rischio di recidiva il curriculum criminale del prevenuto, inserito ai vertici della famiglia mafiosa Rocca-Mezzomonreale fin dagli anni ottanta, più volte condannato per partecipazione all'associazione "cosa nostra" , segnalando gli esiti captativi dai quali consta il proposito omicidiario nei confronti di un professionista e l'assoluta ordinarietà con cui i conversanti discorrevano dell'eliminazione fisica di quanti si erano resi responsabili di" sgarbi" o "mancanze di rispetto" nei confronti degli associati. 3.1 L'ordinanza impugnata ha condiviso la valutazione del primo giudice, effettuando una espressa e persuasiva confutazione dei rilievi difensivi sul punto, in esito alla quale ha confermato che il ruolo di vertice ricoperto nel sodalizio, la caratura criminale del prevenuto, il suo diretto coinvolgimento nella gestione degli affari illeciti, i propositi omicidiari chiaramente emergenti dalle intercettazioni acquisite connotano nel senso della eccezionale rilevanza il rischio di reiterazione che attinge il prevenuto, dando ragione dell'avvenuta applicazione della custodia inframuraria. La valutazione dei giudici della cautela è coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo questa Corte affermato che sussistono esigenze di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini del mantenimento della misura intramuraria, nei confronti di soggetto ultrasettantenne di cui sia riconosciuto il ruolo apicale e di rappresentanza in seno all'articolazione territoriale di un'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 19848 del 28/03/2023, Rv. 284737 — 01) chiarendo altresì, che -ai fini della valutazione del grado del pericolo di reiterazione- rilevano anche i precedenti ,n quanto sintomatici dell'inefficacia dissuasiva delle pregresse sanzioni (Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rv. 269167-01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente