Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9833 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
IN NO TE DEL983 3 / 0 1 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget CONTO CORRENTE SEZIONE PRIMA CIVILE BANCARIO - DEBITO SCADUTO Composta dagli Til.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16519/99 BALDASSARRE Presidente Dotz Vincenzo CAPPUCCIO Consigliere - Dot Giammarco Cron.22436 Dott. AR Gabriella 10CCIOLI Consigliero Rep. 3329 Dott. Donato FLENTEDA Rel. Consigliere - Ud. 19/04/2001 Dott. Maric ADAMO Consigliere ha pronunciato is sequence CONTER A SCAZIONE SE NTENZA Richieste copia studio sul ricorso proposto da: del Sig. IL SOLE 24 ORE MARIA, TT RE. SO AN per diritt L.
6.000 il4-9-LUG. 2001 domiciliati in RCMA presso la CANCELLERIA CIVILE della IL CANCELLIENE CORTE SUPREMA a. CASSAY ONE, Iappresentali ė di fes dal 'avvocato CSEPPE SCILIA, giusta procura in calce al icorso;
ricorrenti
contro
OF022330 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO F LA CATANZARO;
- - intimata avverso la sentenza n. 412/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 23/07/98; -2001 udita la relazione de: la Causd svolta nella pubblica - 1069 1 udienza del 19/04/2001 dal Consigliere Dott. Dorato PLENTEDA;
udito il F.M. iг. persona del Sostituto Procuratore Generale Cot.. Stefano SCHIRO che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto 11.4.1990 ET EN e AC NG AR proposero opposizione al decreto del Pre- sidente del Tribunale di Lamezia Te me dej 2.3.3.1990, omessc st icorso delic Banca Nazionale del Lavoro, che aveva Coro ingiunto di pagare la Somma di ]. 11.976.303, oltre interessi nella misura del 19,258, con riguardo ad un prestito personale di L. 15 milioni concesSO i 27.5.1988 e al solo ET il pagamen- to di L. 3.272.057, oltre interessi al 19%, con riguar- do alla sua esposizione sul c/c n. 62392. 5 Gli opponenti sostermero che il provvedimento oppo- sto ега stato ottenuto attraverso la creazione artifi- ciosa di una insussistento situazione debitoria, mentre la banca resistette alla opposizione. Con sertenza 8.2.1995 il tribunale rigettò la oppo- sizione e condarno gli opponenti alie spose processua- Ji, rit endo che la pretesa di credito stata adequatamente provata. La decisione fu gravata da appello dal soccombenti, quali sostennoro che era emerso nel processo che il credito della banca derivava da operazioni unilaterali da essa pcste in essere e che comurque la chiusura del rapporto era stata illegiLLina, in quanto le rate men- sili a loro carico, a±ferenti al rimborso del prestito, crano state regolarmente estinte. La Corte di Appello di Catanzaro Con sentenza 23.7.1998 respinso a impugnazione e condanno gli a - pellanti allo spose del giudizio di II° grado, rilevan- do Cre a Ironze della documentata protesa creditoria della banca, gli opponent i non avevano fornito alcuna prova di fatti estintivi. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cas- sazione ET EN e UR NG AR а mani сол sette motivi;
L'atto è stato notificalo, dell'avv. Maurizio Mazzucca, domiciliatario ma non pro- curatore della Banca Nazionale del Lavoro, il quale ha pero rifiutato di ricevere la copia, dichiarando di non essere pia domiciliatario dell'avv. Gancarlo Garufi, ditensore della banca. Motivi della decisione rituale la notifica del ricorso, eseguita nei confronti del domiciliatario della intimata. Il rifiuto di ricevere la copia, Ion giustificato, dal momento che l' domiciliazione nel grado di merito era avvenuta 3 presso l'avv. Maurizic Mazzucca, equivale alla no i fi- cazione a mani proprie a sensi dell'art.. 138 c.p.c.. I ricorrenti denunziano con il primo motivo come con tutti gli altri - la violazione a falsa applicazio- ne di norme d izinto;
ir particolare censuraПO la sentenza impugnata per 10 avere considerato che la banca aveva viciato l'art. -375 C.C. rel momento in Qu aveva risolto il contratĻO relativo al prestito, sebbene le rate fossero state contabilizzate su conto corrente. Pertanto _a morosità afferente al prestitic era Tel:t MRCO, nessin fondament trovanda 1'assunto della sentenza che ie rate risultavano solc contabil- mente pagate, perché il c/c era privo di fondi, talo circostanza on essendo Mai stata contestata dalla azienda di credito;
sicché era rimasto violato il prin- cipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Feraltro agli estratti conto bancari risultavano ie rate scadute, el momento in cui era adempiute tutte stato dichiarato risolto il prestito, per cui era rima- sto violato l'art. 1184 c. .. avendo la sertenza manca- to ci accertare che il creditore non poteva esigere la prestazione prima della scadenza. Lamentano infine che la corte di merito abbia a fermato che non arano state messe in dubbio la esisten- za e la entità del deb.Lo; La sofferenza del conto cor- 4 rente sarcbbe stata, infatti, inesistente, poiché la banca era informaza che Grand rett! era in antesa del 'accred' ..o di stipendi che avrebbero azzerato la esposizione debitoria. L'assunto dei ricorrenti si fonda au argomentazioni che contrastaro con quanto dagli stessi emmes so nello stesso mezzo di glavallie e comunque allengono a valula- zioni di fatto che nor sono proponibili in sede di le- gittimità. Afferma | . sentenza impugnata che, 彐 fronte della pretesa della Banca Nazionale del avoro, adeguatarente documentata, gli appellanti non avevano Fornito c prova di Catti che avessero giovato ad estingueria modificarla, limizandosi a generiche contestazioni alle operazioni contabil Poste in essere dall'Isti to di credito, senza mai mettere in dubbio ne la esistenza nè la entità del debilo e comunque senza spiegare le ra- gioni per le quali, pur essendo consapevoli che fir dal febbraio 1989 le zate del presilo scio contabilmente potevano ritenersi pagate, perché conta corrente sul quale transitavano cra privo di fondi, essendo venuti meno gli accrediti mensili che lo rendevano attivo, c pur consapevoli delic stato di costan o © progressiva sofferenza de I conto 1 qucationc, non si sono maj preo cupali, benché Espressamente invilali, di versere 5 la somme necessarie a ripianare il debito. La censura proposta con il primo mezzo non contesta quanto dedoLLO dalla corte di merito, oppor.endo, anco- L'argomento che le rate rii preat to erano state ra, contabilizzate sul conto corrente;
che la contabilizza- zionc nor risultava essere sfornita di adeguata provvi SLA;
che quest'ultima circostanza IOD era mai stata contestata dalla barca, sicché il giudice di merito aveva violato il princip.o di corrispondenza tra chie- sto ē pronunciato;
che mai si esano riconosciute la esistenza e la entità del debito che il conto corrente пог era in sofferenza, poiché *] ET era in at- tesa dell'accredito degli stipendi, che avrebbero azze- rate la esposizione debitoria o di tonto la banca era infcrmata. Siffatti rilievi si appalesano privi di giuridica consistenza, sia per quanto attiene al dedollo vizio di ultrapetizione, sia per ciò che riguarda la denunziata viclezione delia norma sostanziale relativa alla buona fede, l'uno شما l'altra negati dagli stessi ricorrenti, allorché hanno fondato la tesi difersiva sulla circo- stanza formale che le rate di rimborso del mutuo risul Savano ottraverso la contabilizzazione sul conto cor- rente - estinte, cosi mancando di contestare la sostan- viale pretesa della banca, azionala CO:1 1 decreio in- 6 giuntivo e giustificata dalla mancanza di provvista, riferibile proprio a quelle partite contabilizzate, che Lasciava le contabilizzazioni prive di significatO 2 comunque di giuridica rilevanza ai fini della effettiva estinzione della debitoria. 50, dunque, il giudice di merito si è conformato prospellazione delia domanda pagamento, che divergenza chiaramente ipotizzava, Tel momento que la in chi Caceva valere Lil credito insoluto, ogni altro assunto in ordine alla inesistenza della debitoria s risolve in una proposta di valutazione delle risultan- ze documentali difforme da que la compiuta dalla corte territoriale e corrispondente alle proprie attese е por talo rosivo non ammissibile, proprio perché introduce apprezzamenti di fatto sul a ricorrenza di element tili a ritenere estinta la debitoria, della quale non si è negata a originaria esistenza, espressamente af- Lermandosi nel ricorso che " gli odierni ricorrenti hanno in tutte le loro difese e memorie spiegato le ra- gioni e gli accordi contrattuali per cui venivano adde- bitate alla BNL sul c/c del Grandinetzi i ratei mensili che scadevano, nonostante il c/c on aveva l'adeguata זיprovvista"; e ancora la presunta sofferenza del conte corrente in questione è inesistente in quanto il Gran- dinetti, consapevole come la BNI, era An attesa del- 7 l'accredito deg i st. perdi maturati nell'arco de i MOS1 che avrebbero azzera o 'esposizione debitoria creata dalia BNL sul c/c". Valutazioni di merito sono, del pari, quelle propo- ste con il ¯I”, III” a IV' mozivo. Negano, infatti, ricorrenti di essere mai stati invitali a livianare i debili Ё Camerlano che il Con- trario abbia ritenuto la sentenza impugrata, sebbene in contrasto con La documentazione prodotta dalla stessa controparte;
mentre con il terzo motivo la sentenza è cer rata, laddove ha affermato, cortrariamente al vero e ir difetto di deduzione di parte, che essi erano con- sapevoli sir dal febbraio 1989 che le rate del presti- to che erano peraltro aclo due potessero ritenersi pagate solo da un punto di viate contabile, dal momento che i conto corrente, sul quale eranc Iransitate, eza privo di fondi. 1 documenti prodotti proverebbero, in- vece, che ia banca stossa 10 riteneva regolarmente adergiute. La corte territoriale ha accertato la esistenza del debito e la consapevolezza degli obbligati che on a=- Eluivano pit sul conto. correntC crimesso attive utili a rendere effettive ē reali Le contabilizzazioni pre dette, tanto argomentando anche dalle difese degli ap- pellanli, che avevan esplicitamente riconosci to come si desume dalla esposizione dei fato conteruta nella predetza decisione - che i conto era sfornito d' fondi. Conseguentemente ha ritenuto legittima la ri- chiesta giudiziale di pagamento, sulla quale non è dato il ricsano di questa cort affcrcndo a valutazioni di falto. Quarto al TV motivo, la deglianza è riferita alla affermazione cella sentenza impugnata, secondo cui la tesi degli opponenti si sarebbe fondata su accordi ver- bali;
in realtà la banca sarebbe stata in possesso sin via 1 1986 de la autorizzazione de la società Palmieri che le imponeva un accredito di 1.000.000 sul conto del ET, circostanza sostanzialmente ammessa da contrope _ , anche se aveva poi dedo:to, senza Iornire aicuna prova, che l'autorizzaz_one era stata ac ullata;
deduzione peraltro contrastante com il fatto che aveva poi procedito per ben dodici resi ad addebitare sul conto corrente i Zatei mensili del prestito, senza chiedere i rientro de la esposizione. Lamentano ancora : ricorrenti la mancata ammissione dolla prove testimoniale, volta a dimostrare che a ET un funzionario della banca, il dr. Giannu bile, aveva garantito che, pur in mancanza del 'accre- dito degli stipendi sul conto corrente, sarebbe avvenu to pagamento delle rate via via che scadevano. 9 La articolazione dei MEZZO si fonda, anch'essa, su tatti che avrebbero da un late dimostrato la esistenza celle passività e la Lolleranza della banca ad esigerne l'adempimento, protratta per moiti mesi, e dall'altro la rassicurazione fornita da n funzionario dell'isti- to di credito chc, Pur સ fronte de mancati accredi- 14 sarebbe avvenuto pagamento delle rato di fi- -i, nanziamento che andavano a maturare non i relativi ad- debiti sul conto corrents"; affermazioni che, lungi da! contraddire, confermano piano Logico la conclu- sione dei giudici di merito che ha ritenuto incomprer.- sibile ia pretesa di costoro di ottenere dall'istitu credito l'indefinito proliarsi nel tempo di ina to di posizione debitoria destinata A divenire sempre più grave", in ordine alla quale, comunque, non é consen- Lito alcun sindacato da parte del giudice di legittimi- tà, essu supponendo un apprezzamento di tali assicura- zioni verbali, la cui portata, nei Termin voluti dai ricorrenti, la cor e di merito ha svalutano, поп aven- dcle ritenute idonee a giustificare, non sole la inesi- stenza della debitor_a, ma neanche le aspettative degli obbligati in ordine alla loro inesigibilità. Il V . 1 11 VII motivo sono anch'essi inam- missibili. Con il primo di essi i ricorrenti censurano la af. 10 fermazione della corte di merito, secondo cui incom- prensibile sarebbe stata _a loro pre es di ottenere dall'Istituto di credito 1'indefinite protrarsi re tempo di una posizione debitoria destinata a diventare sempre più grave. Deducono che sarebbe bastato Il at- tento esame dell'estratto conto del 26.3.1990, pe= ve- rificare che salo dopo ia notifica della risoluzione del prestito, avvenuta 1 4.2.1990, e della emissione del decreto ingiuntivo, la Banca Nazionale del Lavorc aveva cercato annullare quanto già contabilizzato nei precedenti estra.t: CON O tutto ciò in violazione aeli'art. 1375 c. c. e dell'art. 9 .p.c.. Con il VI denunziano la violazione del principic di ccrispondenza tra chiesto e pronunziato. Assumono, anzitutto, che la richiesta del tasso di interesse 19,25 & fosse usuraria c non avrebbe dovuto essere ас colta, mentre quella del 19% sul conto corrente non sa- rebbe suffragata da nessun atto;
illegittima, peraltro, sarebbe stata l'applicazione dell'anatocismo, alla luce della pia recente giarisprudenza di legittimità. Con 'ultimo, infine, lamentano che la corde territoriale, violando l'art. 1184 c.c., non abbic considerato erro- nea Ja decadenza dai beneficio del termine attuata dal- la banca, e ciò se bene fosse in possesso dei documen- sui qual era mancato l'esane dei prini giudici,tir omesso deposito del fascicolo personale, ma che per stali messi a disposizione del giudice di appel- Granc lo, qui lectura avrebbe consentito di verificare il pagamento delle rave del dicembre 1989 ° dei gennaio 990, ritenute, invece, inadempiuto. Le censure in parte reiterano le ragioni poste a fondamento degli altri motivi, in quanto volte a dino- stra e la legittimità delle aspettative in ordine alla non azionabilità della pretesa di credito, o perché non scadiza o perché, addirittura, insussistente;
e quanto più sopra rilevato ne comporta la nammissibilità, tan- to più quando sollecitano non consentiti esame di docu- menti oltretutto non specificati, perché genericamen- Le richiamat: - e valutazioni di merito. In altre parte prospettano questioni nuove, come quelle che attengono ai tassi di interesse all'anatocismo, sui quali le ichieste della banca furono accolte dai Fresidente del Tribunale Con il decreto ingiuntivo, senza che a ri- guardo gli opponenti avossero mosso alcun rilievo. Sul punto, comunque, la sentenza di primo grado rimasta incensurate, sicché non può trovare ingresso nel pre- sente giudizio la adopta dogiiarza. 11 ricorso va dunque dichiarate inammissibile;
nul- in va disposto in ordine alle spese processuali, avendo ia intimata mancato di svolgere difese. 12
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. koma 19.4.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Baldassarre Jonato Plenteda Law n Vvix Волкание IL CANCELL C+ Luisa Passineni Prima Sezius was Depositato in Concelleria 11 2001 IL CANCELLIERE ve for 80000 330000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 7 APR. 2003. :. 14043. Din 15930 (SOLENCOSETTANTA 143 13