Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10161 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1016 1 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT ES PRIMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio SAGGIO R.G. N. 1119/99 Cron..22769 Consigliere Dott. Alberto SPANO' Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 06/06/01 Dott. Paolo STILE Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: GI NC, IC AI TR, BA EP, AS NT, NT, AN ES, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell' avvocato PIERMARTINI SALVATORE, rappresentati e difesi dall'avvocato PERRELLI VITO, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
PULESCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE 2001 MILIZIE 1, rappresentato e difeso dall'avvocato 2678 NAPOLITANI SIMONA, giusta delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 211/97 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/12/97 R.G.N.363/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21 novembre 1990, i ricorrenti in epigrafe indicati, dipendenti della UL s.r.l., chiedevano al RE di Reggio Calabria la condanna di detta società a dare attuazione all'accordo intervenuto in data 15 dicembre 1989, con cui era previsto l'impegno del datore di lavoro di ritirare tredici licenziamenti intimati ad altrettanti dipendenti e l'accettazione dei ricorrenti di una riduzione di quaranta ore mensili dell'orario lavorativo contrattualmente previsto, con l'ulteriore impegno del datore di lavoro di fare richiesta di cassa integrazione guadagni per le ore lavorative non prestate. Si costituiva la UL s.r.l., deducendo la cessazione della ditta EN NC firmataria dell'accordo del 15 dicembre 1989 e l'estraneità della UL s.r.l. al predetto accordo e a tutte le richieste avanzate nel ricorso introduttivo del giudizio. Con sentenza del 18 luglio-13 novembre 1996, il RE accoglieva la domanda, condannando la società al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme corrispondenti alle quaranta ore mensili non effettuate dai lavoratori per fatto imputabile alla UL a titolo di risarcimento danni, comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi. Avverso tale decisione proponeva appello la società con ricorso depositato il 23 dicembre 1996, assumendo che il Giudice di primo grado si era pronunciato ultrapetita, poiché la domanda introduttiva del giudizio era rivolta all'adempimento di una obbligazione contrattuale, non essendovi richiesta di pagamento né di condanna al risarcimento del danno;
che lo stesso Giudice aveva errato ove, pur dando atto della impossibilità dei ricorrenti di provare quanto sostenuto in ricorso, aveva accolto la domanda non provata;
che aveva ancora errato nel ritenere sussistente l'obbligo della società di garantire le quaranta ore mensili non integrate, giacché era stato pienamente rispettato l'accordo del 15 dicembre 1989 con cui vi era, da un lato, l'impegno dell'appellante a ritirare i tredici licenziamenti già intimati, dall'altro quello dei dipendenti firmatari ad accettare una riduzione dell'orario di lavoro, che dalle centosettanta ore mensili contrattualmente previste si riduceva a centotrenta ore, con l'ulteriore impegno dell'appellante non realizzabile, tuttavia, ai sensi di legge, per le imprese di pulizia fare richiesta per le quaranta ore non prestate di cassa integrazione guadagni;
che essa società non poteva ritenersi obbligata al pagamento delle quaranta ore non discendendo ciò né dal tenore dell'accordo, né in forza di un non configurabile ripristino del contratto originario di centosettanta ore mensili non espressamente pattuito;
che il RE aveva altresì errato nel ritenere che essa appellante poteva esclusivamente licenziare i lavoratori ma non ridurre l'orario di lavoro, essendo tale riduzione avvenuta sulla base di un accordo con l'intervento delle associazioni sindacali;
che la sentenza impugnata era illegittima ove disponeva il pagamento di quaranta ore "fino al soddisfo atteso che il limite di richiesta di condanna può essere e deve essere fissato alla data della domanda". Tanto premesso, la società chiedeva, in accoglimento del gravame, il rigetto della domanda ed, in subordine, che le somme di cui alla sentenza venissero limitate a quelle dovute sino alla data di proposizione della domanda. All'udienza di discussione, poi, oltre ad insistere nell'accoglimento dell'appello e a far ulteriormente rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, deduceva ancora la sua estraneità all'accordo in parola, concluso esclusivamente con la ditta EN, precisando che la lettera in atti, inviata dalla UL ad uno degli appellanti, indicava che gli obblighi da rispettare erano solo quelli derivanti “da norme di legge e da contratti collettivi”. Inoltre, insisteva nel già eccepito vizio di ultrapetizione della impugnata sentenza e nella inoperatività dell'impegno di richiesta all'INPS di C.I.G.O., assunto dalla ditta EN con l'accordo del 15 dicembre 1989, poiché detta richiesta doveva presentarsi, ex art.7 legge 164/75, 2 “entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la riduzione di lavoro" e quindi, considerato come dies a quo la data di stipula dell'accordo, la richiesta doveva avvenire nel periodo in cui la ditta EN era ancora operativa. La domanda di integrazione salariale non poteva comunque essere accolta perché il motivo per cui il datore di lavoro si era impegnato a richiederla non risultava tra le cause integrabili previste dalla legge 164/75. Risultava, altresì, illegittima la condanna dell'appellante al pagamento delle quaranta ore mensili "dal settembre 1989 al soddisfo" poiché la C.I.G.O. poteva essere concessa, ex art.6 legge 164/75, fino ad un massimo di tre mesi continuativi e, pertanto, con l'accoglimento della domanda, doveva riconoscersi il diritto al pagamento di sole quaranta ore per ciascuno dei soli tre integrabili normativamente, pari quindi a centoventi ore complessive. Gli appellati, nel costituirsi, contestavano la fondatezza dell'appello, osservando M che la impugnata decisione non era andata ultra petita, tenuto conto che all'udienza del 20 maggio 1993, su invito del RE alle parti "a chiarire i punti della domanda con riferimento all'accordo del 15 dicembre 1989", il procuratore dei ricorrenti chiedeva che venisse dichiarato l'obbligo del datore di lavoro "al rispetto totale dell'accordo del 15.12.1989 che porta di conseguenza all'obbligo da parte dello stesso al pagamento delle 43 ore mensili fatto non garantito attraverso la C.I.G. o facendosene carico personalmente anche a titolo risarcitorio”. Aggiungevano che l'appellante, in ogni caso, era tenuta al pagamento delle ore non integrate poiché nell'ipotesi di inadempimento contrattuale del datore di lavoro sorgeva in capo al lavoratore il diritto al risarcimento del danno oltre che all'attuazione specifica dell'obbligo inadempiuto. Soggiungevano che la mancata integrazione salariale non aveva bisogno di prove, costituendo un dato pacifico oltre che risultante per tabulas e che l'impegno di cui al detto accordo di garantire il monte ore minimo mensile contrattualmente 3 previsto con il ricorso alla C.I.G.O. costituiva condizione specifica di validità dell'accordo. Con sentenza del 7 ottobre-6 dicembre 1997, l'adito Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l'appello, rigettando la domanda dei lavoratori. Osservava, in primo luogo, che non potevano essere esaminati i motivi di impugnazione proposti per la prima volta all'udienza di discussione. Riteneva, ciò nonostante, l'appello fondato in quanto la clausola con la quale il datore di lavoro assumeva l'impegno di "fare richiesta" di C.I.G.O., non poteva avere attuazione, non rientrando le imprese di pulizia, quale la UL, fra quelle cui la legge n.164/75 consente il ricorso all'integrazione salariale;
ne conseguiva la nullità della clausola stessa, che, tuttavia non comportava la nullità dell'intero accordo, sia perché non era stato fatto un tal genere di richiesta sia perché la caducazione della clausola non era determinante ai fini della caducazione dell'intero contratto, tenuto conto dell'interesse delle parti. Né si poteva ravvisare una responsabilità della società nel non aver messo al corrente i dipendenti della impossibilità della integrazione salariale, sia perché l'accertamento di una eventuale responsabilità nel senso chiarito non aveva come automatica conseguenza la condanna dell'appellante a garantire il pagamento delle quaranta ore non integrate, operando la quantificazione del danno nella misura dell'interesse negativo, sia perché tale responsabilità doveva essere fatta valere dagli appellati con una azione tendente all'annullamento del contratto del 15.12.1989 per dolo della controparte accompagnata dalla pretesa di risarcimento del danno conseguente all'annullamento; viceversa gli appellati avevano agito proprio per l'attuazione dell'accordo de quo. E ciò a prescindere dalla considerazione che anche a carico dei lavoratori gravava l'onere di conoscere le disposizioni di legge in base alle quali era da ritenersi una esclusione della ditta de qua dalla integrazione salariale. 4 La nullità della clausola in parola comportava quindi il rigetto della domanda. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i lavoratori con due motivi. Resiste la UL s.r.l. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando omessa ed insufficiente motivazione nonché violazione dell'art.1 della legge 20 maggio 1975 n.164 in relazione ai DD.LL. 9 novembre 1945 n.788 e 12 agosto 1947 n.869, censurano la sentenza impugnata per avere accolto l'appello della UL s.r.l. sull'erroneo presupposto che le imprese di pulizia sono escluse dal beneficio della integrazione salariale. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurano la sentenza impugnata per avere accolto l'appello della UL senza avere assunto informazioni presso l'INPS di Reggio Calabria, come era stato richiesto dagli allora appellati, che avrebbe erogato somme a titolo di C.I.G. ai dipendenti della ditta EN NC, “ancor prima della stipula dell'accordo”, e a quelli della ditta UL nel 1993 e nel 1994. I due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, non possono essere condivisi per le ragioni che seguono. Il Giudice a quo ha rigettato la domanda in base alla considerazione secondo cui l'accordo del 15 dicembre 1989, con il quale la datrice di lavoro si impegnava a ritirare tredici licenziamenti intimati ad altrettanti lavoratori, mentre questi si impegnavano ad accettare una riduzione dell'orario di lavoro, conteneva la clausola con la quale la ditta assumeva l'ulteriore impegno di fare richiesta di C.I.G.O. Tuttavia, poiché detta clausola non poteva avere attuazione in quanto sempre ad avviso del Giudice d'appello- le imprese di pulizia, quale la UL, non rientravano fra quelle cui la legge n. 164 del 1975 consentiva il ricorso 5 all'integrazione salariale, la clausola in questione doveva ritenersi nulla per impossibilità originaria dell'oggetto. Tale situazione, in mancanza di una richiesta di accertamento di responsabilità della società mediante una azione di annullamento del contratto accompagnata dalla pretesa di risarcimento del danno conseguente all'annullamento, non poteva risolversi in un risarcimento del danno non essendone stata fatta tempestiva richiesta, essendo la domanda limitata alla richiesta di attuazione della clausola. Orbene, l'assunto dei ricorrenti, secondo cui le imprese di pulizia -come quella in oggetto- sarebbero invece ammesse al trattamento di integrazione salariale, non tiene conto della interpretazione della domanda operata dal Tribunale, che ha escluso che in essa confluissero ulteriori richieste che non fosse quella di attuazione dell'accordo, con esclusione quindi anche di azioni di responsabilità comportanti conseguenze risarcitorie. Ne discende che, pur a dar fondamento all'assunto dei ricorrenti, non potendo ormai la clausola in discussione avere attuazione (art. 7 legge 20 maggio 1975 n.164) e non essendo traducibile il lamentato inadempimento della UL in un risarcimento del danno, perché non richiesto o, comunque, non tempestivamente richiesto, il prospettato inadempimento risulta, nel presente giudizio, privo di conseguenze giuridiche. Il ricorso va, quindi, rigettato. I D Giusti motivi inducono a dichiarare compensate, tra le parti, le spese di questo . A S O S L A L 0 T O 1 giudizio. , B . A I 3 T S 3 D E R 5 P A A Roma, 6 giugno 2001. S ' . T I L N L N O G Il Consigliere est Il Presidente O Men W IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 25 LUG. 2001Lube CANCELLIERELe mich oggi. 6