Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
In caso di azione risarcitoria proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro per il risarcimento del danno conseguente alla lesione della propria integrità fisica, la giurisdizione competente va individuata tenendo presente che, stante l'autonoma e prioritaria tutela del diritto assoluto alla vita e all'integrità fisica, si deve ritenere proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale, ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario, tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale, di pertinenza della giurisdizione amministrativa. La scelta per quest'ultimo tipo di responsabilità è eventualmente desumibile dalla espressa deduzione dell'inosservanza da parte del datore di lavoro di una precisa obbligazione contrattuale, ma quest'ultima condizione non può ritenersi sussistente in caso di semplice prospettazione dell'inosservanza dell'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente, poiché una simile deduzione è intrinsecamente neutra, potendo essere effettuata anche in funzione esclusiva della prova dell'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose e quindi della configurabilità del fatto come illecito extracontrattuale. In particolare, poi, l'opzione per la responsabilità contrattuale deve essere esclusa nel caso in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale rientranti nell'ambito della tutela previdenziale di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, il lavoratore agisca per il conseguimento da parte del datore di lavoro del danno ulteriore (o differenziale), poiché, ove operi tale assicurazione obbligatoria, permane la responsabilità del datore di lavoro solo se l'infortunio sia da ascriversi a un fatto reato del datore di lavoro (ovvero di un preposto o di un altro dipendente), cioè a un fatto comportante la sua responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 cod. civ. e 185, secondo comma, cod. pen. (Fattispecie antecedente alla privatizzazione del pubblico impiego).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/1999, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Stefanomaria Evangelista - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FI EL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato ANDREA STEFANO MARINI BALESTRA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO MASERA, SANTINA CHIARA SEGHINI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ENTE AUTONOMO SPETTACOLI LIRICI ARENA DI VERONA;
- intimato -
avverso la sentenza definitiva n. 1046/97 del Tribunale amministrativo regionale di VENEZIA depositata il 16/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13 febbraio 1987, il sig. CH IO conveniva in giudizio davanti al Pretore di Verona l'Ente Autonomo Spettacoli Lirici Arena di Verona, esponendo di essere stato assunto alle dipendenze del convenuto, con mansioni di artista di coro, per la stagione lirica 1985 e di avere, in tale qualità, partecipato il giorno 1° giugno 1985 alle prove dell'opera "Attila", nel corso delle quali aveva subito un grave infortunio.
Lamentava che l'incidente era da ascrivere a mancata adozione, da parte dell'ente, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori;
e chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti.
Con sentenza depositata in cancelleria il 31 maggio 1998, il giudice adito dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, assumendo che la domanda si fondava sulla deduzione, non della responsabilità aquiliana dell'ente pubblico, ma di quella contrattuale, sì da soggiacere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in considerazione della natura pubblica del rapporto di lavoro.
Il IO, allora, riproponeva la domanda davanti al Tribunale amministrativo regionale del Veneto, che, però, la dichiarava, a sua volta, inammissibile per difetto di giurisdizione, assumendone la connessione soltanto occasionale col rapporto di pubblico impiego e rilevando, in particolare, che il richiesto risarcimento si basava su di un asserito comportamento colpevole della P.A., cioè su di un presupposto autonomo e diverso rispetto ai diritti ed agli obblighi che trovano fonte diretta nel rapporto stesso.
Per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione il IO ha proposto ricorso a questa Corte, notificandolo, per mezzo del servizio postale, il 25 marzo 1998 all'Ente autonomo ed all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia. La notificazione ha avuto compimento, con consegna ai destinatari, il 1° aprile 1998, come emerge dall'avviso di ricevimento versato in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La natura di enti pubblici non economici degli enti autonomi lirici (categoria nella quale si colloca anche l'ente veronese, intimato col ricorso in esame) e la conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro con il personale deve essere riconosciuta anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 11 settembre 1987 n. 374 (conv. con modificazioni con l. 29 ottobre 1987 n. 450) il quale, pur rendendo applicabili a detto rapporto disposizioni riguardanti i dipendenti degli enti pubblici economici, non incide sulla precisata qualità del datore di lavoro (v., fra le numerose altre conformi, Cass., sez. un., 23 aprile 1992, n. 4929) Ciò premesso, osserva, peraltro, la Corte che l'esame della questione di giurisdizione proposta col ricorso di cui si è detto in parte narrativa, va compiuto sulla base del principio per cui, allorquando un pubblico dipendente, che durante il rapporto di lavoro abbia riportato una lesione della propria integrità fisica, agisca nei confronti della Pubblica amministrazione da cui dipende per conseguire il risarcimento del danno che imputi a sua responsabilità, occorre distinguere a seconda che questa venga ascritta a violazione dell'obbligo contrattuale di tutelare le condizioni di lavoro del dipendente, che trova la sua fonte primaria nell'art. 2087 Cod. civ. e nelle norme che afferiscono in modo diretto alla specifica attività in concreto prestata;
ovvero, al comportamento colposo per inosservanza delle norme di comune prudenza, diligenza e perizia, o delle norme specifiche sulla materia la cui violazione sia sanzionata penalmente.
Occorre distinguere, cioè, a seconda che il dipendente danneggiato abbia proposto un'azione di responsabilità contrattuale ovvero di responsabilità extracontrattuale, azioni che sono tra loro compatibili e possono essere proposte alternativamente o cumulativamente pur con riferimento alla medesima fattispecie (v., tra le tante, con specifico riguardo al tema, Cass., sez. un. 14 maggio 1987, n. 4441). Nel primo caso, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. Cass., sez. un. 14 maggio 1987, n. 4441; Id., 14 ottobre 1983, n. 6003). Nella seconda ipotesi, invece, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in quanto il principio secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego si estende a tutte le controversie che hanno il loro titolo necessario nel detto rapporto, non è assoluto, e non trova applicazione quando la pretesa fatta valere in giudizio sia basata sulla violazione di un diritto assoluto quale quello alla vita ed all'integrità fisica, anche se detta violazione si verifichi nel corso del rapporto medesimo, ed in funzione del suo espletamento.
In questa ipotesi, infatti, il petitum sostanziale trova esclusivo fondamento nel principio del neminem laedere che preesiste agli obblighi della Pubblica Amministrazione inerenti al rapporto di pubblico impiego, ne prescinde ed ha una tutela autonoma, sicché mentre il rapporto di impiego si configura solo quale presupposto estrinseco ed occasionale del fatto dedotto in giudizio, questo fatto non trova il suo titolo necessario nello stesso rapporto (v. Cass., sez. un., 28 luglio 1998, n. 7394; Id., 4 novembre 1996, n. 9522; Id., 19 giugno 1996, n. 5626; Id., 2 agosto 1995, n. 8459;
Id., 18 novembre 1994, n. 9755; Id.,16 gennaio 1987, n. 304; Id., 22 luglio 1977, n. 1978, n. 3649; Id., 18 settembre 1970, n. 1568;
Id., 22 luglio 1966, n. 1988; Id., 3 maggio 1966, n. 1111; Id., 17 febbraio 1964, n. 349).
Ne deriva che la soluzione della questione sul riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti della Amministrazione, è strettamente subordinata all'acclaramento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta e, precisamente, se contrattuale o extra contrattuale.
Si tratta di un accertamento che si traduce nell'interpretazione della domanda, da condursi sul paradigma di specifici criteri, imposti dalla particolarità del tema e dalla finalità dell'indagine, già enunciati in precedenti pronunce di questa Corte Suprema (v. Cass., sez. un., 16 gennaio 1987, n. 304; Id., 2 agosto 1995, 8459, cit.; Id., 4 novembre 1996, n. 9522, cit.; Id., 28 luglio 1998, n. 7394, cit.), nei termini che seguono:
a) stante la autonoma e prioritaria tutela del diritto assoluto alla vita ed all'integrità fisica, si deve ritenere proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale;
quindi, ad esempio, quando il danneggiato invochi la responsabilità aquiliana, oppure chieda, genericamente, il risarcimento del danno alla propria integrità fisica, il che implica la mancata deduzione di una specifica obbligazione contrattuale. Correlativamente, si può ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale, sol quando la domanda di risarcimento danni sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione contrattuale. b) Peraltro, la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dettato dall'art. 2087 Cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente, non depone in modo univoco per la proposizione dell'azione contrattuale, in quanto tale prospettazione, di per sè sola considerata, è intrinsecamente neutra, potendo essere stata effettuata in funzione esclusiva della dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose e della configurabilità del fatto come illecito extracontrattuale.
c) In tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali che rientrino nell'ambito della tutela previdenziale di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il dettato dei primi tre commi dell'art. 10 di questa fonte legislativa (i quali, mentre escludono la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per gli stessi infortuni, assorbendo, così, la previsione di cui all'art. 2087 Cod. civ., prevedono il permanere della sua responsabilità unicamente per l'ipotesi in cui l'infortunio sia da ascriversi a fatto-reato proprio, o dei preposti, o dei dipendenti in genere e, quindi, della sua sola responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 Cod. civ. e 185, c. 2 Cod. Pen.) comporta che allorquando il dipendente che abbia ricevuto, o che abbia diritto a ricevere, dall'INAIL le prestazioni previdenziali previste per l'infortunio subito, agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno ulteriore (c.d. danno differenziale) la sua pretesa è necessariamente ricollegabile solo alla responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro.
L'applicazione di questi criteri ermeneutici legittima l'affermazione che, con la domanda in esame, il IO ha fatto valere unicamente la responsabilità extracontrattuale dell'ente intimato ed ha esercitato la relativa azione.
In tal senso depone, infatti, giusta applicazione specifica dei criteri sub a) e b) dell'elencazione che precede, la constatazione che nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente si è limitato ad enunciare che la responsabilità dell'ente era imputabile a colpa consistente nella mancata adozione di cautele idonee a prevenire il verificarsi di incidenti, con deduzione, quindi, la cui genericità preclude un'interpretazione nel senso dell'avvenuta imputazione dell'evento all'inadempimento di specifici obblighi contrattuali, piuttosto che dell'attribuzione causale del fatto alla violazione del dovere generale di non recare pregiudizio all'integrità fisica di altri soggetti.
In quest'ordine di idee, correttamente il giudice amministrativo ha rilevato che, ai fini dell'interpretazione della domanda, non può negarsi rilievo alla circostanza che nessun cenno sia stato fatto dall'attore alla "causa di servizio" ed al suo riconoscimento, vale a dire al regime proprio del rapporto di pubblico impiego, quanto alla concessione delle specifiche provvidenze pubblicistiche previste in caso di infortunio sul lavoro.
Tanto, giusta il principio enunciato in tema di ripartizione della giurisdizione sulla materia degli infortuni sui lavoro di un dipendente pubblico, importa l'attribuzione all'Autorità giudiziaria ordinaria della cognizione della controversia relativa alla domanda del IO, diretta alla condanna dell'Ente veronese al risarcimento del danno subito, in connessione alla sua responsabilità nella produzione dell'evento.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma l'11 febbraio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 MAGGIO 1999.