Sentenza 5 febbraio 2001
Massime • 1
Nel caso in cui il controricorrente eccepisca la tardività del ricorso per cassazione, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, e la copia di tale sentenza, depositata dal ricorrente, non rechi la relata della sua notificazione (presente invece nella copia prodotta dal controricorrente), il rilievo dell'improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n.2, cod. proc. civ., precede quello dell'inammissibilità eccepita dal resistente, e pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 912/97 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 09/05/97 R.G.N. 8964/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Brescia, RD IU, già - titolare di pensione INPS, assumendo di aver lavorato per oltre dieci anni nel settore dell'amianto, chiedeva la condanna di detto istituto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell'anzianità contributiva in proporzione dell'indice moltiplicatore 1,5, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 (come successivamente modificato). La domanda,
accolta dal Pretore, è stata (su appello dell'INPS) respinta dal Tribunale di Brescia con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha interpretato l'invocata disposizione come volta a favorire l'esodo dal settore dell'amianto (notoriamente in crisi) dei lavoratori in esso occupati, per scongiurare le prevedibili ripercussioni sul piano della sicurezza (in termini di salute collettiva) dell'esposizione a rischio dei detti lavoratori. E, sulla base di tale interpretazione, suffragata (a suo avviso) dalla stessa lettera della legge, ha escluso che il beneficio contributivo da essa previsto potesse trovare applicazione con riguardo al diverso ambito della liquidazione della pensione (già acquisita).
Il RD chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso fondato su un solo motivo, al quale resiste l'INPS con controricorso. Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 n. 33 cod. proc. civ., violazione dei commi 7 e 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificati dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 1993 n. 271, nonché dell'art. 12 delle cd. Preleggi.
Assume che la ratio individuata dal Tribunale risulta estranea alla norma oggetto d'interpretazione, la quale, espressamente riferendosi ai lavoratori "che abbiano contratto" e "che siano stati esposti", intende con tutta evidenza concedere un beneficio a tutti coloro che, anche nel passato, abbiano subito l'usura provocata dalla "frequenza" con l'amianto, indipendentemente da un loro interesse all'abbandono della lavorazione morbigena. Con simile impostazione non contrasta - secondo parte ricorrente - ne' il riferimento (legislativo) ad un periodo minimo di esposizione di almeno dieci anni ne' la (presunta dal Tribunale) mancanza di copertura finanziaria ne' l'uso del termine "lavoratori" e dell'espressione "ai fini delle prestazioni pensionistiche, l'uno e l'altra dovendo ritenersi generali ed onnicomprensivi".
2. Va anzitutto esaminata l'eccezione (pregiudiziale di rito), proposta dall'INPS nel controricorso, della inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto notificato (il 28 gennaio 1998) ad oltre sessanta giorni dalla notifica (in data 24 novembre 1997) della sentenza impugnata.
Al riguardo, ritiene la Corte che il ricorso debba essere dichiarato (non inammissibile ma) improcedibile, giacché il ricorrente, in violazione del disposto dell'art. 369, secondo comma, n. 2^, cod. proc. civ., ha depositato, con il ricorso, copia
(autentica) della sentenza impugnata priva della relativa relazione di notifica, riportata, invece, nella copia prodotta dal resistente. Infatti, la verifica dell'avvenuta violazione della norma predetta - che fa obbligo al ricorrente di depositare, a pena d'improcedibilità, "copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta", - precede, in senso logico - giuridico, la verifica (possibile solo a seguito dell'esame della copia della sentenza, munita di relata di notifica, prodotta dal controricorrente) della mancanza di tempestività del ricorso rispetto al termine breve d'impugnazione;
senza che la Corte, rilevata la causa d'improcedibilità costituita dal deposito di una sentenza priva della relata dell'avvenuta notifica, possa prescinderne per spingersi a verificare i dati temporali di tale notifica (nella specie, peraltro, indubitabilmente idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione) e, quindi, la tempestività o no del ricorso medesimo.
In conclusione, può formularsi il principio che, nel caso in cui il controricorrente eccepisca la tardività del ricorso per cassazione, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, e la copia di tale sentenza, depositata dal ricorrente, non rechi la relata della sua notificazione (presente invece nella copia prodotta dal controricorrente), il rilievo dell'improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., precede la rilevabilità dell'inammissibilità, eccepita dal resistente, e perciò il ricorso deve essere dichiarato improcedibile (v., nello stesso senso, Cass. 7 luglio 1965 n. 1415).
3. Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione, rimanendone il ricorrente esonerato ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2001