Sentenza 25 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2003, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME LA CORTE SUP M DICASSAZIONE Oggetto locarism SEZIONE TERZA CIVILE glitativa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 7694/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente 9726/00 Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron.6450 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Rep. 803 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere - Ud. 21/10/02 Consigliere - Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORINO 291 presso 10 studio dell'avvocato BIASE MEZZANOTTE, che lo difende unitamente agli avvocati D PAOLO EMILIO FERRERI, ALBERTO ANTONUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; intimato 8 e sul 2° ricorso n° 09726/00 proposto da: 6 4 2002 MINISTERO 3 DELL'INTERNO, in persona del legale 8 . N 1980 rappresentante, il Ministro dell'Interno pro tempore, del patrimonio del F.E.C.- Fondoquale Amministratore elettivamente domiciliato in Edifici per il Culto, 12, presso 1'AVVOCATURA ROMA VIA DEI PORTOGHESI GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
LA OV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TORINO 291 presso lo studio dell'avvocato BIASE MEZZANOTTE, che la difende unitamente agli avvocati ALBERTO ANTONUCCI, PAOLO EMILIO FERRERI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 9822/99 del Tribunale di TORINO, terza sezione civile emessa il 24/11/1999, depositata il 24/12/99; RG.480/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato BIASE MEZZANOTTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
1° motivo del ricorso incidentale assorbito il 2° motivo va accolto. Svolgimento del processo 2 Il Ministro dell'Interno, quale amministratore dei beni appartenenti al Fondo per gli edifici di culto, premesso che un alloggio del Fondo era occupato abusi- vamente da VI AN, convenne quest'ultima di- nanzi al Pretore di Torino per sentirla condannare al rilascio dell'alloggio ed al pagamento della somma di L. 20.704.362 a titolo di indennità. La convenuta oppo- se di aver assunto in conduzione l'alloggio dal Mini- stero e chiese, quindi, il rigetto della domanda. Ri- Com vemme correva il Ministero per l'accertamento dell'avvenuta stipulazione del contratto di locazione. Con sentenza del 15/12/1998 il Pretore rigettò la domanda principale ed accolse quella riconvenzionale. Su appello del Mini- stero il Tribunale di Torino, con sentenza non defini- tiva del 17/4/1999, in riforma della sentenza del Pre- tore, ha condannato al rilascio dell'immobile la Vila- si, osservando che l'alloggio doveva considerarsi occu- pato da lei senza titolo, poiché tra le parti non era D stato stipulato alcun contratto di locazione nella for- ma scritta tassativamente prevista per i contratti del- la pubblica amministrazione. Con sentenza definitiva del 24/12/1999 il Tribunale ha poi condannato la VI al pagamento della somma di L. 23.704.362 a titolo di "indennità". Avverso entrambe le sentenze la VI ri- corre con unico motivo. Il Ministero dell'Interno resi- 3 ste con controricorso e propone ricorso incidentale af- fidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Va previamente disposta la riunione dei ricorsi. Con una prima censura contenuta nell'unico comples- so motivo la ricorrente principale denunzia violazione degli artt. 17 R.D. 18/11/1923, n. 2240, 1321 e 1326 Cod. Civ. 42 legge 27/7/1978 n. 392, nonché "erronea ed insufficiente motivazione". Sostiene che la pubblica amministrazione, avendo nella specie agito come sogget- to privato, avrebbe validamente stipulato nei confronti in della VI un contratto di locazione di forma libera e cioè "per facta concludentia". Lamenta, quindi, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che per l'esi- stenza stessa del contratto in argomento fosse necessa- ria la stipulazione in forma scritta. La doglianza non ha fondamento. Per costante orientamento della giuri- sprudenza di legittimità, anche i contratti di locazio- ل ا ne stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono "ad substantiam" la forma scritta, giacchè solo questa soddisfa la esigenza di individuare esattamente le ob- bligazioni assunte dalle parti ed il contenuto negozia- le dell'atto e rende possibile la funzione di controllo in ordine alla concreta osservanza dei principi di im- parzialità e di buon andamento, che devono ispirare -anche nel compimento di atti privati l'attività della pubblica amministrazione (Cass., 24/6/2002, n. 9165 Cass., 30/6/1998, n. 6406 Cass., 7/6/1991, n. 6519 - Cass., 15/12/2000, n. 15852). Peraltro il Tribunale ha osservato che, quand'anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si fosse voluto ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta, il contratto di locazione di che trattasi non avrebbe comunque potuto ritenersi concluso, poiché in nessuno degli atti scritti provenienti rispettivamente dall'amministrazione e dalla VI era dato ravvisare una proposta contrattuale della prima ed una accetta- zione della seconda e questa motivazione, fondata 1 un'accurata analisi di tutta la documentazione acquisi- ta al processo, è esauriente ed immune da vizi logici e giuridici e si sottrae, quindi, al controllo di legit- timità. La censura fin qui esaminata va, dunque, disat- tesa e ciò rende superfluo l'esame del primo motivo del ricorso incidentale (con cui il Ministero denunzia di erroneità il principio, affermato dal Tribunale, secon- do cui i contratti della pubblica amministrazione po- trebbero essere stipulati anche mediante scambio di corrispondenza), che appare assorbito. Con una seconda censura contenuta nello stesso mo- tivo la ricorrente principale denunzia violazione degli 5 artt. 2043 e 2697 Cod. Civ. , nonché "erronea ed insuf- ficiente motivazione". Lamenta che il Tribunale abbia liquidato il danno che il Ministero ha ritenuto di aver subito in conseguenza della abusiva occupazione del- l'alloggio, assumendo a base di computo il canone di mercato determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale, quantunque il Ministero non avesse provato di avere avuto la concreta possibilità di cedere in locazione l'alloggio per quel canone. La doglianza è fondata. Nel - -del tutto analogo a quello di specie del con- caso duttore che, essendo incorso in mora nella restituzione della cosa locata, sia tenuto, ai sensi dell'art.1591 Cod. Civ., oltre che a dare al locatore il corrispetti- Vo convenuto, anche a risarcirgli l'eventuale maggior danno, questa Corte ha ripetutamente affermato il prin- cipio secondo cui l'attribuzione di tale risarcimento presuppone la specifica prova di un'effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più ele- vato di quello corrisposto dall'occupante abusivo, nel non aver potuto utilizzare direttamente il bene ed in altre analoghe situazioni pregiudizievoli (Cass., 6/6/1995, n. 6359), ed ha, inoltre, precisato che la prova di tali situazioni incombe sul locatore, tenuto а l'esistenza di ben determinate proposte didimostrare 6 locazione e di concreti propositi di utilizzazione Cass., 12/7/1993, n. 7670 (Cass., 6359/1995 cit. - Cass., 4/6/1997, n. 4968). A questo principio il Tribunale non si attenuto, giacchè per determinare il danno asseritamente subito dal Ministero ha fatto espresso riferimento a "somme che solo "astrattamente" avrebbero potuto "ricavarsi dalla locazione dell'immobile in questione nel periodo di abusiva occupazione". L'accoglimento del motivo testè esaminato rende su- perfluo l'esame del secondo motivo del ricorso inciden- tale (con cui il Ministero la menta che il danno sia stato liquidato in base alla stima U.T.E.,; anziché nella maggior somma determinata con consulenza tecnica, quantunque l'amministrazione istante, pur riferendosi alternativamente chiesto la alla stima U.T.E., avesse ت liquidazione del danno anche "nella diversa misura che ہ ے risultasse dovuta") che appare assorbito. La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitata- mente al capo investito della censura accolta, con rin- vio alla Corte d'Appello di Torino, che si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato e provvederà anche a liquidazione delle spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
7 La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa la impugnata sen- tenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte d'Appello di Torino. Roma, 21/10/2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Gara Fiducin iello A aria M A ott.ssa IL C D ogal, 25.02.0 ia 3 Aiello IL CANCER M Dott.ssa BORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 17.6.03 al n. 3745 Mod. 9 Art. 3745 Camp. (€ 16977) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Antonelia Fontana да