Sentenza 8 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni, il legale rappresentante della società appaltatrice che omette di trasmettere al coordinatore per l'esecuzione dei lavori i piani operativi della sicurezza relativi alle imprese affidatarie delle opere in regime di subappalto, dopo averne verificato la congruenza rispetto al proprio, risponde dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 101 e 159, comma secondo, lett. d), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e non del reato previsto dagli artt. 97 e 159, comma secondo, lett. c), del citato D.Lgs., atteso che quest'ultimo sanziona la condotta di mancata verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese rispetto al proprio, anteriormente alla trasmissione degli stessi, mentre il primo presidia l'inadempimento dell'obbligo meramente esecutivo dell'invio dei documenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2015, n. 5172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5172 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 08/01/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 51
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - N. 39511/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 10/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GAETA Pietro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Di Mattia Giancarlo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/12/2013, il Tribunale di Roma dichiarava IC IO colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 97, comma 3, lett. b), e lo condannava alla pena di mille Euro di ammenda, condizionalmente sospesa;
allo stesso, in particolare, era contestato - nella qualità di legale rappresentante della "MEI 2003 s.r.l.", impresa appaltatrice di taluni lavori - di non aver trasmesso al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il piano operativo della sicurezza della "IN s.r.l.", cui l'altra aveva affidato parte delle opere in subappalto.
2. Ricorre in appello - poi convertito in ricorso per cassazione - il IC, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi:
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97, comma 3, contestato. Il Giudice avrebbe condannato il IC per una condotta penalmente irrilevante, quale la citata, omessa trasmissione del POS;
condotta invero sanzionata soltanto in via amministrativa, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 101, comma 3, art. 159, comma 2, lett. d);
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 24, D.Lgs. in oggetto, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto perfezionata la procedura amministrativa di cui alle norme citate (contestazione della violazione, assegnazione di un termine per adempiere, ammissione al pagamento della sanzione), la quale costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale;
in particolare, avrebbe ritenuto regolarmente notificato l'invito al pagamento della somma (emesso a seguito dell'adempimento alle prescrizioni), in realtà mai ricevuto dal IC.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 97, prevede numerosi obblighi che il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve adempiere per il caso in cui l'esecuzione delle opere sia poi affidata ad una pluralità di imprese, anche se operative sul cantiere in modo non contemporaneo;
ipotesi che, peraltro, impone al committente, ovvero al responsabile dei lavori, anche di designare il coordinatore per la progettazione nonché il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del precedente art. 90, commi 3 e 4. Orbene, tra gli obblighi di cui al citato art. 97, per quel che qui occupa, vi è quello di
"verifica(re) la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione"; condotta di natura contravvenzionale, sanzionata dall'art. 159, comma 2, lett. c), decreto in esame, e contestata all'odierno ricorrente.
Una disposizione (apparentemente) analoga è poi contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 101, comma 3, a mente del quale "prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione"; condotta sanzionata in via amministrativa, ai sensi dell'art. 159, comma 2, lett. d), decreto in oggetto, e riconosciuta in fatto all'odierno ricorrente.
4. Orbene, ritiene la Corte che questa impostazione sia corretta, sì da imporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Premesso che il IC è stato ritenuto colpevole dell'omessa trasmissione del POS della subappaltatrice IN s.r.l. all'ingegner NE, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
ciò premesso, si osserva che l'art. 101 cit. costituisce solo apparentemente una ripetizione dell'art. 97, comma 3, lett. b), contestato, rispondendo invece ad una differente ratto, ben desumibile dalla rubrica della norma medesima e maggiormente palesata dal relativo trattamento sanzionatorio. Ed invero, la fattispecie di cui all'imputazione si concentra sull'obbligo - in capo al datore di lavoro dell'impresa affidatala - di "verificare" la congruenza dei piani operativi, prima di inviarli al coordinatore per la sicurezza;
un obbligo di natura tecnica, quindi, di analisi, studio e controllo nel delicato ambito antifortunistico, paragonabile a quello di cui alla precedente lett. a), avente ad oggetto il coordinamento "degli interventi di cui agli artt. 95 e 96" (relativi, cioè, alle misure generali di tutela ed agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti). Come poi confermato dalla lettera del medesimo art. 97, successivo comma 3-ter per la quale "per lo svolgimento delle attività di cui al presente art., il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione"; e come poi, ulteriormente, confermato dalla natura penale della relativa violazione.
A questo obbligo eminentemente tecnico segue, poi, sempre nella previsione dell'art. 97, comma 3, lett. b), un adempimento meramente materiale, quale la trasmissione del POS al coordinatore per l'esecuzione; condotta che non richiede affatto competenze specifiche, ma risponde soltanto alla necessità che il professionista riceva de facto il documento e svolga, anche su di esso, la propria attività. Dal carattere "esecutivo" della disposizione deriva, quindi, che alla stessa non può certo riferirsi il citato comma 3-ter, che, richiamando la necessità di una "adeguata formazione", può esser ricondotto soltanto alle specifiche attività "valutative" e di "coordinamento" indicate nelle lett. a) e b); dal medesimo carattere, ancora, deriva che l'eventuale omissione del relativo obbligo non può esser punita ai sensi dell'art. 159, comma 2, lett. c), apparendo diversamente palese l'irragionevolezza sanzionatoria di un sistema che pone sullo stesso livello il mancato adempimento di un obbligo valutativo altamente specialistico e quello avente ad oggetto una semplice trasmissione documentale. Per sanzionare la cui omissione, infatti, è stata prevista un'apposita norma, quale il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 101, comma 3. Questa, invero, può dirsi perfettamente speculare rispetto alla precedente, nella misura in cui, pur prevedendo anch'essa l'obbligo (in capo al titolare dell'impresa affidataria) sia di valutazione del POS che della sua trasmissione al coordinatore, ha ad oggetto esclusivo soltanto quest'ultima; come si desume da plurimi elementi. In primo luogo, la rubrica dell'art. 101, quale, per l'appunto, "Obblighi di trasmissione".
In secondo luogo, la verifica della congruenza del POS, posta come inciso nell'ambito della descrizione della condotta ("Previa verifica"), così come - si ribadisce, in modo speculare - la trasmissione del medesimo documento costituisce un inciso nell'ambito dell'art. 97, comma 3, lett. b) ("Prima della trasmissione dei suddetti piani").
Da ultimo, il trattamento sanzionatorio, qui previsto in termini amministrativi così come per gli altri, analoghi obblighi di cui al medesimo art. 101 e per quello ex art. 100, comma 4 (a mente del quale "I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori"); un trattamento, quindi, in linea con la natura meramente esecutiva degli obblighi in questione e tale da evidenziare - specie in rapporto ad altre disposizioni, compreso l'art. 97, comma 3, lett. b) - un grado di offesa al bene "sicurezza sul lavoro" molto più modesto.
5. Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che il IC è stato condannato proprio con riguardo a questa condotta materiale, ovvero la mancata trasmissione del POS all'ingegner NE, non anche per la mancata verifica della sua congruenza rispetto al proprio ("Non provvedendo alla trasmissione del POS della IN s.r.l. al coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione, l'imputato ha violato il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 97, comma 3, lett. b)"); il Tribunale di Roma, pertanto, ha errato nei termini del primo motivo di gravame, assegnando responsabilità penale per un fatto che non è previsto dalla legge come reato.
Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti all'Ispettorato del lavoro di Roma per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Dispone trasmettersi gli atti all'Ispettorato del lavoro di Roma per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2015