Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Diritto di surrogazione SEZIONE TERZA CIVILE Ex art. 1916 c.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 5 R.G.N. 11699/990 3 1 67 /03 Dott. Angelo Dott. Fabio Cron. 7283 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Rep. 871 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 05/12/02 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CA AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso lo studio dell'avvocato ALFIERI ARTURO, che lo difende unitamente all'avvocato TRINGALI GIOVANNINO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
F ISTITUTO NAZIONALE per 1'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in persona del suo Presidente e legale rappresentante Giovanni (Gianni) Billia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV 2002 NOVEMBRE 144, difeso dall'Avvocato CRISTOFARO 2450 TARANTINO, con procura speciale del dott. Notaio Carlo ри Federico Tuccari in Roma 27//5/2002; Rep.n.60297; - controricorrente avversO la sentenza n. 433/98 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 11/ 1998, depositata il 23/11/98; RG.25/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato TARANTINO CRISTOFARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore perGenerale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 3.4.1987 1'I.N.A.I.L. conveniva in giudizio IO AS innanzi al tribunale di Ancona per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 63.944.160, erogata dall'Istituto assicuratore ai superstiti dell'operaio TR RI in conseguen- za dell'infortunio mortale allo stesso occorsO il 27.7.1967 e del quale, con sentenza penale irrevocabi- le, il convenuto era stato giudicato colpevole. Il tribunale adito, ritenuta fondata l'azione di surroga ex art. 1916 c.c. in relazione alle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L. ai superstiti, condannava IO AS а pagare la complessiva somma di lire 2 된 113.086.688, oltre interessi legali e spese del giudi- zio. La Corte di appello di Ancona, con sentenza pub- blicata il 23.11.1988, rigettava il gravame del SoCCom- bente, che condannava alle ulteriori spese del grado. I giudici di appello ritenevano infondata sia la eccezione di decadenza dell'azione, proposta ai sensi dell'art. 112 del T.U. n. 1124 del 1965; sia la ecce- zione diretta a far rilevare che l'incidente mortale non era avvenuto in occasione di lavoro. Consideravano raggiunta la prova del diritto dei superstiti ad un ri- sarcimento pari alla indennità corrisposta loro dall'I.N.A.I.L. Rilevavano che era corretto il calcolo del reddito del RI sulla base del triplo della pensione sociale dell'epoca della decisione. Valuta- vano come adeguata la percentuale dei due terzi del reddito che sarebbe stata destinata ai familiari, la cui convivenza con il congiunto costituiva circostanza ininfluente, rilevante essendo, invece, il diverso ele- mento della vivenza a carico. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso IO AS, che affida la impugnazione a quat- con controricorso tro mezzi di doglianza, cui resiste l'Istituto assicuratore. 3 p MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione -deducendo la violazione della norma di cui all'art. 1916 c.c. nonché del principio di diritto per il quale l'assicuratore non può surrogarsi nei diritti dell'assicurato in ordi- ne al risarcimento del danno biologico o morale- il ri- corrente critica la impugnata sentenza, assumendo che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere cor- retta la liquidazione del danno in rapporto a tutte le sue componenti, quali riconosciute dalla decisione di primo grado. In particolare, il ricorrente censura la motivazione del giudice di appello nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto riduttiva la liquidazione del danno per la mancata considerazione del danno mora- le. Il motivo è del tutto infondato, poiché la censura si basa sul presupposto assolutamente insussistente se- condo cui all'Istituto assicuratore, che ne avrebbe re- clamato il pagamento, il giudice di merito abbia rico- nosciuto dovuto il risarcimento del danno biologico e del danno morale. In realtà, non solo il danno morale e quello bio- logico, di stretta competenza dell'infortunato, non hanno mai domanda costituito l'oggetto della dell'Istituto assicuratore;
ma il giudice di merito i 4 pr relativi corrispondenti importi ha espressamente preci- sato che non competevano all'I.N.A. I. L. e non erano in- dennizzabili in via assicurativa. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la mancata applicazione dei criteri risarcitori ex artt. 2043 e 2056 c.c. in ordine alle conseguenze patrimonia- li- il ricorrente contesta i criteri di computo dell'indennizzo erogato dall'I.N.A.I.L. ed assume che le rendite corrisposte sono ampiamente superiori agli importi dei risarcimenti;
che la liquidazione del danno sulla base del triplo della pensione sociale si fonde- rebbe su un calcolo assolutamente errato, perché i giu- dici di merito avrebbero violato il principio secondo cui la liquidazione deve avere riguardo alla situazione esistente all'epoca; che avrebbero valutato il quantum come se si fosse trattato di un danno biologico, mentre si era in presenza del solo danno patrimoniale;
che fatto ricorso al criterio del triplo della avrebbero pensione sociale, criterio che poteva trovare applica- zione se si fosse trattato di azione diretta del dan- neggiato nei confronti dell'assicuratore e non nel rap- porto tra danneggiato e danneggiante;
che non avrebbero detratto dal reddito destinato presumibilmente ai con- giunti l'importo incidente a titolo di carico fiscale. La censura, pur articolata com'è nei vari profili 5 ри sopra indicati, non può essere accolta, essendo essa in parte inammissibile ed in parte infondata. Invero, con l'appello, IO AS non aveva for- mulata alcuna doglianza circa il criterio del triplo della pensione sociale quale sistema di calcolo del reddito dell'assicurato; né aveva espressamente dedotto che il triplo della pensione sociale, nell'importo li- quidato dal giudice di merito, avrebbe dovuto tenere in conto la incidenza, in una determinata percentuale, del carico fiscale eventuale. La doglianza prospettata in questa sede in ordine ai suddetti punti, non essendo stata devoluta già con il gravame, è nuova e, perciò, inammissibile. Per il resto, il motivo di impugnazione riflette il tema delle fonti di prova, della scelta di quelle ritenute dal giudice di merito utili ai fini della de- dell'apprezzamento unitario che ne è statocisione e fatto. Rispetto ad esso non è dato in questa sede ri- chiedere una valutazione diversa da quella, logica e congrua, esposta nella impugnata sentenza. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa il mancato accertamento del reddito dell'infortunato quale socio di una cooperativa;
circa il convincimento del giudice di merito sulla misura del 6 ри reddito "convenzionale"; circa la mancata verifica dei bilanci, cui la cooperativa era tenuta per legge;
circa il fatto contestato della destinazione da parte della vittima dei due terzi del suo reddito alla famiglia;
circa l'eventuale verifica dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della stessa vittima;
circa il mancato rispetto della nozione di comune esperienza per la quale un pensionato non può che destinare ai propri bisogni la quasi totalità del suo reddito. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., che la Corte di merito non avrebbe motivato il rigetto della eccezione di non omogeneità tra la capitalizzazione della rendita INAIL ed il triplo della pensione sociale;
si sarebbe limitata a parlare di "pretestuosi ragguagli", lad- dove i dati da esso istante esposti costituivano la di- mostrazione del contrario;
sarebbe incorsa in un clamo- roso errore circa l'affermazione che le operazioni di computo erano facilmente deducibili dalle indicazioni della comparsa conclusionale, atto del quale non si po- teva tener conto perché depositato fuori termine. Nessuna delle suddette doglianze può essere accol- ta. Con l'appello il ricorrente si era limitato a de- 7 ри durre che non si comprendeva in base a quali criteri fosse stata fatta la capitalizzazione e le censure ave- vano riguardato i punti relativi al mancato accertamen- to del reddito della vittima quale socio della coopera- tiva;
al criterio secondo cui venivano destinati dall'infortunato alla famiglia i due terzi del suo red- dito;
alla sussistenza di una situazione di convivenza del RI con i superstiti nonché al mancato ri- lievo che il tribunale aveva dato al fatto che il fi- glio del defunto al momento del sinistro aveva dicias- sette anni ed era prossimo ad iniziare una sua attività lavorativa. Il terzo ed il quarto motivo della impugnazione per cassazione, pertanto, prospettano censure non in- trodotte con il gravame ovvero esse pure consistenti in accertamento in fatto, dato che la sentenza di secondo grado ha spiegato perché era da ritenere corretta la scelta del parametro liquidatorio del reddito minimo siccome basato su criterio presuntivo adottato in di- fetto di prova del reddito effettivo;
ha specificato come le operazioni di computo fossero facilmente dedu- cibili dai criteri indicati nella motivazione di primo grado;
ha precisato che il figlio minore sarebbe rima- sto a carico del genitore ancora per qualche anno, sino al raggiungimento della sua autonomia economica. 8 pa Il ricorso è. perciò, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassa- zione.
P.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 5 dicembre 2002. Il presidente Il Consigliere est. при The Avilia "Ape ns IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria joggi, 9.03.03 IL CANCELLIERE C Dott.ssa Maria Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 19. 11.03 serie 4 al n. 38544 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. 115 del 30/5/2002) 9