Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 7371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7371 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7371/2026 Roma, li, 24/02/2026
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CO RI LA RL LA DR IA Frau TA AR OR
QUINTA SEZIONE PENALE
-Presidente -
Sent. n. sez. 215/2026 CC - 04/02/2026 R.G.N. 40885/2025
RL OL
AN AN
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
NK BE nato negli Stati Uniti d'America il 27/02/1950
avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN AN;
lette: - la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
-
la memoria di replica depositata dall'avvocato Ernesta Blasetti che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale - segnatamente, in ordine al primo e al secondo motivo di impugnazione -, si è riportata ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento di esso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 giugno 2025 la Corte di appello di Trieste, a seguito del gravame interposto da BE NK, ha confermato la pronuncia in data 16 giugno 2023 con la quale il Tribunale di Trieste ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di lesioni personali (artt. 582 e 585 cod. pen.), aggravato perché commesso con l'uso di un'arma, in pregiudizio di IA EL, e concesse l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen. (erroneamente indicata in dispositivo con il richiamo dell'art. 61 n. 5» cod. pen.; cfr. la motivazione della
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Firmato Da: GIOVANNI FRANCOLINI Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Serial: 495ad273cb57a700 Firmato Da: ENRICO SCARLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4121cf9ec115203
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d8t2880d
sentenza di primo grado), con giudizio di prevalenza, lo ha condannato alla pena della detenzione domiciliare per la durata di quattro mesi.
2. Avverso la sentenza di appello il difensore di BE NK ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 52 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della legittima difesa, fondata pure su una rivalutazione in peius dell'autore della provocazione nel caso di specie, individuato dalla Corte di merito nel ricorrente nonostante il Tribunale gli avesse riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen. Il Giudice di appello - facendo riferimento a principi giurisprudenziali inconducenti - non avrebbe correttamente apprezzato, segnatamente in un'ottica ex ante, le circostanze emerse dal compendio probatorio, affermando il concorso del NK nel creare la situazione di pericolo (poiché avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente lo EL, intervenendo a difesa di un altro passeggero del bus su cui tutti viaggiavano, il quale aveva subito il comportamento molesto dello stesso EL, in stato di ubriachezza, in un momento in cui l'imputato all'epoca settantunenne - non poteva prevedere l'eventualità di dover porre in essere in seguito un'azione violenta nei confronti dello EL, trentaseienne e fisicamente più dotato). La Corte distrettuale si sarebbe concentrata su quanto accaduto nel momento precedente a quello in cui lo EL ha strattonato il ricorrente per farlo scendere dal mezzo e «risolvere la situazione», allorché invece si sarebbe <interro[tto] ogni nesso di causalità» con quanto già occorso: il pericolo attuale di un'offesa ingiusta si sarebbe concretizzato in questa seconda fase in cui, dunque, l'imputato avrebbe sferrato il pugno. Inoltre, non si sarebbe considerato l'abbigliamento dello EL (che poteva deporre per la disponibilità di un'arma); e si sarebbe attribuita all'imputato una reazione sproporzionata, valorizzando erroneamente il fatto che egli avesse attorcigliato una catenina alla mano, con cui poi ha colpito, circostanza che doveva avere un mero effetto deterrente;
tanto più che il NK ha poi avuto la peggio (subendo ben più gravi lesioni al viso da parte dello EL).
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 55 cod. pen. e il vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe disatteso la prospettazione difensiva, secondo cui sussisterebbero i presupposti dell'eccesso colposo alla luce dei dati già rassegnati nel primo motivo. L'imputato avrebbe erroneamente valutato il pericolo e l'adeguatezza dei mezzi usati, supponendo che lo EL fosse armato e, in ogni caso, agendo in forte stato di agitazione dovuto anche allo stato alcolemico e alla superiorità fisica di quest'ultimo. Dunque, il fatto dovrebbe essere qualificato come colposo e, difettando la querela, sarebbe improcedibile.
2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo all'esclusione dei presupposti della particolare tenuità del fatto, fondata sull'abitualità del comportamento dell'imputato a dispetto della collocazione in un tempo
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molto risalente dei suoi precedenti, «che non possono essere utilizzati come parametro per la valutazione dell'abitualità», occorrendo peraltro «una valutazione più aggiornata della personalità dell'imputato»; e su un'argomentazione viziata rispetto alla gravità del reato (segnatamente, senza considerare i dati - già rassegnati - relativi alla ragione dell'impiego della catenina, all'età e alle condizioni fisiche e di salute dell'imputato rispetto alla persona offesa, senza neppure pronunciarsi sulle doglianze relative al referto rilasciato a quest'ultima).
2.4. Con il quarto motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
2. Il primo e il secondo motivo, nel complesso infondati, possono essere trattati congiuntamente. La Corte di appello, come già il Tribunale, sulla scorta degli elementi tratti dal filmato ripreso dal sistema di videosorveglianza dell'autobus ove ha avuto luogo la vicenda e della deposizione della testimone IC IN - ha escluso la legittima difesa e l'eccesso colposo in maniera congrua, non essendo stato neppure per vero dedotto il travisamento della prova, e conforme al diritto. In particolare, i Giudici hanno osservato che l'imputato, a fronte della condotta molesta e per nulla urbana dello EL (che aveva posto le proprie scarpe sporche sul sedile a fianco del detto passeggero, reagendo verbalmente alle sue rimostranze), dopo essere intervenuto a tutela di un altro passeggero (spostando in prima persona, con una spinta) i piedi dello EL, ha continuato nell'alterco con lui (tanto da aver lanciato via il cappello che lo EL indossava) e da predisporsi per aggredirlo e da averlo colpito al volto per primo quando il suo contraddittore lo aveva strattonato, senza colpirlo, per invitarlo a scendere dall'autobus (percuotendolo solo dopo). Inoltre, la Corte di appello ha escluso che nella specie il contegno dello EL deponesse per la disponibilità da parte sua di un'arma e della sua intenzione di impiegarla. Mette conto osservare come la sentenza impugnata, in maniera analitica, chiarisca che l'accaduto si è svolto senza soluzione di continuità dell'arco dei pochi minuti del tragitto del bus verso la sua destinazione. Sulla scorta di tali dati, correttamente la Corte di merito ha escluso i presupposti della legittima difesa, in conformità al principio secondo cui la scriminante in discorso, reale o putativa, <<non è invocabile [...] da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, [...] mancando, in tal caso, il requisito della convinzione sia pure erronea di dover agire per scopo difensivo» (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861-01), così come *<non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente
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in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui» (Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012 - dep. 2013, Spano, Rv. 254697-01). Nel caso in esame, poi, non può giungersi a conclusioni diverse né per il tramite del frazionamento del tutto arbitrario dell'accaduto, che la difesa prospetta, né valorizzando l'iniziale intervento dell'imputato a favore di un terzo, rispetto al quale egli è andato ben oltre, contribuendo come risulta dalla ricostruzione del fatto al degenerare della situazione (già allorché ha fatto saltar via il copricapo dello EL) e poi, preparandosi a colpirlo e colpendolo per primo mentre ancora questo, pur strattonandolo, lo stava invitando a scendere dal mezzo (ove, invece, avrebbe potuto trattenersi). E lo stesso è a dirsi con riferimento all'eventuale disponibilità di armi, prospettata dalla difesa con asserti ipotetici e volti a perorare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360-01). Ancora, non si ravvisa alcuna contraddizione, nell'iter della sentenza impugnata, rispetto al riconoscimento dell'attenuante della provocazione, non essendo stato messo in dubbio che l'agire antigiuridico dell'imputato abbia fatto seguito al comportamento molesto e offensivo dello EL;
né può giovare all'imputato la prospettata deteriore valutazione in parte qua dell'accaduto - rispetto al quale non è stato, come detto, denunciato il travisamento della prova -, dato che il divieto di reformatio in peius riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo e non si riferisce alla motivazione, potendo il giudice della impugnazione rettificare errori di diritto in cui sia incorso il giudice a quo o perfino compiere una valutazione più grave della violazione commessa rispetto alla sentenza di primo grado, purché da ciò non derivi un trattamento penale più grave per l'imputato (cfr. Sez. 3, n. 25585 del 10/02/2023, Guerrisi, Rv. 284694 - 01; Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, dep. 2017, Bona, Rv. 268893-01). Infine, quanto all'eccesso colposo, è sufficiente aggiungere che il presupposto su cui si fondano sia l'esimente della legittima difesa che l'eccesso colposo è costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, cosicché l'eccesso colposo si distingue per un'erronea valutazione», a cagione di una dispercezione della realtà «del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati»; dunque, «<l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo nella medesima scriminante»; tanto che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante [...] non vi è alcun obbligo per il giudice di una specifica motivazione in ordine ad un eccesso colposo in tale scriminante, pur se espressamente prospettato dalla parte interessata» (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019 - dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344-02; cfr. pure Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, dep. 2009, Olari, Rv. 242349, Sez. 1, n. 740 del 04/12/1997, dep. 1998, Mendicino, Rv. 209452).
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3. Il terzo motivo è inammissibile.
La Corte distrettuale ha fondato la propria statuizione, anzitutto, sul fatto che l'imputato, prima di colpire la persona offesa, si sia attorcigliato una catenina alla mano, da ciò traendone l'intenzione di rendere più efficace il pugno;
si tratta di un'argomentazione correlata alle modalità della condotta e all'intensità del solo (art. 131-bis, comma 1, e 133, comma 1, n. 2, cod. pen.), oltre che alle conseguenze lesive cagionate, profilo quest'ultimo rispetto al quale il ricorso non ha neppure dedotto il travisamento della prova ma si è affidato a enunciati assertivi, finendo col perorare in toto una diversa valutazione del fatto. Peraltro, il ricorso è manifestamente infondato anche in ordine all'abitualità, per due ordini di ragioni. Anzitutto, contrariamente a quanto esposto dalla difesa, il più recente delitto di lesioni personali commesso dall'imputato, come si trae dal certificato del casellario (per vero, nutrito di reati della stessa indole), si colloca in data 9 agosto 2021 e non in un periodo compreso tra il 1996 e il 1999 (data dei tre precedenti fatti per cui l'imputato ha riportato condanna per il medesimo titolo di reato) e, dunque, è stato commesso dopo il fatto in discorso (del 30 maggio 2021). Come chiarito dalle Sezioni Unite, il tenore letterale della «<locuzione "più reati della stessa indole"> - quale presupposto ostativo all'applicazione della causa di non punibilità (cfr. art. 131- bis, comma 1, cod. pen.) -«lascia intendere che l'abitualità si concretizz[i] in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità"» dell'istituto; e che <<"i reati poss[a]no ben essere successivi a quello in esame", vertendosi in un ambito differente da quello della recidiva»; tanto che «"la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza"» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, che richiama e ribadisce quanto affermato da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01: <ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame»). Ed è proprio la differenza con la recidiva - il che palesa l'erroneità della prospettazione difensiva - ad escludere che i reati della stessa indole risalenti nel tempo non possano venire in rilievo sub specie dell'abitualità. Il disposto dell'art. 131-bis cit. è incentrato sulla previa commissione di tali reati, poiché <mira ad escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto i "comportamenti seriali"» (Sez. U, n. 18891/2022, cit. che anche al riguardo richiama Sez. U, n. 13681/2016, cit.); e «dall'analisi del tenore letterale e del contenuto complessivo della disposizione in esame» non sono desumibili limiti di ordine temporale all'efficacia della condizione ostativa dell'abitualità del comportamento, con il logico corollario che il reato o i reati "precedenti" possono essere anche assai risalenti nel tempo rispetto a quello oggetto del giudizio» (Sez. U, n. 18891/2022, cit.).
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Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare la patente genericità del ricorso nella parte in cui ha denunciato, in maniera assertiva, il difetto di «una valutazione più aggiornata della personalità dell'imputato».
4. Il quarto motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato e versato in fatto. La Corte di appello ha rigettato il gravame, rispetto alla richiesta sia di concessione delle attenuanti generiche sia di rideterminazione in mitius della pena, dando conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), richiamando non solo le modalità della condotta (già descritte) ma anche la negativa personalità dell'imputato, tratta dai suoi precedenti penali specifici.
5. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03
Così deciso il 04/02/2026.
Il Consigliere estensore
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quanto imposto dalla legge.
Il Presidente
CO RI LA RL
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