Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2016, n. 48548
CASS
Sentenza 29 settembre 2016

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Ai fini della configurabilità del reato di omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, previsto dall'art. 570 cod. pen., è necessaria la sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa, che, pertanto, deve essere oggetto di specifica dimostrazione; ne consegue che l'accertata disponibilità da parte della P.O. di una fonte di reddito non produttiva, (nella specie un bene immobile non concesso in locazione), costituisce elemento idoneo ad elidere tale requisito, salvo che non risulti che la sua improduttività non sia ascrivibile ad una libera scelta della persona offesa ovvero che il reddito ricavabile, per la sua esiguità, non sia, comunque, sufficiente ad eliminare lo stato di bisogno.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2016, n. 48548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48548
Data del deposito : 29 settembre 2016

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