Sentenza 29 settembre 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, previsto dall'art. 570 cod. pen., è necessaria la sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa, che, pertanto, deve essere oggetto di specifica dimostrazione; ne consegue che l'accertata disponibilità da parte della P.O. di una fonte di reddito non produttiva, (nella specie un bene immobile non concesso in locazione), costituisce elemento idoneo ad elidere tale requisito, salvo che non risulti che la sua improduttività non sia ascrivibile ad una libera scelta della persona offesa ovvero che il reddito ricavabile, per la sua esiguità, non sia, comunque, sufficiente ad eliminare lo stato di bisogno.
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la famiglia ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto e punito dall'art. 570 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di …
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(Annullamento senza rinvio) Il fatto La Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno che avea giudicato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2, aveva dichiarato la prescrizione di uno dei reati contestati mentre, quanto all'altro, rideterminava per l'effetto la pena in ordine a detto reato in mesi due di reclusione ed Euro 200 di multa. Oltre a ciò, la Corte territoriale aveva altresì confermato le disposizioni relative al risarcimento del danno, revocando la provvisoria esecuzione disposta dal tribunale. Nel decidere in tal senso, la Corte aveva ripercorso nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2016, n. 48548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48548 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2016 |
Testo completo
48 5 4 8/ 1 6 dut 6 ?? ཇི དན toquent N REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano cso u بدنمان ap LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 29/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1367/2016 CARLO CITTERIO Presidente - REGISTRO GENERALE N.21864/2015 ANGELO COSTANZO GIORGIO FIDELBO -Rel. Consigliere - EMANUELE DI SALVO GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L. S. nato il OMISSIS avverso la sentenza del 18/11/2014 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. proc. Gen. ROBERTO ANIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso E' presente l'avv. Rosario Casella, che si riporta ai motivi di ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe 1. L. S. indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 570 cod. pen., commesso in danno OMISSIS B.G. OMISSIS per sua colpa.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la Corte d'appello non ha accertato lo stato di bisogno della B. la quale è proprietaria di terreni produttivi e di ben tre appartamenti ed ha acquistato un'autovettura al prezzo di euro 4333. Che tali immobili non siano stati locati è frutto di una libera scelta della B. che ha quindi rinunciato ad ottenere un reddito. Viceversa l'imputato ha cessato la propria attività commerciale, vive ospite della OMISSIS e ha dovuto demolire la propria vecchia Fiat 127, non potendo più permettersela.
2.1. In ogni caso il fatto è di particolare tenuità, ex art. 131-bis cod. pen., norma introdotta successivamente all'emanazione della sentenza impugnata. Si chiede pertanto annullamento di quest'ultima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è fondato. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U., 13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da antinomie e da incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo", indicati in termini specifici ed 1 esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516).
2.Nel caso in disamina, l'apparato giustificativo posto a base della sentenza di secondo grado non è esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all'asserto relativo alla ravvisabilità del requisito della sussistenza dello stato di bisogno del soggetto passivo. Infatti, La mera condotta omissiva, consistente nella mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento ai familiari, non è sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 570 cod. pen., essendo comunque richiesta la sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa. Solo quando soggetto passivo del reato sia un figlio minore lo stato di bisogno è presunto (Cass., Sez. 6, n. 53607 del 20-11-2014; Sez. 6, n. 49543 dell'11-11-2014; Sez. 6, n. 34111 del 12-7-2011). In ogni altro caso esso deve costituire oggetto di specifica dimostrazione (Cass., Sez. 6, 27-1-2000, Di Vittorio). Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che la parte civile ha ammesso di essere proprietaria di due immobili: uno di essi era adibito ad abitazione mentre l'altro era sfitto. Rispetto a queste risultanze appare distonica l' affermazione della Corte d'appello secondo cui "gli immobili sono improduttivi di reddito o meglio delle liquidità di cui vi è necessità per affrontare le spese quotidiane". E' infatti incontrovertibile che un immobile possa costituire fonte di reddito, in quanto il proprietario, concedendolo in locazione, può acquisire risorse finanziarie, più o meno cospicue, onde provvedere alle proprie necessità. I giudici di merito avrebbero dunque dovuto approfondire le ragioni per le quali l'immobile non fosse stato dato in locazione dalla B. accertando, in particolare, se ciò fosse ascrivibile ad una libera scelta della proprietaria o a ragioni oggettive, di carattere ostativo alla locazione (deteriore stato di usura;
inagibilità o inabitabilità dell'immobile e via dicendo). Soltanto in quest'ultimo caso l'affermazione inerente all'improduttività di reddito dell'immobile avrebbe potuto considerarsi fondata. Laddove viceversa fosse stato accertato che la mancata concessione in locazione dell'appartamento derivava da una libera scelta della proprietaria, non sarebbe stato giuridicamente possibile affermare che quest'ultima versasse in stato di bisogno. La disponibilità di una fonte di reddito costituisce infatti elemento idoneo ad elidere tale requisito, indefettibile per l'integrazione degli estremi del reato di cui all'art 570 cod. pen., a meno che non risulti che il reddito ricavabile dalla fonte stessa, per la sua esiguità, non possa considerarsi sufficiente ad eliminare lo stato di bisogno. In quest'ottica, ogni elemento idoneo a stabilire il valore dell'immobile e dunque il 2 canone al quale quest'ultimo avrebbe potuto essere locato non poteva essere espunto dallo spettro cognitivo e valutativo dei giudici di merito. La tematizzazione di tali profili è, viceversa, del tutto estranea all'apparato giustificativo della sentenza impugnata, che si limita a prendere atto delle dichiarazioni della persona offesa e delle altre risultanze emerse, nel corso del processo, in ordine alla mancata osservanza, da parte dell'imputato, dell'obbligo di contribuire alle esigenze della moglie. Ma l'apparato giustificativo del decisum non può ridursi alla semplice riproduzione delle risultanze acquisite, dovendo il giudice elaborare il materiale probatorio disponibile, sì da dare puntuale risposta alle argomentazioni difensive (Cass., Sez. 6 ,n. 34042 del 11-2- 2008, Napolitano), che, nel caso in esame, avevano specificamente segnalato la problematica relativa alla ravvisabilità dello stato di bisogno del soggetto passivo. Qualora infatti la prospettazione difensiva sia estrinsecamente riscontrata da alcuni dati oggettivi, il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente, dimostrandone in modo rigoroso l'inattendibilità, attraverso un adeguato apparato argomentativo. Più in generale, occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di ricostruzioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall'oggettività delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formula dell""al di là di ogni ragionevole dubbio" impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria,volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all'esistenza di dati fattuali di segno contrario (Cass., Sez 1,n.4111 del 24-10-2011, Rv. 251507). Non può pertanto affermarsi che, nel caso di specie, i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive né che siano pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti ( Sez. U., 25- 11-1995, Facchini, Rv. 203767).
3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, per nuovo giudizio. Tale epilogo decisorio,comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina delle ulteriori doglianze. 3
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, all 'udienza del 29-9-2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Cameters DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 NOV 2016 SMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO I O A G N A Z S Dott.ssa Silvena DI PUCCHIO 4