Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
02612/02.. Aula A In home del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dott. Massimo Genghini Presidente R.G. 17243/99 11 Ettore Mercurio Consigliere " Mario Putaturo Donati V. 25. " Rep. 11" Francesco A. Maiorano Cron. 6258 "" Giancarlo D'Agostino Ud. 13/12/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da SOCIALE, in persona del ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA pro-tempore, elett.dom. in Roma, via legale rappresentante della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, insieme agli avv.Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga e Umberto Luigi Picciotto che lo rappresentano e difendono,per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE 4963
CONTRO
RI, elett.dom.in Roma, via Arno n.47, presso lo MARIANI studio dell'avv. Franco Agostini che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
1 M CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Fermo in data 26 novembre 1998, n.597 (R.G. N. 44/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 13/12/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
LI MA udito l'avv Cimanzi per delega dell'avv.Agostini; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc. Gen.Dr.Carlo Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 novembre 1998 il Tribunale di Fermo, rigettando l'appello dell'INPS, confermava la decisione del 1° ottobre 1997 con cui il locale Pretore del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dalla lavoratrice a domicilio RI AN aveva accertato il diritto della stessa alla fruizione della indennità di mobilità. L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui hanno resistito l'intimata con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa 16 della legge 23 luglio applicazione degli artt.7 e riferimento all'art.9 della legge 18 dicembre 1991, n.223,con 1973, n.877, nonché motivazione erronea e comunque insufficiente, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza 2 considerato le ragioni che ostacolano per non avere l'assimilabilità ai lavoratori subordinati del lavorante a domicilio. Questi non è, infatti, assoggettabile ad alcun controllo sulla osservanza dell'orario da parte del committente,il cui resta in tale profilo menomato, mentre è potere direttivo vanificata la messa a disposizione in via esclusiva delle energie psico-fisiche dello stesso lavoratore.L'attenuazione del requisito della subordinazione e la valutazione degli altri caratteri del lavoro a domicilio, che ne confermano la natura speciale, costituiscono quindi elementi di convincimento per la non estensibilità della provvidenza della indennità di mobilità la quale presuppone, alla stregua della normativa vigente, l'instaurazione con l'impresa di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il motivo va rigettato perché infondato. - va in questa sede Con orientamento giurisprudenziale che ribadito in quanto si condividono le ragioni poste a fondamento questa Corte Suprema, a Sezioni Unite, ha affermato in subiecta - causa di materia che anche i lavoratori a domicilio,i quali a cessazione licenziamento per riduzione di personale о per dell'attività aziendale intimato da imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale - vengano a trovarsi in condizione disoccupazione, hanno di diritto all'indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 23 luglio 1991 n.223,ove possano fare valere, ai 3 sensi dell'art.16,comma primo, della medesima legge, una dipendenza di almeno dodici mesi dalla stessa azienda (di cui almeno sei di effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di lavoro sospensione per ferie, festività ed infortuni),con un rapporto di lavoro a carattere continuativo comunque non a termine.Ed infatti le varie situazioni soggettive, in presenza delle quali è prevista l'erogazione dell'indennità di mobilità, si caratterizzano per un minimo denominatore comune, costituito dalla perdita del posto di lavoro per effetto di provvedimenti, che provengano da datori di lavoro abilitati alla richiesta dell'intervento integrativo e interessino i dipendenti non "uti singuli" ma come collettività, restando quindi irrilevante che i singoli lavoratori siano ° meno legittimati alla percezione del trattamento di integrazione salariale (dal quale i lavoratori a domicilio sono leggeesclusi, ai sensi dell'art.9 18 dicembre 1973,n.877);né, d'altra parte, il possibile atteggiarsi del lavoro a domicilio in forme talora dissimili da quelle di norma ricollegabili al "genus" del lavoro subordinato può costituire di per sé,cioè astrattamente, una ragione di incompatibilità del primo col trattamento di mobilità, quale provvidenza disposta tipicamente per il secondo trattandosi di esaminare in concreto se le prestazioni siano comunque coordinate col ciclo produttivo topograficamente non eseguite all'internoaziendale, ancorchè dell'azienda, così come, più in generale, l'applicabilità ° meno delle prestazioni domiciliari delle norme dettate per quelle "interne" va ritenuta in base ad una verifica di compatibilità condotta in relazione alla specifica disciplina dei singoli istituti ed alla peculiarità della situazione concreta (Cass., S.U.,12 marzo 2001, n.106). Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che ha accertato la sussistenza, nella specie,di tutte le condizioni per il riconoscimento del beneficio all'esame سوخت rilevando,tra l'altro,che l'appella, secondo le risultanze emerse dall'istruttoria, aveva lavorato alle dipendenze di un unico datore di lavoro con rapporto continuativo e regolare onde,per effetto nell'impossibilità di svolgeredella mobilità, si era trovata l'attività che costituiva la fonte del suo sostentamento. Il ricorso va perciò rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell'Istituto ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in EURO 1.2.84 oltre 1.550 (millecinquecentocinquanta) EURO per onorari,con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario avv. Franco Agostini. Roma, 13 dicembre 2001 Il Consigliere est. Il Presidente Силите Clure Juvelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2.2 FFA 2002. IL CANCELLIERE Cidre T T N S 5 E S I S G E E E E L D R L O E D