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Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/2026, n. 11479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11479 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 13847/25 proposto da: -) Comune di Tribiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Alberto Marelli;
- ricorrente -
contro -) IN TR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Massimo Proto e Silvio Martuccelli;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi 7 aprile 2025 n. 192; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte controricorrente, gli Avvocati Massimo Proto e Silvio Martuccelli. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2023 il Comune di Tribiano notificò alla società IN TR s.p.a. un avviso di accertamento per un totale di € 3.411,00, avente ad oggetto il Oggetto: contributo unico patrimoniale (CUP) - società telefoniche - uso “virtuale” di cavi altrui - nozione - conseguenze. Civile Sent. Sez. 3 Num. 11479 Anno 2026 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ROSSETTI MA Data pubblicazione: 28/04/2026 N.R.G.: 13847/25 Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 2 pagamento del Contributo Unico Patrimoniale (d’ora innanzi, “il CUP”) previsto dall’art. 1, comma 831, della l. 27.12.2019 n. 160. 2. La IN TR impugnò il suddetto avviso dinanzi al Giudice di pace di Lodi, negando che per lo svolgimento della propria attività d’impresa (somministrazione di servizi telefonici) avesse “occupato il suolo pubblico”. 3. Con sentenza 10.4.2024 n. 243 il Giudice di Pace di Lodi rigettò la domanda. Il Giudice di pace motivò la propria decisione come segue: -) la materia è disciplinata dall’art. 1, comma 848, della l. 160/19; -) tale norma stabilisce che, nel caso di occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture per la fornitura di servizi di telecomunicazione “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata”; -) dagli atti di causa emergeva che la società IN TR, per la fornitura del servizio di telefonia ai propri clienti, si era avvalsa “dei servizi offerti da TIM s.p.a. e OPEN FIBER a mezzo delle tecnologie in seguito indicate” (“indicazione” tuttavia mancante nella sentenza di primo grado). Null’altro il Giudice di Pace aggiunse circa la questione dell’an debeatur. La sentenza fu appellata dalla IN TR. 4. Con sentenza 7.4.2025 il Tribunale di Lodi accolse l’appello e annullò l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Tribiano. Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 1, comma 831, della l. 160/19 dovese interpretarsi così come stabilito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. art. 5, comma 14-quinques, del d.l. 146/2021 (convertito dalla l. 215/2021). Tale norma di interpretazione autentica stabilì che l’art. 1, comma 831, della l. 160/19 “si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, N.R.G.: 13847/25 Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 3 regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”. 4.1. Secondo il Tribunale questa legge di interpretazione autentica dovrebbe intendersi come segue: chi fornisce servizi di telefonia senza essere proprietario delle infrastrutture a tal fine necessarie non è un “occupante mediato” del suolo pubblico e non è tenuto al pagamento del CUP. Obbligato in tal caso è il solo concessionario del diritto di occupazione. Ciò premesso in iure, il Tribunale ha rilevato in punto di fatto che la società IN TR nel territorio del Comune di Tribiano si limitava a proporre offerte al dettaglio che non presupponevano alcuna installazione o utilizzo materiale di infrastrutture proprie o altrui. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dal Comune di Tribiano con ricorso fondato su un motivo. La IN TR ha resistito con controricorso e depositato memoria. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Tribiano denuncia la violazione delle due norme applicate dal Tribunale, ovvero: -) l’art. 1, comma 8341, l. 160/19; N.R.G.: 13847/25 Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 4 -) l’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021. Nell’illustrazione del motivo, il Comune sostiene che il Tribunale avrebbe falsamente applicato l’art. 1, comma 831, l. 160/19 (come autenticamente interpretato nel 2021), per quattro ragioni: -) sia perché la legge impone il pagamento del CUP al solo proprietario dell’infrastruttura quando per legge o per contratto vi debba essere scissione tra la proprietà della rete distributiva e l’attività di fornitura del servizio;
ipotesi questa non sussistente con riguardo ai servizi di telefonia;
-) sia perché la legge esclude l’obbligo del pagamento del CUP solo per chi si limiti a vendere all’utente finale il prodotto già presente nella rete, come nel caso della distribuzione di gas od elettricità; ipotesi questa non concepibile rispetto al servizio di telefonia;
-) sia perché la legge impone l’obbligo di pagamento del CUP anche all’utilizzatore “mediato” dell’infrastruttura di rete, e tale è il fornitore di servizi telefonici, la cui attività non potrebbe essere materialmente svolta in mancanza delle infrastrutture offerte dal concessionario;
-) sia perché l’interpretazione della legge compiuta dal Tribunale ne tradisce la ratio, che era quella di far sì che il gettito del CUP dipendesse dal numero complessivo di utenze dei servizi di telefonia, e non soltanto dalle utenze servite direttamente dal gestore che fosse anche proprietario dell’infrastruttura. 1.1. Infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 366 n. 4 c.p.c.. La censura è chiara, e il requisito imposto dalla norma appena ricordata non può dirsi violato sol perché il ricorrente scelga di sostenere ed esporre le proprie ragioni trascrivendo o richiamando ampi brani di decisioni di merito. 1.2. Infondata è l’eccezione di inammissibilità di cui a p. 8, § 1.3, del controricorso, dal momento che il ricorso non pone alcuna quaestio facti né censura la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, fatti che sono per di più pacifici tra le parti. N.R.G.: 13847/25 Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 5 1.3. Nel merito, il motivo è fondato. La legge è chiara: il CUP è dovuto da chi si avvale dell’ “utilizzo materiale” dell’infrastruttura che occupa il suolo pubblico. La sentenza impugnata ha interpretato tale norma ritenendo di dover distinguere tra “utilizzo materiale” dell’infrastruttura e “utilizzo virtuale” dell’infrastruttura, e concluso che nel caso di specie, ricorrendo un utilizzo soltanto “virtuale” dell’infrastruttura di proprietà altrui, IN TR non fosse tenuta al pagamento del CUP (p. 3 della sentenza impugnata). 1.4. La tesi non è condivisibile per le seguenti ragioni. 1.4.1. La prima ragione è che i servizi telefonici funzionano grazie all’elettricità: il fatto è notorio ex art. 115 c.p.c. e questa Corte può farvi riferimento. Un segnale elettrico è un bene mobile (art. 814 c.c.) che per propagarsi ha sempre bisogno di un elemento materiale: il metallo, se si propaga in un cavo conduttore;
l’aria, se si propaga come onda radio;
la fibra ottica, se si propaga come impulso luminoso. Qualsiasi propagazione d’un segnale elettrico all’interno d’una rete a ciò predisposta costituisce dunque un “uso materiale” della rete. Un segnale elettrico, infatti, alla stregua dell’art. 814 c.c. non potrebbe mai essere “virtuale”. “Virtuale” può definirsi - come esattamente dedotto dalla difesa dell’Amministrazione ricorrente - non l’uso della rete, ma solo la modalità con cui il gestore del servizio di telefonia vi accede. Tale accesso potrà infatti essere fisico (ad es. mediante cablaggio), oppure gestito mediante un apposito programma informatico che consente di separare “virtualmente” i flussi trasmessi dalla medesima rete, distinguendo quelli riferibili a ciascun operatore che vi abbia accesso (tecnologia c.d. VULA). Ma anche nel caso di accesso “virtuale” i segnali elettrici sono pur sempre trasmessi - per legge fisica - soltanto grazie all’infrastruttura di cui è N.R.G.: 13847/25 Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 6 proprietario il concessionario dell’occupazione di suolo pubblico: e reputa questa Corte che per tale debba intendersi l’ “uso mediato” di cui è menzione nell’art. 1, comma 831, l. 160/19. Tale conclusione è corroborata dalla successive previsioni della medesima legge, ove si afferma che non costituisce “alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita”: infatti il riferimento ad una “occupazione in via mediata” sottende necessariamente il fatto di servirsi della rete gestita dal concessionario. L’esegesi che qui si prospetta è corroborata – sebbene nel quadro di una tecnica legislativa del tutto approssimativa – dal prosieguo della norma, che assume il valore di una sorta di “spiegazione” di quanto si dice prima: e cioè l’affermazione secondo cui “non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale dele infrastrutture da parte della società di vendita”. Tali parole sottendono necessariamente il beneficiare, da parte del soggetto che non è titolare delle infrastrutture, della rete gestita dal concessionario e dunque la necessaria mediazione di quest’ultimo nel servirsene, e dunque dimostrano che il legislatore ha voluto negare (solo) a questa modalità di utilizzazione negare la natura di “utilizzo materiale”. 1.4.2. La seconda ragione è che la ratio dell’art. 1, comma 831, l. 160/19 è il principio cuius commoda, eius et incommoda. La società IN non potrebbe erogare alcun servizio ai propri clienti, se non disponesse dell’accesso alle reti altrui: dunque è coerente con la ratio della legge una interpretazione che addossi l’onere del CUP a chi benefici dell’infrastruttura per scopi commerciali. 1.4.3. La terza ragione è che la norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/21 (irrilevante è la circostanza che essa venga più volte indicata, nel ricorso, come “art. 5, comma 4-quinquies”: vale infatti il principio jura novit curia) non riguarda la fattispecie oggi all’esame di questa Corte. N.R.G.: 13847/25 Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 7 Tale norma stabilisce che non debbano ritenersi “utilizzatori mediati” - e quindi non siano soggetti al pagamento del CUP - coloro i quali: a) non siano proprietari dell’infrastruttura che occupa il suolo pubblico;
b) siano “titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale”. L’espressione utilizzata dal legislatore, sebbene atecnica (di un contratto si può essere contraente o beneficiario, ma non “titolare”) non consente tuttavia dubbi sul fatto che l’esenzione operi a favore di chi “venda beni”: ovvero stipuli contratti rientranti nel genus di cui all’artt. 1470 c.c.. Ma d’un gestore di servizi telefonici non può dirsi che “venda beni” agli utenti finali, quanto piuttosto che eroghi un servizio. Nell’erogazione del servizio telefonico manca, infatti, il primo e più tipico elemento della vendita: il trasferimento della proprietà. 1.4.4. Né l’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. cit. potrebbe interpretarsi estensivamente. A tale conclusione sono d’ostacolo due considerazioni. La prima è che deve presumersi che il legislatore sia consapevole del senso giuridico dei lemmi che impiega: e dunque il riferimento al contratto di “vendita di beni” non possa essere esteso a contratti diversi. La seconda è che l’art. 5 cit. è norma che regola una esenzione dal pagamento del CUP: è dunque norma eccezionale e come tale di stretta interpretazione. 1.5. Reputa infine la Corte non condivisibile la conclusione del Procuratore Generale, là dove sostiene che il Tribunale abbia motivato in facto la propria decisione, accertando non esservi uso di infrastrutture altrui da parte di IN TR. La sentenza, infatti, letta nel suo complesso rende evidente che il Tribunale ha ritenuto, come già detto, di distinguere tra “uso materiale” ed “uso virtuale”; ha escluso la ricorrenza del primo ed ha ammesso la sussistenza del secondo. N.R.G.: 13847/25 Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 8 La suddetta distinzione, tuttavia, per quanto già detto è erronea in iure, in quanto postula una distinzione (tra uso materiale ed uso virtuale) non coerente col dettato normativo. 2. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al tribunale di Lodi, in persona di altro magistrato, il quale applicherà il seguente principio di diritto: “il gestore di servizi telefonici il quale si avvalga dell’accesso “virtuale” ad una rete di proprietà altrui (ad es., mediante tecnologia VULA) è obbligato al pagamento del CUP”. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lodi, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 27 gennaio 2026. Il consigliere estensore Il Presidente (Marco Rossetti) (FA AS)
- ricorrente -
contro -) IN TR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Massimo Proto e Silvio Martuccelli;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi 7 aprile 2025 n. 192; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte controricorrente, gli Avvocati Massimo Proto e Silvio Martuccelli. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2023 il Comune di Tribiano notificò alla società IN TR s.p.a. un avviso di accertamento per un totale di € 3.411,00, avente ad oggetto il Oggetto: contributo unico patrimoniale (CUP) - società telefoniche - uso “virtuale” di cavi altrui - nozione - conseguenze. Civile Sent. Sez. 3 Num. 11479 Anno 2026 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ROSSETTI MA Data pubblicazione: 28/04/2026 N.R.G.: 13847/25 Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 2 pagamento del Contributo Unico Patrimoniale (d’ora innanzi, “il CUP”) previsto dall’art. 1, comma 831, della l. 27.12.2019 n. 160. 2. La IN TR impugnò il suddetto avviso dinanzi al Giudice di pace di Lodi, negando che per lo svolgimento della propria attività d’impresa (somministrazione di servizi telefonici) avesse “occupato il suolo pubblico”. 3. Con sentenza 10.4.2024 n. 243 il Giudice di Pace di Lodi rigettò la domanda. Il Giudice di pace motivò la propria decisione come segue: -) la materia è disciplinata dall’art. 1, comma 848, della l. 160/19; -) tale norma stabilisce che, nel caso di occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture per la fornitura di servizi di telecomunicazione “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata”; -) dagli atti di causa emergeva che la società IN TR, per la fornitura del servizio di telefonia ai propri clienti, si era avvalsa “dei servizi offerti da TIM s.p.a. e OPEN FIBER a mezzo delle tecnologie in seguito indicate” (“indicazione” tuttavia mancante nella sentenza di primo grado). Null’altro il Giudice di Pace aggiunse circa la questione dell’an debeatur. La sentenza fu appellata dalla IN TR. 4. Con sentenza 7.4.2025 il Tribunale di Lodi accolse l’appello e annullò l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Tribiano. Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 1, comma 831, della l. 160/19 dovese interpretarsi così come stabilito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. art. 5, comma 14-quinques, del d.l. 146/2021 (convertito dalla l. 215/2021). Tale norma di interpretazione autentica stabilì che l’art. 1, comma 831, della l. 160/19 “si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, N.R.G.: 13847/25 Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 3 regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”. 4.1. Secondo il Tribunale questa legge di interpretazione autentica dovrebbe intendersi come segue: chi fornisce servizi di telefonia senza essere proprietario delle infrastrutture a tal fine necessarie non è un “occupante mediato” del suolo pubblico e non è tenuto al pagamento del CUP. Obbligato in tal caso è il solo concessionario del diritto di occupazione. Ciò premesso in iure, il Tribunale ha rilevato in punto di fatto che la società IN TR nel territorio del Comune di Tribiano si limitava a proporre offerte al dettaglio che non presupponevano alcuna installazione o utilizzo materiale di infrastrutture proprie o altrui. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dal Comune di Tribiano con ricorso fondato su un motivo. La IN TR ha resistito con controricorso e depositato memoria. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Tribiano denuncia la violazione delle due norme applicate dal Tribunale, ovvero: -) l’art. 1, comma 8341, l. 160/19; N.R.G.: 13847/25 Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 4 -) l’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021. Nell’illustrazione del motivo, il Comune sostiene che il Tribunale avrebbe falsamente applicato l’art. 1, comma 831, l. 160/19 (come autenticamente interpretato nel 2021), per quattro ragioni: -) sia perché la legge impone il pagamento del CUP al solo proprietario dell’infrastruttura quando per legge o per contratto vi debba essere scissione tra la proprietà della rete distributiva e l’attività di fornitura del servizio;
ipotesi questa non sussistente con riguardo ai servizi di telefonia;
-) sia perché la legge esclude l’obbligo del pagamento del CUP solo per chi si limiti a vendere all’utente finale il prodotto già presente nella rete, come nel caso della distribuzione di gas od elettricità; ipotesi questa non concepibile rispetto al servizio di telefonia;
-) sia perché la legge impone l’obbligo di pagamento del CUP anche all’utilizzatore “mediato” dell’infrastruttura di rete, e tale è il fornitore di servizi telefonici, la cui attività non potrebbe essere materialmente svolta in mancanza delle infrastrutture offerte dal concessionario;
-) sia perché l’interpretazione della legge compiuta dal Tribunale ne tradisce la ratio, che era quella di far sì che il gettito del CUP dipendesse dal numero complessivo di utenze dei servizi di telefonia, e non soltanto dalle utenze servite direttamente dal gestore che fosse anche proprietario dell’infrastruttura. 1.1. Infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 366 n. 4 c.p.c.. La censura è chiara, e il requisito imposto dalla norma appena ricordata non può dirsi violato sol perché il ricorrente scelga di sostenere ed esporre le proprie ragioni trascrivendo o richiamando ampi brani di decisioni di merito. 1.2. Infondata è l’eccezione di inammissibilità di cui a p. 8, § 1.3, del controricorso, dal momento che il ricorso non pone alcuna quaestio facti né censura la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, fatti che sono per di più pacifici tra le parti. N.R.G.: 13847/25 Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 5 1.3. Nel merito, il motivo è fondato. La legge è chiara: il CUP è dovuto da chi si avvale dell’ “utilizzo materiale” dell’infrastruttura che occupa il suolo pubblico. La sentenza impugnata ha interpretato tale norma ritenendo di dover distinguere tra “utilizzo materiale” dell’infrastruttura e “utilizzo virtuale” dell’infrastruttura, e concluso che nel caso di specie, ricorrendo un utilizzo soltanto “virtuale” dell’infrastruttura di proprietà altrui, IN TR non fosse tenuta al pagamento del CUP (p. 3 della sentenza impugnata). 1.4. La tesi non è condivisibile per le seguenti ragioni. 1.4.1. La prima ragione è che i servizi telefonici funzionano grazie all’elettricità: il fatto è notorio ex art. 115 c.p.c. e questa Corte può farvi riferimento. Un segnale elettrico è un bene mobile (art. 814 c.c.) che per propagarsi ha sempre bisogno di un elemento materiale: il metallo, se si propaga in un cavo conduttore;
l’aria, se si propaga come onda radio;
la fibra ottica, se si propaga come impulso luminoso. Qualsiasi propagazione d’un segnale elettrico all’interno d’una rete a ciò predisposta costituisce dunque un “uso materiale” della rete. Un segnale elettrico, infatti, alla stregua dell’art. 814 c.c. non potrebbe mai essere “virtuale”. “Virtuale” può definirsi - come esattamente dedotto dalla difesa dell’Amministrazione ricorrente - non l’uso della rete, ma solo la modalità con cui il gestore del servizio di telefonia vi accede. Tale accesso potrà infatti essere fisico (ad es. mediante cablaggio), oppure gestito mediante un apposito programma informatico che consente di separare “virtualmente” i flussi trasmessi dalla medesima rete, distinguendo quelli riferibili a ciascun operatore che vi abbia accesso (tecnologia c.d. VULA). Ma anche nel caso di accesso “virtuale” i segnali elettrici sono pur sempre trasmessi - per legge fisica - soltanto grazie all’infrastruttura di cui è N.R.G.: 13847/25 Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 6 proprietario il concessionario dell’occupazione di suolo pubblico: e reputa questa Corte che per tale debba intendersi l’ “uso mediato” di cui è menzione nell’art. 1, comma 831, l. 160/19. Tale conclusione è corroborata dalla successive previsioni della medesima legge, ove si afferma che non costituisce “alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita”: infatti il riferimento ad una “occupazione in via mediata” sottende necessariamente il fatto di servirsi della rete gestita dal concessionario. L’esegesi che qui si prospetta è corroborata – sebbene nel quadro di una tecnica legislativa del tutto approssimativa – dal prosieguo della norma, che assume il valore di una sorta di “spiegazione” di quanto si dice prima: e cioè l’affermazione secondo cui “non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale dele infrastrutture da parte della società di vendita”. Tali parole sottendono necessariamente il beneficiare, da parte del soggetto che non è titolare delle infrastrutture, della rete gestita dal concessionario e dunque la necessaria mediazione di quest’ultimo nel servirsene, e dunque dimostrano che il legislatore ha voluto negare (solo) a questa modalità di utilizzazione negare la natura di “utilizzo materiale”. 1.4.2. La seconda ragione è che la ratio dell’art. 1, comma 831, l. 160/19 è il principio cuius commoda, eius et incommoda. La società IN non potrebbe erogare alcun servizio ai propri clienti, se non disponesse dell’accesso alle reti altrui: dunque è coerente con la ratio della legge una interpretazione che addossi l’onere del CUP a chi benefici dell’infrastruttura per scopi commerciali. 1.4.3. La terza ragione è che la norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/21 (irrilevante è la circostanza che essa venga più volte indicata, nel ricorso, come “art. 5, comma 4-quinquies”: vale infatti il principio jura novit curia) non riguarda la fattispecie oggi all’esame di questa Corte. N.R.G.: 13847/25 Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 7 Tale norma stabilisce che non debbano ritenersi “utilizzatori mediati” - e quindi non siano soggetti al pagamento del CUP - coloro i quali: a) non siano proprietari dell’infrastruttura che occupa il suolo pubblico;
b) siano “titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale”. L’espressione utilizzata dal legislatore, sebbene atecnica (di un contratto si può essere contraente o beneficiario, ma non “titolare”) non consente tuttavia dubbi sul fatto che l’esenzione operi a favore di chi “venda beni”: ovvero stipuli contratti rientranti nel genus di cui all’artt. 1470 c.c.. Ma d’un gestore di servizi telefonici non può dirsi che “venda beni” agli utenti finali, quanto piuttosto che eroghi un servizio. Nell’erogazione del servizio telefonico manca, infatti, il primo e più tipico elemento della vendita: il trasferimento della proprietà. 1.4.4. Né l’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. cit. potrebbe interpretarsi estensivamente. A tale conclusione sono d’ostacolo due considerazioni. La prima è che deve presumersi che il legislatore sia consapevole del senso giuridico dei lemmi che impiega: e dunque il riferimento al contratto di “vendita di beni” non possa essere esteso a contratti diversi. La seconda è che l’art. 5 cit. è norma che regola una esenzione dal pagamento del CUP: è dunque norma eccezionale e come tale di stretta interpretazione. 1.5. Reputa infine la Corte non condivisibile la conclusione del Procuratore Generale, là dove sostiene che il Tribunale abbia motivato in facto la propria decisione, accertando non esservi uso di infrastrutture altrui da parte di IN TR. La sentenza, infatti, letta nel suo complesso rende evidente che il Tribunale ha ritenuto, come già detto, di distinguere tra “uso materiale” ed “uso virtuale”; ha escluso la ricorrenza del primo ed ha ammesso la sussistenza del secondo. N.R.G.: 13847/25 Camera di consiglio del 27 gennaio 2025 8 La suddetta distinzione, tuttavia, per quanto già detto è erronea in iure, in quanto postula una distinzione (tra uso materiale ed uso virtuale) non coerente col dettato normativo. 2. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al tribunale di Lodi, in persona di altro magistrato, il quale applicherà il seguente principio di diritto: “il gestore di servizi telefonici il quale si avvalga dell’accesso “virtuale” ad una rete di proprietà altrui (ad es., mediante tecnologia VULA) è obbligato al pagamento del CUP”. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lodi, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 27 gennaio 2026. Il consigliere estensore Il Presidente (Marco Rossetti) (FA AS)