Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14898 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig.D'Amas REPUBBLICA ITALIANA per.diritti € 455 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2.2.0TT. 2002 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A CIVILE148 98 / Opposizione SEZION all'esecuzione Composta dagli Ill.mi .N. 6263/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Consigliere Cron.34813 Dott. Italo PURCARO Rep. 3859 Consigliere DURANTE Dott. Bruno Ud. 26/04/02 Consigliere Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA Sole dal Sig. €155 per diritti sul ricorso proposto da: 22011.2002 TERESA MARIA, DEL VACCHIO GIOVANNI, BATTISTA IL CANCELLIERE 41,elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANDONAI CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO AMICI, difesi GRAMMATICO, dagli avvocati LUIGI ROTONDI, ALFREDO giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
BANCA S PAOLO DI TORINO SPA, con sede in Torino, in persona del suo procuratore Avv. Giulio Vecchione, CANCELLERIA elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO FAA' DI 2002 BRUNO 4, presso lo studio dell'avvocato GIANNI SAVERIO, 1000 che la difende, giusta delega in atti;
1 - controricorrente avverso la sentenza n. 698/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa 1'11/03/98 e depositata il 30/03/98 (R.G. 3096/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Giancarlo AMICI (per delega Avv. Alfredo GRAMMATICO); udito l'Avvocato Gianni SAVERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del I motivo e l'inammissibilità del II. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. OV EL IO e ES AR TT, con ricorso del 27 giugno 1991 al tribunale di Avelli- no, hanno proposto opposizione al pignoramento immobi- liare eseguito in loro danno il 24 giugno 1991 ad istanza dell'Istituto San Paolo di Torino. Gli attori, per quanto è ancora rilevante, hanno dedotto che alcuni beni non potevano essere pignorati, perché erano stati costituiti in patrimonio familiare con atto pubblico, trascritto ed annotato in data ante- riore alla notificazione dell'atto di pignoramento. 2 L'Istituto San Paolo di Torino si è costituito in giudizio ed ha eccepito che il suo credito era sorto in epoca anteriore alla trascrizione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.
2. L'opposizione è stata rigettata dal tribunale, che il debito degli opponenti, il che ha considerato: quale trova la sua fonte nella garanzia fideiussoria che essi avevano prestato in favore della Società Con- cia Sud della quale erano soci, era sorto per consenti- re agli interessati di ricavare gli utili necessari per le esigenze di vita e di sviluppo della loro famiglia;
che gli opponenti non avevano fornito la prova che il creditore conoscesse che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
3. I coniugi EL IO TT hanno impugnato la decisione con due motivi. Con il primo hanno soste- nuto che la Società Concia, in favore della quale essi avevano prestato fideiussione, comprendeva anche altri soci titolari di quote rilevanti, sicché non poteva es- sere prefigurato un loro vantaggio ed interesse all'an- damento della Società e che nei bisogni della famiglia non potevano essere comprese le spese e le obbligazioni inerenti all'attività d'impresa dei coniugi. Con il se- condo motivo hanno dichiarato che la consapevolezza dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia si 3 ricava per presunzioni, dal fatto che le fideiussioni erano state prestate per garantire obbligazioni sociali e da quello che erano connesse ad attività d'impresa dei coniugi.
4. La Corte di appello, con sentenza del 30 marzo 1998, ha rigettato l'opposizione. La Corte di appello, premesso che l'esecuzione su beni costituiti in fondo patrimoniale può avvenire per debiti contratti per i bisogni della famiglia, ha con- siderato che il credito dal quale nasceva l'azione ese- cutiva era rappresentato da fideiussione che i coniugi EL IO - TT avevano prestato in favore della srl Concia Sud, della quale erano soci, per consentire alla Società di operare e di sopravvivere e, quindi, per assicurare loro un tenore di vita più consono alle loro esigenze e non per motivi voluttuari.
5. OV EL IO e ES AR TT hanno proposto ricorso con il quale hanno chiesto chela sentenza sia cassata. Resiste con controricorso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso svolge due motivi di censura ed è ri- gettato con le ragioni di seguito indicate.
2. Con il primo motivo i ricorrenti si riferiscono 4 al capo della sentenza nel quale la Corte di appello ha ritenuto che il credito dell'Istituto San Paolo di To- rino era stato contratto per esigenze familiari. Essi sostengono che il concetto di bisogni della famiglia, ricavato dalla sentenza da una decisione di questa Corte (n. 134 del 1984), era stato elaborato con riferimento ad una fattispecie diversa e che la Corte napoletana non aveva approfondito la particolarità di quella portata al suo esame. La particolarità del caso, nel loro assunto, era data sia dal fatto che la Società in favore della quale avevano prestato fideiussione era un soggetto giuridico autonomo dai soci che la compone- sia dalla circostanza che la Società comprendeva vano, anche soci diversi dalla loro persona e titolari della metà del patrimonio sociale: censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 170 cod. civ. e di motiva- zione lacunosa ed insufficiente su punto decisivo della controversia. Con il secondo motivo, denunciando violazione del- l'art. 170 cod. civ. ed omessa motivazione su punto de- cisivo della controversia, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare il mo- tivo d'appello, con il quale avevano censurato l'affer- mazione del primo giudice, il quale aveva addebitato fornito la prova che il creditoreloro di non avere 5 procedente era a conoscenza del fatto che i debiti era- no stati contratti per bisogni estranei alle esigenze familiari.
3. Il fondo patrimoniale è un regime di gestione comune e vincolata di beni immobili, di beni mobili iscritti in pubblici registri о di titoli credito: artt. 167 e 168 cod. civ. Il concetto di gestione comune non è in discussione in questo giudizio e, in ogni caso, è espresso chiara- mente attraverso il richiamo alle norme relative al- : l'amministrazione della comunione, contenuto nel secon- do comma dell'art. 168, secondo comma, citato. La funzione del vincolo è quella di destinare i be- ni che formano oggetto del fondo al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribu- zione, che sono previsti all'interno della famiglia. Il vincolo, così impresso, importa che i beni non possono formare oggetto di esecuzione forzata per debi- ti che il creditore conosceva essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia. I beni ed i relati- vi frutti, quindi, sono insensibili alle azioni esecu- tive individuali dei creditori personali dei coniugi, fino alla cessazione del fondo (artt. 170 e 171 dello stesso codice). Detto in altre parole, i beni del fondo possono es- 6 sere escussi solo per conseguire l'adempimento delle obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia e di quelle inerenti alla gestione del fondo stesso, perché collegate a spese di conservazione e di fruttificazione dei beni vincolati. Non possono esserlo per opera del creditore consa- pevole, al momento in cui è sorta l'obbligazione, che l'obbligazione era contratta per soddisfare scopi estranei alla famiglia.
4. La Corte di appello di Napoli ha ritenuto che gli attuali ricorrenti avevano prestato garanzia fide- iussoria in favore della Società Concia, di cui erano soci, per assicurare alla loro famiglia "un tenore di vita più consono alle loro esigenze e non per motivi meramente voluttuari", volendo, in questo modo, ripete- re quanto affermato dal giudice di primo grado, che si era richiamato ad un principio di diritto espresso da questa Corte (sent. 7 gennaio 1984, n. 134), che la CO- stituzione di beni in fondo patrimoniale non era d'ostacolo all'esecuzione, perché tra i bisogni della famiglia vi sono anche quelli volti al pieno sviluppo di essa senza, per questo, essere bisogni non voluttua- ri.
5. Fatta questa premessa, si deve rilevare che l'accertamento relativo alla riconducibilità dei beni 7 alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di meri- to e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione: Cass. 18 settembre 2001, n. 11683. 5.1. Il primo motivo del ricorso, sotto l'apparente denuncia di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione, pone in discussione l'accertamento com- piuto dal giudice del merito, il quale è immune da vizi logici. Le censure contenute nel motivo non sono fondate.
5.2. La Corte, infatti, confermando il giudizio espresso dal giudice di primo grado, ha fatto proprio il principio che, nel caso concreto, gli utili derivan- ti dalla partecipazione al capitale della Società Con- cia assicuravano ai coniugi di far fronte ai bisogni familiari, non avendo essi altri mezzi per soddisfare le loro esigenze di vita e di lavoro. Questa considerazione esclude ogni significato al richiamo, contenuto nel ricorso, della diversità tra patrimonio dei coniugi e patrimonio della Società e della partecipazione alla Società da essi garantita di altri soci, che erano titolari della metà del patrimo- nio sociale. Questi, infatti, sono elementi che incidono sul- l'ammontare degli utili spettanti ai singoli soci, com- 8 presi in questi i coniugi EL IO - TT, ma non sulla destinazione ai bisogni familiari degli utili da essi ricavati. Ne deriva che non ricorre neppure il vizio di omes- sa motivazione denunciato con il ricorso.
6. Le conclusioni raggiunte non consentono l'esame del secondo motivo del ricorso, con il quale è solleva- ta la questione che la Corte di appello non ha svolto alcuna indagine sulla conoscenza da parte del creditore dello scopo della fideiussione, che era estraneo ai bi- sogni della famiglia. La conoscenza da parte dell'Istituto San Paolo di Torino del fatto che i debiti erano stati contratti per soddisfare bisogni diversi da quelli della famiglia, infatti, non è entrata a far parte della decisione, poiché il rigetto dell'opposizione è stato pronunciato in base all'argomento, già esaminato, che i debiti dei ricorrenti erano stati contratti non per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
7. Le spese di questo giudizio possono essere com- pensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 9 la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 26 aprile 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. by fu ry Il Presidente порит міны IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa AR Aiello 109T 129.11 456T 30,99 TOT. 160,12 Depositata in Cancellenia Oggi, 22 10 93 3 IL CANCELLERE 01 1 0 Dott.ssa AR Aiello 2 / 3 O R 0 i / d 8 2 e g a I A o t t i r c s I 10