Sentenza 15 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR0 0364/02 १ IN NOME DEJ CASSAZIONE Oggetto RESP. SEZIONE TERZA CIVILE i CIVICE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4006/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron. 740 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Rep. 110 Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 27/06/01 Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal SigiLSOLE 24 ORE.... sul ricorso proposto da: per diritti 1.55 115 GEN 2002... DI IO VA, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato FANTI LUCIO, che lo difende unitamente all'avvocato CARA MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro del'Ing. Danilo Severini ENEL SPA, in persona 55 1.3000 Instintorecapo della Divisione Distribuzione, CANCELLERIA elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato TRICANICO FRANCESCO, che OF023430 2001 la difende, giusta delega in atti;
1414 - controricorrente avverso la sentenza n. 387/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III emessa il 2/3/1999, depositata il 12/02/98; RG.2633+3116+3160+3207+3285+3628/1990, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato MARIO CARA;
udito l'Avvocato FRANCESCO TRICANICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Di UZ AN conveniva in giudizio l'Ente na- zionale per l'energia elettrica, per sentirlo condanna- re al risarcimento dei danni subiti a causa di un vasto incendio prodotto dall'esplosione, avvenuta il 25 giugno 1982, di una cabina elettrica posta all'interno della tenuta "Monte di Uva", in agro di Roma, da lui condotta in affitto, sulla quale erano impiantate coltivazion varie, rimaste distrutte dal fuoco. Analoga domanda proponevano numerosi altri proprie- tari di fondi investiti dalle fiamme. L'Ente convenuto contestava che l'incendio si fosse verificato per l'asserita esplosione, essendo in realtà derivato da cause esterne, accidentali ed eccezionali, 2 quali l'eccessiva calura, e chiedeva pertanto il riget- to delle domande. Con sentenza del 30 agosto 1989, l'adito Tribunale di Roma rigettava le domande. La Corte d'Appello, con sentenza del 12 febbraio 1998, ha rigettato tutti i gravami, Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Di 444 UZ, formulando tre censure, illustrate da memoria. Resiste con controricorso l'ENEL s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt.112 C.p.c. e 2050 e 2697 C.c. nonché omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.3 e 5 C.p.c.), il ricorrente deduce che nella sentenza non si rinviene alcuna statuizione o motivazione sulla natura di atti- vità pericolosa della gestione e distribuzione di ener- gia elettrica e sulla relativa inversione dell'onere della prova. Col secondo mezzo, denunciando omessa, insufficien- te e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 C.p.c.), il ricorrente contesta le conclusioni della sentenza impugnata circa la provenienza e le cause dell'incendio, evidenziando tutti gli elementi che, a suo avviso, militano a favore 3 della responsabilità dell'Ente convenuto. Invero gli accertamenti svolti nell'immediatezza dai Carabinieri, trascurati dal giudice di merito, e le stesse ritenute indagini tecniche, se ben interpretate, starebbero a dimostrare che nella cabina avvenne uno scoppio (o esplosione) seguito da una fiammata e che le l'incendio, anche per favorevoli condizioni climatiche, tra cui la direzione del vento, della cabina si propagò verso l'azienda agricola del danneggiato. Speciale errore della Corte consisterebbe nell'aver dato credito preponderante all'istruttoria penale con- clusa col proscioglimento dei funzionari e operai dell'ENEL accusati di incendio colposo (art. 449 C.p.) e svolta senza il contraddittorio con le parti lese. Queste censure, da trattare congiuntamente, sono destituite di giuridico fondamento. La sentenza impugnata, riesaminando "funditus" tut- te le indagini tecniche svolte sulle cause dell'incendio fin dalla fase penale, ha concluso che manca la prova del nesso eziologico tra gli incendi dei terreni circostanti e il corto circuito avvenuto nella cabina dell'ENEL; giacché nessuno dei periti ha stabi- lito "un collegamento certo tra i due eventi ed anzi, nella maggior parte delle valutazioni peritali, il nes- SO eziologico viene escluso O, quanto meno, ritenuto 4 poco probabile (con l'eccezione della perizia Cruciani, si parla di pro- ove, pur non escludendosi altre cause, babilità rilevante)". Non manca infine la sentenza di elencare i numerosi elementi indiziari che concorrono a smentire la tesi dell'attore, tra i quali l'anteriorità dell'incendio (ore 11,30) rispetto al guasto avvenuto nella cabina (ore 11,57); la molteplicità (ben otto) degli incendi scoppiati nella zona nello stesso giorno;
l'assenza di incendi all'interno della cabina e degli scarsi danni alle apparecchiature e alle stesse opere di recinzione;
la mancanza di certezza che la miscela liquida contenu- ta nei trasformatori, caduta nel bacino di raccolta, sia poi stata trasportata a distanza. Difronte а una motivazione così adeguata e congrua, esente da vizi lo- gici e da errori giuridici, che ha considerato l'intero materiale probatorio raccolto (e naturalmente anche gli atti penali, liberamente valutabili, per la formazione del convincimento del giudice, al pari di ogni altro elemento di prova ritualmente acquisito al processo), il ricorrente, sotto l'apparenza di denunziare inesi- stenti vizi, in realtà contrappone al convincimento del giudice di merito una sua propria valutazione delle ri- sultanze processuali, intesa ad affermare che, contra- riamente a quanto deciso, l'incendio ebbe origine nella 5 cabina e si propagò ai campi circostanti;
così introdu- cendo, nel giudizio di cassazione, un'inammissibile istanza di riesame dei fatti che hanno determinato il rigetto dell'istanza risarcitoria. E' il caso di soggiungere che, essendosi negato il nesso di causalità tra la gestione della rete elettrica e l'evento dannoso, ciò vale ad escludere ogni respon- sabilità dell'ENEL, anche, eventualmente, ai sensi dell'art. 2050 C.c. invocato nel primo motivo, la cui applicazione sarebbe in ogni caso subordinata M all'accertamento proprio di quel rapporto eziologico che la sentenza ha invece ineccepibilmente disconosciu- to. Col terzo motivo il ricorrente deduce che anche in punto di spese la sentenza contiene motivazione insuf- ficiente e contraddittoria: "dà atto che le conclusioni sono quelle dell'atto di appello ("con vittoria di spe- se del doppio grado di giudizio"), ma nega che questo sia stato proposto". Anche questo motivo, peraltro sintetico fin quasi alla genericità, è privo di fondamento. Osserva la sentenza impugnata che "non è stato pro- posto appello da nessuno degli appellanti in ordine al- la condanna alle spese del giudizio di primo grado (con richiesta, sia pure subordinata, di compensazione delle 6 spese stesse)". E pertanto ha lasciato ferma la condan- na (anche) del Di UZ alle spese del primo grado in favore dell'Ente convenuto, compensando solo quelle di appello. La statuizione è incensurabile, giacchè, con l'espressione surriferita, mera formula di stile, il Di UZ, lungi dal dolersi della condanna alle spese del primo grado, ha solo chiesto, nell'auspicato caso di riforma della sentenza del Tribunale, la condanna dell'Ente soccombente a rimborsargli anche le spese del giudizio di primo grado;
onde queste ultime, stante il rigetto del gravame, non potevano che restare a suo ca- rico, in assenza di uno specifico motivo d'impugnazione. Al rigetto del ricorso consegue, per il ricorrente, il carico delle spese di questo giudizio, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- a rimborsare alla resistente le spese del presente te liquidate i lire 200.000 = 103,19 oltre giudizio, liquidate а lire 5.000.000 per onorario pari a l €2.582,28- Così deciso a Roma, addì 27 giugno 2001. I ONST HERE EST. IL PRESIDENTE Умин киви Я- Класей 7 Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 15.01.02 Funzionario Giudiziario Apocenze BATTISTA 109T129.11 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2. Iscritto a ruolo il 30 03 12 456T 20,66 12/1132 Art. n. TOT. 149,77