Sentenza 9 giugno 2005
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza personali, deve escludersi che la previa imposizione della cauzione di buona condotta costituisca condizione indispensabile per la sostituzione, ai sensi dell'art. 231 cod. pen., della libertà vigilata con la casa di lavoro o con la colonia agricola, quando la gravità e la reiterazione delle trasgressioni dimostrino di per sé l'inefficacia della misura precedentemente applicata.
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- 3. La Cassazione chiarisce in che modo è applicabile l’art. 231, c. 2, c.p.: vediamo comeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 ottobre 2020
Cassazione penale, sez. I, 9 luglio 2020 (ud. 9 luglio 2020, dep. 11 agosto 2020), n. 23857 (Presidente Boni, Relatore Renoldi) (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: C.p., art. 231, c. 2) Il fatto Il Magistrato di sorveglianza di Roma disponeva nei confronti di taluno l'aggravamento in casa di lavoro, per la durata di un anno, della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicatagli con ordinanza dello stesso Magistrato. Detto aggravamento, in particolare, conseguiva all'aumentata pericolosità del sottoposto desunta: 1) dal suo arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per una rapina …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2005, n. 27423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27423 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 09/06/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 2315
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 045417/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR IC N. IL 16/01/1961;
avverso ORDINANZA del 30/03/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30 marzo 2004 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto l'appello presentato da OR IC contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Napoli, depositato in data 25.6.2003, che aveva disposto la sostituzione della libertà vigilata applicata al OR con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 13.11.1992, eseguita con ordinanza del 26.9.2001, con quella della colonia agricola per la durata minima di un anno. Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che il OR, allo stato in esecuzione di pena in virtù della sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 7.10.2002 per il reato di associazione di stampo mafioso, con fine pena al 2.1.2010 ed appellante contro altra sentenza di condanna del Tribunale di Nola per estorsione aggravata ex art. 7 della legge n. 203 del 1991, come emergeva dalle informazioni del Commissariato della Polizia di Stato di Acerra in data 10.3.2004 appariva essere elemento di spiccata pericolosità sociale in quanto non aveva mai svolto attività lavorativa lecita mentre risultava essere figura di rilievo nei clan che si erano succeduti nel territorio di Acerra e capo di un gruppo autonomo di pregiudicati legati al locale clan camorristico e che inoltre nel 1998 era stato oggetto di agguati di stampo camorristico ed aveva ripetutamente violato gli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nonché quelli della libertà vigilata cui era stato sottoposto nel 2001, venendo tratto in arresto, il che induceva ritenere che l'unica misura di sicurezza idonea a fronteggiare la pericolosità del OR fosse quella detentiva.
Ha proposto ricorso per cassazione il OR lamentando inosservanza dell'art. 231 C.P., in relazione all'art. 108 delle legge n. 689 del 1981, nonché mancanza e manifesta illogicità della ordinanza impugnata e sostenendo che il comportamento del libero vigilato, al fine dell'aggravamento della misura, doveva essere valutato con riguardo al periodo successivo a quello in cui in era stata applicata la libertà vigilata e cioè nella specie dal 25.10.2001 in poi, periodo nel quale esso OR era risultato soltanto una volta assente dalla sua abitazione, in data 2.11.12001, il che non avrebbe giustificato la applicazione della colonia agricola posto che tutti gli altri episodi riportati nella informativa della polizia erano lontani nel tempo, mentre sarebbe stata al massimo giustificata la applicazione della cauzione di buona condotta.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso rilevando che la valutazione della violazione commessa doveva essere integrata con la informativa della autorità di P.S. da cui si evinceva un perdurante sistema di vita gravemente deviante da parte del OR.
OSSERVA
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti che avrebbero legittimato la sostituzione della libertà vigilata con la più grave misura della colonia agricola, a norma del secondo comma dell'art. 231 C.P., sia sotto il profilo che l'istituto appropriato per la violazione dell'obbligo di una prescrizione sarebbe stato quello della cauzione, sia in quanto la trasgressione doveva essere valutata non già con riferimento ai fatti successivi alla sentenza con cui la misura di sicurezza era stata irrogata bensì limitatamente ai fatti successivi al provvedimento con cui era stata in concreto applicata. Quanto al primo punto, la giurisprudenza consolidata ritiene che la sostituzione della libertà vigilata con una misura più grave non postuli la previa imposizione della cauzione di buona condotta, in aggiunta alla vecchia misura, poiché il capoverso dell'art. 231 C.P. distingue nettamente le due ipotesi, consentendo la sostituzione della libertà vigilata con la assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola, sia nel caso di gravità o del ripetersi delle trasgressioni, sia nel caso in cui il trasgressore non presti la cauzione indicata nel primo comma;
dal che si deduce che la previa imposizione della cauzione non è condizione indispensabile per la conversione della misura nei casi in cui la gravità o la reiterazione delle trasgressioni dimostra di per sè la inefficacia della misura di sicurezza in precedenza applicata. Correttamente pertanto il Tribunale di Sorveglianza nel caso in esame ha ritenuto che dovesse essere sostituita direttamente la misura in presenza di una violazione delle prescrizioni che, considerata la rilevante pericolosità sociale del condannato, faceva apparire inefficace qualsiasi misura non detentiva.
Quanto al secondo punto, il Tribunale di Sorveglianza ha poi rilevato, con motivazione congrua ed ineccepibile, non sindacabile in sede di legittimità, che la violazione della misura della libertà vigilata era grave e ripetuta, anche relativamente al periodo successivo al 2001 alla stregua non solo della violazione della specifica prescrizione attinente al divieto di lasciare la abitazione, ma anche e soprattutto della condotta di vita gravemente deviante che aveva continuato a tenere il condannato, come risultante dalle recentissime informazioni della polizia (in data 1.3.2004), delle condanne definitive e non definitive per associazione a delinquere di stampo mafioso e per estorsione aggravata ex art. 7 della legge n. 203 del 1992 riportate dopo la applicazione della libertà vigilata, della mancanza di qualsiasi attività lavorativa accompagnata dal persistente collegamento con il locale clan camorristico nel cui ambito era ritenuto il capo di un autonomo gruppo ed infine della violazione pure degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui era stato ugualmente sottoposto. Non sussistono pertanto i vizi di motivazione lamentati dal ricorrente, avendo al contrario il Tribunale di Sorveglianza, con argomentazioni immuni da vizi logici, fatto corretto uso del parametro normativo di cui all'art. 231 C.P., oltre che della elaborazione giurisprudenziale della materia.
Il ricorso deve essere in conseguenza rigettato perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le ulteriori statuizioni in punto di spese indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2005