Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 2
La domanda del dipendente di un'unità sanitaria locale volta ad ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una propria infermità, con la conseguente determinazione dell'equo indennizzo, non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto, con la conseguenza che la controversia ad essa relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha la giurisdizione.
L'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento della instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto la questione con riguardo alla quale si determina la giurisdizione è identificata "quoad tempus" da uno specifico atto di gestione allorché il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti costitutivi del diritto rivendicato sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione ed alla manifestazione della sua volontà al riguardo, in coincidenza con la quale si può ritenere verificato il dato storico rilevante. (Nella specie, relativa a domanda di equo indennizzo proposta da dipendente di azienda sanitaria locale, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione dell'A.g.o., in quanto il provvedimento conclusivo del relativo procedimento era intervenuto in epoca posteriore al 30 giugno 1998).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2003, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO POLACCO 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GASTREGHINI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE VAGLIO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DIRETTORE GENERALE DELLA ASL/LE 1, MINISTERO DELLA SANITÀ, COMITATO PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE (C.P.P.O.);
avverso la sentenza n. 398/01 del Tribunale di LECCE, depositata il 10/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Direttore generale della ASL-LE1 di Lecce, con deliberazione n. 353 del 2 febbraio 2000 negava, su conforme parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di Roma, n. 10205 del 9 novembre 1999, il diritto del dipendente Dott. RO UN all'equo indennizzo per infermità determinata da causa di servizio, riconosciuto invece dalla Commissione medica militare ospedaliera di Taranto con verbale AB n. 919 del 31 ottobre 1998.
L'interessato impugnava i ricordati atti negativi davanti al TAR per la Puglia, il quale, con sentenza pubblicata l'8 settembre 2000, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sul rilievo che gli atti stessi erano posteriori al 30 giugno 1998, ossia attinenti ad una fase del rapporto per la quale non operava la temporanea proroga della giurisdizione amministrativa, disposta dalla norma transitoria di cui all'art. 45, comma 17 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro. successivamente adito per la medesima vicenda, dichiarava, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, osservando che, ai fini dell'applicazione dell'anzidetta disposizione transitoria, occorreva avere riguardo non alla data dei provvedimenti impugnati, ma alla fase del rapporto, anteriore al 30 giugno 1998, durante la quale si era prodotta la condizione morbosa allegata a fondamento della domanda di equo indennizzo.
Il Dott. UN ha, quindi, proposto ricorso per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo che la controversia è devoluta alla cognizione dell'A.G.O.. Gli intimati (ASL/LE1, Ministero della sanità, e Comitato per le pensioni privilegiate ordinario) non hanno spiegato alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), nel trasferire alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di impiego pubblico, non opera in modo indiscriminato ed immediato, ma esclude dal trasferimento quelle che, sebbene introdotte successivamente all'entrata in vigore del detto d. lgs. n. 80 del 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dall'art. indicata dall'art. 45, comma 17, dello stesso d. lgs. n. 80 del 1998 (ed oggi dall'art. 69, settimo comma, del citato d. lgs. n. 165 del 2001). Le Sezioni unite della S.C., interpretando questa disposizione, hanno rilevato (Cass., sez. un., 20 novembre 1999, n. 808; Id., 5 febbraio 1999, n. 35; Id., 26 agosto 1998, n. 8451; Id., 30 dicembre 1998, n. 12908; Id. 27 gennaio 1999, n. 4) che essa, facendo menzione di "di questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa "l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia".
Le stesse Sezioni unite, con la successiva sentenza n. 41 del 24 febbraio 2000. ribadendo quest'ordine di idee, hanno precisato che, ai sensi della norma in esame, il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa posto con riferimento al suddetto dato storico comporta che, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre qualora la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza.
Ancor più di recente, infine, le Sezioni Unite, con sentenza del 19 luglio 2000, n. 505, in presenza di impugnazione di provvedimenti di recesso emanati dalla P.A. in epoca successiva al 30 giugno 1998, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda del lavoratore avente ad oggetto il diritto al mantenimento del posto di lavoro, ribadendo, in via di principio, che in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, ai sensi dell'articolo 45, diciassettesimo comma D. Lgs. n. 80 del 19983 la giurisdizione con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento dell'emanazione dei medesimi.
Ne emerge, in sintesi, un orientamento univoco nel senso che la "questione", con riguardo alla quale si determina la giurisdizione, è identificata, quoad tempus, dai fatti costitutivi del diritto rivendicato, quante volte essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, mentre è identificata da un atto del genere, allorché il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quel fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, potendosi, in questo secondo caso, ritenere verificato il dato storico determinativo della "questione" solo in temporale coincidenza di siffatta declaratoria.
Quest'ultima è la situazione che si verifica in presenza di domanda di equo indennizzo, che introduce un procedimento articolato in una fase preliminare istruttoria, diretta all'acquisizione di tutti quegli elementi (sanitari e amministrativi), idonei alla riconoscibilità della condizione del lavoratore, e in una seconda fase, deliberativa, in esito alla quale l'amministrazione, sulla base dei dati raccolti, si pronuncia sull'istanza dell'interessato, dovendosi, peraltro, considerare che la concessione dell'equo indennizzo è deputata non alla protezione del bene dell'integrità fisica, che è solo occasione dell'erogazione, ma della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l'Amministrazione e del servizio prestato, sicché il fine della provvidenza de qua non è risarcitorio, ma si inserisce nell'ambito di un sinallagma in cui si intrecciano prestazioni e controprestazioni di contenuto plurimo: il che spiega, inoltre, data la notevole discrezionalità dell'attribuzione, come l'equo indennizzo possa essere limitato o addirittura abolito quando l'Amministrazione, per la medesima ragione (infermità per causa di servizio) si sia accollata specifici oneri economici. Applicando questi principi al caso di specie, è agevole concludere affermando la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, considerato che il provvedimento conclusivo del procedimento per equo indennizzo è intervenuto in epoca di gran lunga posteriore al 30 giugno 1998 e che il beneficio in tali forme conseguibile non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto, con la conseguenza che la controversia ad esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione (V. Cass., sez. un. 19 maggio 1992, n. 5988; Id., 1^ marzo 1990, n. 1583; Id., 4 maggio 1989, n. 2091; Id., 5 novembre 1984, n. 6001). Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali, resi palesi dalla sussistenza stessa del conflitto negativo di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003