Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5264 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
. 52 64 / 0 1 I BBLICA D Ag OLLO A SS 10 B TA D ELL'ART. , A SA EE NOME DEL POPOI S N I D 3 4-7 S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto cessazione rapporto SEZIONE TERZA CIVILE mezzadria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FIDUCCIA Presidente R.G.N.10736/98 Dott. Gaetano Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron. 11277 Dott. IUno LUCENTINI FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. Dott. Mario Ud. 11/12/00 AMATUCCI Consigliere Dott. Alfonso IN CALCE ha pronunciato la seguente: CORR EZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Rilascia pia legale sul ricorso proposto da: al Sig. C an elettivamente domiciliati NN TO, NN LO, € per 23 10. 2003 in Roma, via Livio Andronico n. 24, presso l'avv. AR il CANCELLIEREI CANCELL Teresa Loiacono Romagnoli, che li difende unitamente CORE CUC all'avv. Natalino Manente, giusta delega in atti;
Fichiesta copia studio - ricorrenti dal IL SOLE 24 ORE per ci ti 12.000 contro # 9.APR. 2001 IL CANCELLIENS AR AR ET, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 132, presso l'avv. France- LLERIA But sco Cigliano, che la difende unitamente all'avv. Anto- nio Colella, giusta delega in atti;
controricorrente nonché contro 2012 1 AR NO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AR AR ET;
Richiesta copia esecutiva dal Sig. C ANO AR AN;
per diritti L. AR AU;
CANCELLIERECANGEL AR IT;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NN IN;
UFFICIO COPIE freeRichi NN AR GR;
Rilasciate co n quals esta copia esecutiva dal Sig. IG NN IN;
Pendiritt: L. per diritti L.
2.3 MAG. 2001. NN IN;
IL CANCELLIERE RI IU, - intimati avversO la sentenza della Corte d'appello di Venezia, sezione specializzata agraria, n. 28/97 del 18 giugno 26 luglio 1997 (R.G. 44/1996). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Udito l'avv. M. T. Loiacono Romagnoli per i ricorrenti Rilasciata copia legale Ecc ell e l'avv. A. Colella per la controricorrente;
al Sig. per diritti € Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- 11 23.05.03 IL CANCELLIERE nerale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso chie- 6 dendo il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 9 novembre 1995 AR NO, LAR- JO AR ET, AR AN, AR 2 AU e AR IT, rispettivamente usufrut- tuario (AR NO) e proprietari (gli altri) di un fondo rustico di ha 29. 97. 20 in comune di Cavarze- re, convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Venezia, sezione specializzata agraria, NN TO, NN LO, NN IN, NN IN, NN IN, NN AR GR e RI IU chiedendo che l'adita se- zione dichiarasse cessato, alla data dell'11 novembre 1993, il contratto di mezzadria inter partes avente ad oggetto il fondo di essi concludenti. Esponevano gli istanti che nel 1978 era stato sti- contratto dipulato, tra i concedenti e i mezzadri, compravendita avente ad oggetto il podere in questione. Nel 1987, peraltro, era sorta una complessa controver- sia giudiziaria conclusasi con sentenza 11 luglio 1989 della Corte di appello di Venezia, passata in cosa giu- dicata, che aveva dichiarato risolto il contratto in questione per inadempimento degli NN. Precisato quanto sopra e riferito, ancora, che gli NN erano rimasti, per tutto il tempo, nel godimento del fondo, e che per effetto della sentenza che aveva pronunziato la risoluzione del contratto di compraven- dita il rapporto mezzadrile non era mai venuto meno, gli attori chiedevano che l'adita sezione dichiarasse cessato il rapporto mezzadrile in questione, già in re- 3 gime di proroga legale, per la scadenza del termine massimo di legge. Costituitisi in giudizio i soli NN TO e AN NI LO gli stessi eccepivano che la domanda attrice era, in primis, improponibile, per sussisteza di un giudicato «interno», relativo alla cessazione del rap- porto di mezzadria, in secondo luogo, infondata, essen- dosi le parti accordate con scrittura privata 8 marzo 1975 - per la cessazione della mezzadria. Facevano presente i convenuti, altresì, che il go- dimento del fondo, da parte loro, era legittimo, in forza del menzionato accordo dell'8 marzo 1975, che gli attori, comunque, erano privati di legittimazione atti- va, rispetto alla domanda proposta, atteso che si erano e obbligati, con scrittura in data 30 gennaio 1975, a f e vendere il fondo a terzi e che, infine, l'adita sezione agraria non era competente a conoscere della controver- sia, atteso che gli attori avrebbero dovuto chiedere la riconsegna del fondo al giudice competente per la riso- luzione del contratto di compravendita. In via riconvenzionale i convenuti, da ultimo, chiedevano la condanna di controparte sia al pagamento della indennità del caso per i miglioramenti apportati al fondo in qualità di possessori di buona fede, ai sensi degli artt. 1150 e SS. C.C., sia alla restituzio- ne delle somme ricevute dai ricorrenti a titolo di ca- parra, in forza dell'accordo dell'8 marzo 1975. l'istruttoria del caso, l'adito giudice,Svoltasi con sentenza 29 maggio - 24 settembre 1996, rigettata l'eccezione di incompetenza, nonché quelle di giudicato interno e di carenza di legittimazione attiva, accerta- to che il contratto 8 marzo 1975 - con il quale le par- ti avevano dichiarato la cessazione del rapporto di mezzadria oggetto di controversia - era stato risolto con sentenza passata in cosa giudicata e che detto con- tratto di mezzadria, pertanto, aveva riacquistato vali- dità, accoglieva la domanda attrice, dichiarando che il contratto in questione era cessato 1'11 novembre 1993, con condanna degli NN al rilascio del fondo. Gravata tale pronunzia da NN TO e NN An- gelo la Corte di appello di Venezia, sezione specializ- zata agraria, con sentenza 18 giugno 26 luglio 1997 rigettava l'appello ponendo a carico degli appellanti le spese del grado. Per la cassazione di tale ultima pronunzia hanno proposto ricorso NN TO e NN LO, affidato a quattro motivi. Resiste, con controricorso, AR AR LE zia. 5 Con ordinanza 22 giugno 2000 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NN AR GR, NN IN, NN IN e RI IU. Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno pre- sentato memoria, non hanno svolto attività difensiva in questa sede JO NO, AN, AU e Margheri- ta, né NN AR GR, IN, IN e RI IU. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La resistente AR AR ET eccepi- in limine, la inammissibilità del ricorso avversa- sce, ex artt. 331 e 371-bis c.p.c. atteso che in rio - esecuzione dell'ordinanza 22 giugno 2000 di questa Cor- te l'atto di integrazione del contraddittorio nei con- e fronti di NN IN è stato notificato da un ufficiale e f e giudiziario territorialmente incompetente, mediante consegna di copia dell'atto a mani dello zio NN Di- no, non convivente con la notificanda.
2. L'eccezione è infondata, sotto entrambi i profi- li in cui si articola. 2. 1. Quanto al primo si osserva che la notifica del ricorso per cassazione costituisce un atto di com- petenza promiscua interessante non solo la città di Ro- ma ma anche il luogo in cui è stata pronunciata la sen- tenza impugnata e può, quindi, essere eseguita, nel- 6 l'ambito delle rispettive competenze territoriali, an- che dagli ufficiali giudiziari addetti al giudice che abbia emanato la suddetta sentenza (cfr., ad esempio, Cass., 25 giugno 1987, n. 5607). Pacifico quanto precede e certo che nella specie è oggetto di impugnazione una sentenza della sezione spe- cializzata agraria presso la corte di appello di Vene- zia, è palese che correttamente l'atto di integrazione del contraddittorio è stato notificato a mezzo dell'Ufficiale giudiziario presso il tribunale di Vene- zia. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione, è la circostanza che il predetto ufficiale giudiziario sia addetto alla sezione distaccata di Chioggia, del ricordato tribunale. I rapporti tra sede distaccata e sede principale di un medesimo ufficio giudiziario - infatti si pongono in termini di ripartizione di affari nell'ambito di un unico ufficio, non di competenza. Non può, pertanto, ritenersi affetta da nullità per incompetenza dell'ufficiale giudiziario notificante la notificazione del ricorso per cassazione, eseguita dal- l'ufficiale giudiziario addetto alla sezione distaccata di un ufficio comunque avente sede nel luogo in cui è 7 stata pronunziata la sentenza impugnata (cfr., Cass.. 20 ottobre 1994, n. 8552). 2. 2. In merito al secondo profilo, pacifico che NN IN ha la propria residenza in Cavarzere, deve escludersi che la notifica in esame sia nulla per esse- re la stessa avvenuta in via Maresana n. 1 anziché in Riv Monte Grappa 5. Come noto, a norma dell'art. 139, comma 1, c.p.c. ove la notificazione non avvenga a mani proprie la stessa deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione ° dove ha l'ufficio ° esercita l'industria o il commer- cio». Pacifico quanto sopra e non controverso, da un la- che la residenza di NN IN giusta certificato to, esibito dalla controricorrente in Cavarzere, dall'altro, che il plico contenente l'atto da notifica- re è stato consegnato, nell'ambito di detto comune, in via Moresana n. 1, a mani di NN IN, qualificatosi «zio» della destinataria del plico e che si è assunto l'incarico della consegna del plico stesso alla inte- ressata, è palese che è irrilevante che la casa di abi- tazione di AN IN, nel comune di Cavarzere, non sia in via Moresana n. 1, ma altrove. 8 Se, infatti, NN IN, qualificandosi parente della destinataria, ha accettato di ricevere il piego, impegnandosi a consegnarlo alla propria congiunta, ciò non può che significare che presso la casa di via More- sana n. 1 NN IN ha, quantomeno, la propria dimora e, che pertanto, la notifica è rituale.
3. Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 360 n. 3 c.p.c.)»>, osservano che i giudici di primo grado avevano condan- nato essi concludenti al rilascio del fondo oggetto di controversia avendo ritenuto - giusta la prospettazione dei fatti di causa come operata dalla parte attrice che il rapporto di mezzadria, inter partes, era prose- guito, senza soluzioni di continuità sino alla scadenza ex lege dell'11 novembre 1993: avendo i giudici appel- lo, in termini diversi, accertato che la mezzadria era cessata, in realtà, nel 1975 [per effetto della clauso- la contenuta nel contratto 8 marzo 1975] gli stessi non avrebbero potuto confermare [con tale diversa motiva- zione] la sentenza di condanna sul rilievo che non era sorto, tra le parti, successivamente al 1975 altro nuo- vo vincolo. 9 Così operando - proseguono i ricorrenti la Corte di appello di Venezia ha posto, a fondamento della pro- pria pronunzia, un fatto giuridico costitutivo (deten- zione di fondo rustico senza titolo) assolutamente di- verso da quello (cessazione del rapporto mezzadrile) dedotto in giudizio, in violazione dell'art. 112 c.p.c., essendo evidente che la stessa, esorbitando dai limiti della mera qualificazione della domanda ha pro- ceduto ad un mutamento della stessa, sostituendo la causa petendi dedotta in giudizio con una differente, basata su fatti diversi da quelli allegati.
4. A prescindere dal considerare che l'attuale ri- corrente è carente di interesse alla censura in esame (tenuto presente che la pronunzia della Corte di appel- lo, nella parte de qua, ha, in pratica, fatte proprie le argomentazioni svolte dagli stessi NN in primo grado [che avevano denunciato l'esistenza di un «giudi- cato interno relativo alla cessazione del rapporto di mezzadria>>>]), il motivo non può trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. 4. 1. Come riferito in parte espositiva, nell'atto introduttivo del giudizio i concedenti AR hanno chiesto che l'adita sezione specializzata agraria pres- So il tribunale di Venezia, accertato che il rapporto di mezzadria in forza del quale i convenuti NN dete- 10 nevano un fondo di loro proprietà in Cavarzere era ve- nuto meno, condannasse i detti NN al rilascio del terreno stesso. Hanno esposto, allo scopo, i AR che il con- tratto con il quale essi istanti avevano venduto agli NN il fondo oggetto di controversia (ed in forza del quale il rapporto di mezzadria inter partes era cessa- to) era stato risolto per grave inadempimento degli ac- quirenti con sentenza 11 luglio 1989, passata in cosa giudicata, della Corte di appello di Venezia e che - pertanto il rapporto mezzadrile aveva ripreso effica- ex lege, alla cia, estinguendosi - definitivamente - data dell'11 novembre 1993. Certo quanto sopra è di palmare evidenza che i giu- dici di appello non sono incorsi in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. allorché hanno affermato che il rapporto inter partes non è cessato alla data indicata dai AR (11 novembre 1993), ma in un una ante- riore (in particolare 1'8 marzo 1975). 4. 2. Precisato, in linea di fatto, quanto sopra, se la violazione del principio di corrispondenza pur fra il chiesto ed il pronunciato è configurabile anche nel caso in cui il giudice di appello abbia confermato la sentenza di primo grado ponendo a fondamento della propria decisione un fatto giuridico costitutivo diver- 11 so da quello dedotto in giudizio ed oggetto di conte- stazione in sede di gravame (Cass., 13 maggio 1993, n. 5463), deve decisamente escludersi che nella specie sussista il dedotto vizio. Deve ribadirsi, infatti, come assolutamente pacifi- presso una giurisprudenza più che consolidata di CO, questa Corte regolatrice, che ricorre il vizio di ultra ed extra petizione esclusivamente quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezio- ni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estra- nee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di uffi- cio, attribuendo un bene della vita non richiesto o di- verso da quello domandato. Al di fuori di tali specifiche previsioni il giudi- ce, nell' esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo di individuare l'esatta natura del- l'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, bensì di rilevare, altresì, indipendente- mente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitu- tiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta ap- plicazione della legge (Cass., 5 ottobre 1998, n. 9887). 12 4. 3. Certo quanto precede è palese come antici- -pato che nella specie la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste. Non può non evidenziarsi, in particolare, alla luce di una risalente e assolutamente pacifica giuri- sprudenza in argomento, che in caso di domanda giudi- ziale di accertamento della avvenuta cessazione di un contratto di locazione, l'eventuale errore nella indi- cazione della data di scadenza del contratto, in cui sia incorso il locatore, non comporta la reiezione del- la domanda, né configura una caso di extra o ultrapeti- zione la rettifica operata dal giudice al riguardo, al- lorché è la legge a determinare termini e date. Poiché nella specie il petitum era la condanna de- gli intimati NN al rilascio del fondo da loro dete- nuto e la causa petendi l'accertamento che il rapporto di mezzadria - in forza del quale gli NN erano stati - era cessato, è palese immessi del godimento del fondo da parte dei giudici di secondo che non vi è stata - grado immutazione di alcuno dei detti elementi. È onere, infatti, del giudice, come osservato SO- pra, in presenza di un contratto di locazione (o di af- fitto o, come nella specie, di mezzadria) accertare la data di cessazione dello stesso, in base alla normativa (alternativamente contrattuale o legale) che disciplina 13 il rapporto, a prescindere dalle indicazioni (eventual- mente erronee) delle parti (cfr., Cass. 9 ottobre 1998, n. 10030, nonché Cass., 11 settembre 1996, n. 8223). Deve escludersi, contemporaneamente, che i giudici del merito abbiano posto, a fondamento della loro pro- nunzia «fatti» diversi da quelli prospettati dalle par- ti, ed oggetto degli accertamenti compiuti nel corso del giudizio di primo grado. Come riferito sopra, infatti, già in primo grado, nel ricorso introduttivo come nella memoria di costitu- zione dei resistenti, si è sempre - ed esclusivamente - dell'accordo dell'8 marzo 1975, nonché del discusso contratto di vendita che ne era seguito e delle vicende (anche giudiziarie} che ne erano seguite, sino alla sentenza 11 luglio 1989 della Corte di appello di Vene- zia. E' evidente, pertanto, che i giudici a quibus al- lorché hanno affermato che il rapporto inter partes era cessato definitivamente 1'8 marzo 1975, e non 1'11 no- vembre 1993, come invece ritenuto dai giudici di primo grado, lungi dal porre a fondamento della propria pro- nunzia un «fatto costitutivo» del diritto azionato da- gli attori diverso da quello da costoro prospettato, si - nell'esercizio delle loro attribuzioni limita- sono ti ad una diversa (rispetto a quella compiuta in prime 14 cure) valutazione giuridica delle circostanze di fatto legittimamente acquisite agli atti.
5. Quanto precede, peraltro, non esaurisce l'indagine di questa Corte sul punto. Come esattamente rilevato da parte della resisten- te, infatti, pur se il dispositivo della sentenza impu- gnata, quanto al rigetto dell'appello proposto da NN TO e LO avverso la sentenza dei primi giudici è, nella parte de qua, conforme a diritto, la motiva- zione della sentenza impugnata, sul punto, deve essere corretta, ex art. 384, comma 2, c.p.c. Certo, infatti, come ritenuto dalla sentenza 19 settembre 1989 della Corte di appello di Venezia, pas- ね sata in cosa giudicata, e confermato dalla sentenza in questa sede impugnata, che il contratto 8 marzo 1975 costituiva un contratto definitivo di compravendita sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo, e che tale contratto è stato dichiarato risolto per inadempimento degli acquirenti NN è di palmare evidenza che a seguito della dichiarata risoluzione di tale contratto è divenuta, retroattivamente, priva di effetti tra l'altro anche la clausola che prevedeva la cessazione immediata del rapporto di mezzadria inter partes. 15 Giusta la testuale previsione di cui all'art. 1458, comma 1, C.C. - totalmente pretermessa dai giudici di appello in particolare, «la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti >>>. È palese, pertanto, che dovendo - per effetto della dichiarata risoluzione le parti essere poste nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipulazione del contratto, che i giudici di secondo grado non pote- vano ritenere cessato il rapporto di mezzadria sin dall'8 marzo 1975, per effetto della convenzionale ri- soluzione in quella data convenuta del rapporto. La pronunzia di risoluzione del contratto di vendi- in altri termini, ha travolto - come anticipato ta, anche la rinunzia degli NN al contratto di mezzadria che, quindi, deve ritenersi cessato come esattamente ritenuto dai giudici di primi grado - esclusivamente al 10 novembre 1993. Né, ancora, può invocarsi a sostegno dell'opposta - soluzione - la previsione dell'art. 1458, comma 1, ul- tima parte, c.c. che fa «salvo il caso di contratto ad esecuzione continuata o periodica>>. E' sufficiente, al riguardo, considerare, che nella specie la sentenza 11 luglio 1989 ha dichiarato la ri- soluzione, per inadempimento, del contratto di compra- 16 vendita e non di quello, ed esecuzione continuata, di mezzadria. Contemporaneamente, non può tacersi che nella spe- cie non si controverte delle prestazioni rese dalle parti in esecuzione del contratto di mezzadria, ma del- la affermazione contra legem fatta propria dalla corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, allorché ha ritenuto la cessazione del rapporto di mez- zadria per effetto di una dichiarazione, contenuta nel chi contratto 8 marzo 1975, che è privo di effetti sorta e quindi anche nella parte in cui aveva convenzional- - per effetto mente posto fine al rapporto di mezzadria della pronunzia [dichiarativa] della sua risoluzione per inadempimento di una delle parti.
6. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando «omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.)» fanno presente di avere eccepi- to già in sede di merito - che ove fosse stata condi- visa la loro prospettazione di estinzione della mezza- dria nel 1975, la restituzione del podere poteva essere richiesta solo quale effetto della sentenza [passata in cosa giudicata] che ha dichiarato risolto per grave inadempimento di essi concludenti il contratto 8 marzo 1975 e, quindi innanzi al tribunale in composizione or- dinaria, con conseguente rigetto, pertanto, della [pre- 17 sente] domanda proposta innanzi alla sezione specializ- zata agraria, perché proposta innanzi a giudice incom- petente. «L'apodittica affermazione [fatta propria dai giu- dici del merito secondo cui] comunque [gli attuali ri- correnti] non hanno titolo per rimanere nel fondo, non consente di stabilire concludono i ricorrenti se il giudice a quo si sia posto un tale problema: incorren- do, così in vizio di motivazione, ravvisabile quante volte non sia consentita la identificazione del proce- dimento logico giuridico posto a base della propria de- cisione».
7. Al pari del precedente il motivo è infondato. Almeno sotto due, concorrenti, profili. 7. 1. Nella prima parte della propria pronunzia i giudici di secondo grado hanno expressis affrontato il problema se gli stessi fossero, ° meno, competenti a conoscere della controversia, precisando, al riguardo, che come riconoscono anche gli appellanti [attuali ri- correnti] nell'atto di impugnazione, per consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione il radi- camento della controversia alla competenza del giudice agrario prescinde dal merito, verificandosi ogni qual- volta in base alla domanda dell'attore o alle eccezioni del convenuto la decisione della causa implichi 18 l'accertamento positivo o negativo, di rapporti sogget- ti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari». Pacifico quanto sopra e non controverso che nella specie era controverso tra le parti se esisteva, o me- no, e in caso affermativo sino a quale data, un con- tratto di mezzadria, cioè uno di quei rapporti «sogget - ti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari», è palese che il denunciato vizio di motivazio- ne non sussiste. Né, infine, è rilevante, al fine di escludere la competenza per materia del giudice specializzato, la circostanza che il diritto alla restituzione del fondo - già detenuto in forza di un rapporto di mezzadria divenuto attuale per effetto di una sentenza (che ha pronunziato la risoluzione del contratto 8 marzo 1975 per grave inadempimento di parte acquirente), resa dal tribunale in sede ordinario. Come anticipato sopra, infatti, nella specie la competenza della sezione specializzata agraria a cono- scere della controversia si è radicata perché parte at- trice chiedeva il rilascio del fondo previo accertamen- to negativo dell'esistenza - tra le parti - di un rap- porto agrario. È evidente, pertanto, che esattamente i giudici del merito, accertato non più esistente, 19 sin dal 1975, un rapporto di mezzadria, hanno condanna- to gli NN, divenuti detentori senza titolo, al rila- scio. 7. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comun- non può tacersi che corretta la motivazione della que, sentenza gravata nei sensi indicati sopra, esattamente i giudici del merito hanno ritenuto la propria compe- tenza a conoscere della domanda, diretta ad accertare l'avvenuta cessazione, ex lege, alla data del 10 novem- bre 1993, del contratto di mezzadria inter partes, pro- nunzia quest'ultima di competenza senza ombra di dubbio della sezione specializzata agraria.
8. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1150 e 1458 C.C. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) » e, in subordine, «difetto di motivazione su un punto deci- sivo (art. 360 n. 5 c.p.c.)», censurano la sentenza gra- vata nella parte in cui questa ha rigettato la domanda proposta da essi concludenti per conseguire una inden- nità pari agli esborsi da loro effettuati sul fondo og- getto di controversia sul rilievo che essi NN, quan- tomeno dalla domanda di risoluzione del contratto 8 marzo 1975, non erano in buona fede. Si osserva, infatti, che ammesso che i migliora- menti che il possessore abbia conseguito su un bene, 20 dopo la notifica dell'atto di citazione (con il quale - non diano diritto a ne viene chiesta la restituzione) indennità alcuna pare incontestabile che siffatto principio non può trovare applicazione nel caso che ne occupa, posto che, come è pacifico, i consorti LAR- GAIOLLI si sono limitati а richiedere la risoluzione del contratto e non anche la condanna alla restituzione del podere». Sicché, concludono i ricorrenti, l'obligatio re- stituendi può dirsi sorta con la sentenza risolutiva che stante la sua natura costitutiva ha efficacia ex nunc: e cioè dalla data (19 settembre 1989) di deposito della sentenza della Corte Veneta».
9. Al pari delle precedenti la censura è infondata. Almeno sotto due, concorrenti, profili. 9. 1. Come pacifico in causa, la sentenza 11 luglio 1989 della corte di appello di Venezia ha dichiarato risolto il contratto di vendita 8 marzo 1975 per ina- dempimento degli acquirenti NN per inosservanza, da parte loro, del termine essenziale dell'8 marzo 1976 del pagamento del prezzo. E' palese, pertanto, che si è a fronte ad una sen- tenza non costitutiva, come si invoca in ricorso, ma ad una pronunzia dichiarativa (cfr., al riguardo, ad esem- pio, Cass., 8 novembre 1985, n. 5461 verificatasi la 21 risoluzione di diritto del contratto per inosservanza del termine essenziale di adempimento (art. 1457 c.c.), i reciproci obblighi delle parti di provvedere al ri- pristino della situazione anteriore alla stipulazione, in conformità del principio della retroattività di det- ta risoluzione (art. 1458 c.c.), insorgono immediata- mente, non dal momento successivo della sentenza che accerta la risoluzione medesima, di natura meramente dichiarativa). Certo quanto sopra è palese che deve escludersi, in radice, che l'obligatio restituendi sia sorta, in capo agli NN solo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la risoluzione e che e sino a tale data gli stessi fossero «in buona fede» nel f e possesso del fondo oggetto di controversia. Deve affermarsi, in realtà, in termini opposti ri- spetto a quanto si invoca in ricorso e in conformità а quanto si è osservato in precedenza, in sede di esame del primo motivo (e di correzione della motivazione della sentenza gravata) che «dichiarata» dalla corte di appello di Venezia la risoluzione del contratto di com- pravendita, sono retroattivamente cessati tutti gli ef- fetti già prodottisi di tale contratto, con la conse- guenza, per quanto rilevante a questo punto dell'esposizione, che gli NN devono ritenersi, senza 22 soluzione di continuità, detentori del fondo oggetto di causa in qualità di mezzadri, con conseguente divieto, per gli stessi, di apportare modifiche al fondo e inap- plicabilità alle modifiche eventualmente apportate, della disciplina di cui all'art. 1150 c.c. 9. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comun- que, non può non ribadirsi, in conformità ad una giuri- sprudenza assolutamente consolidata, che il principio secondo il quale la domanda giudiziale fa cessare gli effetti del possesso di buona fede che non siano dive- nuti irrevocabili ed impedisce quelli ulteriori, non attiene soltanto all'acquisto dei frutti, ma si riferi- sce a tutti i possibili effetti del possesso di buona fede, tra i quali è quello che attribuisce al possesso- e re il diritto di essere indennizzato dal proprietario l f n i dell'incremento di valore arrecato alla cosa, per cui la domanda giudiziale impedisce che tale diritto possa sorgere per l'incremento di valore dipendente da opere eseguite dopo la sua notifica (cfr., ad esempio, Cass., 25 settembre 1991, n. 10002). Atteso che i giudici del merito si sono, puntual- mente, attenuti al detto principio è palese come an- ticipato che la censura in esame anche sotto questo, concorrente, profilo, è infondata. 23 10. Con il quarto motivo il ricorrente denunziando assoluto difetto di motivazione su punto decisivo»> censura la sentenza gravata affermando, testualmente che non è dato capire se il giudice a quo abbia tenu- to conto sia degli effetti ex nunc della sentenza riso- lutoria, sia del fatto che il possessore, anche se di malafede, ha diritto ad essere indennizzato per i mi- glioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tem- po della restituzione». 11. La deduzione è inammissibile per la sua estrema genericità. Certo, comunque, alla luce delle considerazioni svolte sopra, che per effetto della risoluzione del contratto dell'8 marzo 1975 gli NN hanno detenuto sino al 10 novembre 1993 il fondo oggetto di controver- н е sia in qualità mezzadri è palese, come evidenziato so- pra, che non può invocarsi parte loro la tutela di - cui all'art. 1150 c.c. 12. Risultato totalmente infondato in ogni sua par- te il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giu- dizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. ."
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
24 condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento del- le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in lire 49.700 oltre lire 10.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 11 dicembre 2000. il Consigliere relatore est. Mai flame Ja an Fiducian il Presidente IL CANCELLIERĘ C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li ≥9 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattiste R P E U T S R O E T N O C * I D , A S O 0 S L 1 A L 3 . T O 3 T , B 5 R A I S A . D E ' P L N A L S T E I 3 S D 7 N O - I G P 8 S O - IM N 1 A E 1 D S A E I D E , A E G O T G O R N T T E S E T L I I S G P E I E A D R L L O E D 25 La Corte Superne di Cassazione sezione 3 a civile con ordinanze M 4008/03 dispone." Le correzione delle frorias sentenza nel senso che sie incluso anche il nome di ZA IN al rigo quarto ed più e LL IE ET, радіжо sei della seureuse 5264/01 ottavo delle Ara ZA e Fito I fres. Duva Rome 23.05.2003 Fito il rel. Petti IL COLLABORATORE DI CANCELLE ¡Antonella Fontana rand skoura T