Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/2026, n. 11479
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Sentenza 28 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 831, l. 160/19 e dell'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021

    La Corte ritiene che l'uso di una rete altrui, anche se "virtuale" tramite tecnologie come VULA, costituisca un "uso materiale" o "mediato" ai fini del CUP. La ratio della norma è che chi beneficia dell'infrastruttura per scopi commerciali debba contribuire. La norma di interpretazione autentica non si applica ai servizi telefonici, poiché si riferisce alla "vendita di beni", non all'erogazione di servizi.

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La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal Comune di Tribiano avverso la sentenza del Tribunale di Lodi che aveva annullato un avviso di accertamento per il pagamento del Contributo Unico Patrimoniale (CUP). Il Comune aveva emesso l'avviso nei confronti della società IN TR s.p.a., ritenendo che quest'ultima, fornendo servizi telefonici, occupasse il suolo pubblico anche in via mediata, ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019. La società IN TR aveva impugnato l'avviso, sostenendo di non occupare il suolo pubblico in quanto si limitava a offrire servizi telefonici senza utilizzare direttamente infrastrutture proprie o altrui. Il Giudice di Pace aveva rigettato il ricorso, mentre il Tribunale di Lodi, accogliendo l'appello, aveva annullato l'avviso, interpretando la normativa alla luce dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021, che escludeva l'obbligo di pagamento del CUP per chi non fosse titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture e si limitasse alla vendita del bene distribuito alla clientela finale. Il Comune di Tribiano, nel suo ricorso per cassazione, lamentava la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019 e all'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021, deducendo che il Tribunale avesse erroneamente distinto tra occupazione "materiale" e "virtuale", che la legge escludesse l'obbligo solo per chi vende beni e non servizi, e che la ratio della norma fosse quella di far dipendere il CUP dal numero complessivo di utenze.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Tribiano, cassando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lodi. La Suprema Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società controricorrente. Nel merito, ha affermato che la distinzione tra "uso materiale" e "uso virtuale" dell'infrastruttura operata dal Tribunale non è condivisibile. Ha spiegato che la propagazione di un segnale elettrico, necessario per il funzionamento dei servizi telefonici, costituisce sempre un "uso materiale" dell'infrastruttura, in quanto il segnale stesso, alla stregua dell'art. 814 c.c., non può essere "virtuale" ma necessita di un supporto fisico (cavo, aria, fibra ottica). Pertanto, anche l'accesso "virtuale" ad una rete altrui, come nel caso della tecnologia VULA, integra un "uso mediato" dell'infrastruttura, per il quale è dovuto il CUP. La Corte ha altresì chiarito che la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021 non si applica alla fattispecie in esame, poiché essa esenta dal pagamento del CUP coloro che "vendono beni", mentre i gestori di servizi telefonici erogano un servizio, non trasferendo la proprietà di un bene. Infine, ha sottolineato che la ratio della legge è quella di addossare l'onere del CUP a chi beneficia commercialmente dell'infrastruttura. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio, demandando al giudice di merito di applicare il principio di diritto secondo cui il gestore di servizi telefonici che si avvalga dell'accesso "virtuale" ad una rete di proprietà altrui è obbligato al pagamento del CUP.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/2026, n. 11479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11479
    Data del deposito : 28 aprile 2026

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