Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2003, n. 15562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15562 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Aula A N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA ee 64711 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE C NTA1 556 2/0 Composta dagli Ill.mi Sigg Dott. RI RE NC Presidente R.G.N. 10538/99 Consigliere Cron. 31722 Dott. Papa Enrico Consigliere Rep. Dott. Bielli Stefano Dott. Schirò Stefano Consigliere Dott. AR Giuseppe Rel. Consigliere Ud. 09/05/2003 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CI LE SENTENZA 64711 sul ricorso proposto da: N. DITTA SCA TAMBURATI SNC di AF e Arduini, con sede in AT, Via Pantanelli 82, in persona del suo legale rappresentante AF IL, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Aiudi e con domicilio eletto in Roma, L.go Teatro Valle 6 (studio Avv. Bracci); ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, in persona del Ministro delle Finanze pro tempore, difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi 12; - CONTRORICORRENTES intimata 1286 1 avversO la sentenza n. 161/08/98 del 12 ottobre 1998, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona, Sez. 8, depositata il 12 ottobre 1998 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe AR;
udito, per la ricorrente, l'Avv. Bruno Aiudi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato dello Stato Paolo Gentili che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento degli altri.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 19 giugno 1995, l'Ufficio Iva di Pesaro rettificava la dichiarazione presentata dalla SCA RA snc per il 1992, accertando una maggiore Iva dovuta di lire 380.551.000 e applicando le relative sanzioni. L'atto si basava su un verbale di costatazione redatto dalla Guardia di Finanza a conclusione di una verifica fiscale presso la ditta, nel corso della quale erano state acquisite informazioni presso le banche di cui questa si serviva che avevano evidenziato anomalie 2 nei versamenti e nei prelievi. La società impugnava la rettifica davanti alla Commissione Tributaria di primo grado di Pesaro che, con 76 del 14 ottobre 1996, accoglieva in partesentenza n. il ricorso, confermando l'accertamento per quanto riguardava la sottofatturazione, per complessive lire 184.492.376, degli acquisti effettuati presso la ditta Ceriscioli. L'Ufficio appellava detta sentenza davanti alla Commissione Tributaria Regionale d'Ancona, ribadendo le argomentazioni poste alla base dell'accertamento e in particolare sottolineando la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni tratte dalla verifica bancaria. La Commissione, con sentenza 161/8/98 depositata il 12 ottobre 1998, accoglieva l'appello dell'Ufficio e confermava integralmente la legittimità dell'accertamento, ciò in assenza di costituzione della parte appellata. Il 15 marzo 1999 veniva notificata alla SCA RA cartella esattoriale contenente l'iscrizione a ruolo della maggiori imposte e delle sanzioni determinate alla luce della prefata sentenza. Contro detta sentenza presentava ricorso per cassazione la società contribuente, con atto sorretto da nove motivi e confortato da memoria difensiva. 3 Resisteva con controricorso l'intimata Amministrazione. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente ha lamentato la "violazione dell'art. 330 cpc richiamato dall'art. 49 del D. Lg. 656/92, violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c. richiamato dall'art. 16 del D.Lg. 546/92", atteso che l'appello dell'Ufficio Iva non sarebbe stato notificato presso il difensore costituito, bensì presso la residenza anagrafica del legale rappresentante della società, senza aver previamente accertato l'impossibilità della notifica presso la sede legale ed effettiva, come prevede il terzo comma dell'art. 145 cpc richiamato dall'art. 16 del D.Lgs. 546/92. L'inosservanza di questo disposto avrebbe determinato l'inesistenza della notifica e, comunque, la sua nullità, rendendo nullo anche il giudizio di appello. Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione. Non si può ignorare che l'atto di appello è stato notificato dall'Ufficio mediante raccomandata A. R. spedita nella residenza anagrafica del legale rappresentante della società ricorrente, sig. AF, in Tavullia, mentre la comunicazione ex art. 37 D.Lgs. 546/92 del dispositivo della sentenza, avvenuta con biglietto raccomandato, era stata invece indirizzata dalla Segreteria della Commissione il 18 novembre 1996 4 alla "Spett.le S.C.A. RA snc per essa socio amm. AF IL in persona del legale rappresentante pro tempore c/o Rag. NI GE, Via Mameli 72, 61100 Pesaro". Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, la società RA aveva presentato istanza di sospensione della cartella esattoriale ex art. 47 del D. Lg. 546/92. Con detta istanza era stata anche conferita delega al rag. GE NI a rappresentare la società in ogni grado di giudizio in relazione al ricorso presentato in data 3.10.95. Detta delega si era resa doverosa atteso che nel ricorso presentato nell'anno 1995 non era stato nominato alcun difensore della ricorrente e la nomina era giuridicamente necessaria ai sensi del D.Lgs. 546/92 a seguito dell'insediamento, avvenuto successivamente, il 1 aprile 1996, delle nuove Commissioni Tributarie. Nella formulazione della delega non risulta l'elezione del domicilio, ma nel corpo dell'atto si legge: "Società S.C.A. RA s.n.c. corrente in Via Pantanelli n. 83/85 di AT (PS) elettivamente domiciliata in Pesaro, Via Mameli n. 72 int. 204 C.a.p. 61100, presso e nello studio del rag. GE NI", ed anche "Il sottoscritto Rag. GE NI, nella sua qualità di procuratore domiciliatario della ricorrente S.C.A. 5 RA s.n.c. di AF IL e C. corrente in Via Pantanelli n. 83/85". Il tutto fatto proprio dal legale rappresentante della società, sig. AF IL, con la sottoscrizione in calce dell'istanza stessa, nella qualità di amministratore unico della S.C.A. RA snc. La sottoscrizione della procura in calce comporta e fa l'integrale contenuto dell'atto (cfr. Cass. proprio Cass. 4440/81). Nel caso di specie l'elezione 5683/91 - di domicilio presso il difensore, rag. GE NI, in Pesaro alla Via Mameli 72. La notifica dell'atto di appello, pertanto, deve ritenersi nulla e come tale da rinnovarsi ai sensi del combinato disposto dagli artt. 291, 350 comma 2 cpc, e 49 del D.Lgs. 546/92. L'accoglimento del primo motivo comporta necessariamente l'assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria 6 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. MATERIA Regionale delle Marche affinché decida anche in TAB. ALL. B - N. 5 alle spese del presente giudizio. TRIBUTARIA Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 9 maggio 2003 Il Relatore ed estensore Il Presidente Giuseppe AR RI RE NC ma РИ ИТ O UPRE C ELLIERE dott. Luigi Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 77011-2002 oggi, IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano 1