CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27388 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Il difensore ha presentato conclusioni scritte. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27388 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 10/03/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per NE LE EL avverso la sentenza della Corte di appello dì Milano che il 19/01/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale dì Busto Arsizio che il 09/10/2020 lo ha ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'articolo 707 cod.pen. Deduce il ricorrente: 1. vizio della motivazione con riguardo all'elemento oggettivo del reato perché non è stato provato che gli strumenti rinvenuti nella sua disponibilità erano strumenti atti di offendere. Sottolinea come si tratti di strumenti in uso a soggetti che svolgono lavori leciti;
2. violazione di legge perché la Corte di merito ha ritenuto ascrivibile all'imputato la contravvenzione in esame valorizzando esclusivamente i suoi precedenti penali. Viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale numero 225 del 20 giugno 2008 che ha da tempo fornito una lettura orientata dell'articolo 707 codice penale da cui non si può prescindere per valutare la contravvenzione in esame. Viene rilevato che secondo tale interpretazione la fattispecie può dirsi coerente con il principio di offensività purché sia il giudice a presidiare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato (qualità del soggetto attivo, attitudine lesiva dell'oggetto, incapacità del soggetto di giustificare o impossibilità di desumere allunde la sua destinazione lecita). Sostiene che da tale interpretazione si ricava l'impossibilità di utilizzare il silenzio degli indagati come ingiustificato motivo del possesso senza valutare tutte le circostanze conosciute o conoscibili dal giudicante, tra cui vi è l'inidoneità del mezzo ad aprire o forzare serrature;
3. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato La Corte costituzionale con la sentenza numero 225 del 20/06/2008 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con riferimento agli articoli artt. 3, 13, 24, 25 e 27, 1° e 3 0 comma Cost., sull'assunto che la norma censurata lederebbe i principi di eguaglianza e ragionevolezza, per sottoporre a pena non il fatto ma una condizione personale basata sulla presunzione di pericolosità derivante dal passato del reo, oltre a violare il principio di tassatività, nonché il diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza. Ha affermato il giudice delle leggi che il legislatore gode di potere discrezionale nella disciplina delle modalità di protezione dei singoli beni e, segnatamente, quale 1 espressione di tale discrezionalità, ha quindi facoltà di predisporre forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti già allo stadio della semplice esposizione a pericolo. Ha sottolineato che la disposizione censurata non contempla una responsabilità per il modo d'essere dell'autore, ma tende a salvaguardare il patrimonio attraverso situazioni di pericolo tipizzate. Il legislatore hai individuato, infatti, tre distinti elementi quali la particolare qualità del soggetto attivo, che deve identificarsi come persona già condannata;
il possesso da parte del soggetto di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà; l'incapacità del soggetto di giustificare l'attuale destinazione, lecita, di detti strumenti ed ha demandato quindi al giudice ordinario, valutati i tre descritti elementi, di evitare che la norma incriminatrice colpisca anche fatti privi, in concreto, di ogni connotato di pericolosità. La Corte d'appello si è attenuta ai principi fissati dalla Corte costituzionale. L'imputato, gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso dei quali non ha fornito alcuna spiegazione. Correttamente, pertanto, è stato ritenuto che, in difetto di qualsivoglia spiegazione da parte dell'imputato sia al momento del controllo, sia successivamente, gli strumenti fossero detenuti per scopi non leciti. Così come correttamente sono state negate dai giudici di merito le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi di meritevolezza. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende. Roma 10/03/2023 Sentenza a motivazione semplificata Il consigliere estensore Ridente VA GA etta Rosi rAdt ki\CYC5 /-\ p
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Il difensore ha presentato conclusioni scritte. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27388 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 10/03/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per NE LE EL avverso la sentenza della Corte di appello dì Milano che il 19/01/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale dì Busto Arsizio che il 09/10/2020 lo ha ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'articolo 707 cod.pen. Deduce il ricorrente: 1. vizio della motivazione con riguardo all'elemento oggettivo del reato perché non è stato provato che gli strumenti rinvenuti nella sua disponibilità erano strumenti atti di offendere. Sottolinea come si tratti di strumenti in uso a soggetti che svolgono lavori leciti;
2. violazione di legge perché la Corte di merito ha ritenuto ascrivibile all'imputato la contravvenzione in esame valorizzando esclusivamente i suoi precedenti penali. Viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale numero 225 del 20 giugno 2008 che ha da tempo fornito una lettura orientata dell'articolo 707 codice penale da cui non si può prescindere per valutare la contravvenzione in esame. Viene rilevato che secondo tale interpretazione la fattispecie può dirsi coerente con il principio di offensività purché sia il giudice a presidiare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato (qualità del soggetto attivo, attitudine lesiva dell'oggetto, incapacità del soggetto di giustificare o impossibilità di desumere allunde la sua destinazione lecita). Sostiene che da tale interpretazione si ricava l'impossibilità di utilizzare il silenzio degli indagati come ingiustificato motivo del possesso senza valutare tutte le circostanze conosciute o conoscibili dal giudicante, tra cui vi è l'inidoneità del mezzo ad aprire o forzare serrature;
3. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato La Corte costituzionale con la sentenza numero 225 del 20/06/2008 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con riferimento agli articoli artt. 3, 13, 24, 25 e 27, 1° e 3 0 comma Cost., sull'assunto che la norma censurata lederebbe i principi di eguaglianza e ragionevolezza, per sottoporre a pena non il fatto ma una condizione personale basata sulla presunzione di pericolosità derivante dal passato del reo, oltre a violare il principio di tassatività, nonché il diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza. Ha affermato il giudice delle leggi che il legislatore gode di potere discrezionale nella disciplina delle modalità di protezione dei singoli beni e, segnatamente, quale 1 espressione di tale discrezionalità, ha quindi facoltà di predisporre forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti già allo stadio della semplice esposizione a pericolo. Ha sottolineato che la disposizione censurata non contempla una responsabilità per il modo d'essere dell'autore, ma tende a salvaguardare il patrimonio attraverso situazioni di pericolo tipizzate. Il legislatore hai individuato, infatti, tre distinti elementi quali la particolare qualità del soggetto attivo, che deve identificarsi come persona già condannata;
il possesso da parte del soggetto di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà; l'incapacità del soggetto di giustificare l'attuale destinazione, lecita, di detti strumenti ed ha demandato quindi al giudice ordinario, valutati i tre descritti elementi, di evitare che la norma incriminatrice colpisca anche fatti privi, in concreto, di ogni connotato di pericolosità. La Corte d'appello si è attenuta ai principi fissati dalla Corte costituzionale. L'imputato, gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso dei quali non ha fornito alcuna spiegazione. Correttamente, pertanto, è stato ritenuto che, in difetto di qualsivoglia spiegazione da parte dell'imputato sia al momento del controllo, sia successivamente, gli strumenti fossero detenuti per scopi non leciti. Così come correttamente sono state negate dai giudici di merito le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi di meritevolezza. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende. Roma 10/03/2023 Sentenza a motivazione semplificata Il consigliere estensore Ridente VA GA etta Rosi rAdt ki\CYC5 /-\ p