Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1630
CASS
Sentenza 5 febbraio 2001

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Nel caso in cui il controricorrente eccepisca la tardività del ricorso per cassazione, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, e la copia di tale sentenza, depositata dal ricorrente, non rechi la relata della sua notificazione (presente invece nella copia prodotta dal controricorrente), il rilievo dell'improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n.2, cod. proc. civ., precede quello dell'inammissibilità eccepita dal resistente, e pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1630
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1630
    Data del deposito : 5 febbraio 2001

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