Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6028 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
6028 /01 I A D S , S O A 0 3 L T 1 L , 3 . O 5 A T B S A R E I P A N D ' S L I A 3 L N T 7 E EPUBBLICA IT S - G D 8 O O - I P 1 S A M 1 N D I E IN NOME DEL POPOLO E S E A , I D O G A R G E T T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E S O I N L Oggetto T G E T S I E A E R R L Regolamento di I SEZIONE TERZA CIVILE L D E competenza O D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18700/99 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Consigliere a. 13032 Cron. Dott. Vincenzo SALLUZZO LIMONGELLI - Consigliere Rep. Dott. Antonio Ud. 05/12/00 CALABRESE Rel. Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: ID NN, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE VINCENZO TORRISI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CALI' ISIDORO quale PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ETNA CONTEA MASCALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 252, presso STRANO, difeso dall'avvocato ANTONINO CORSARO, giusta delega in atti;
www resistente 2000 avversO la sentenza n. 118/99 del Tribunale di CATANIA 1984 SEZ DIST GIARRE, emessa e depositata il 07/07/99 (R.G. 21215/96); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/12/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso si rigetti il ricorso e si dichiari la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Catania con le pronunce di legge. IN FATTO Con atto 15.11.1999 UF NN intimava a CA RO, quale presidente dell'associazione "Etna Contea di Mascali", e contestualmente citandolo per la convalida dinanzi al Pretore di Giarre, sfratto per mo- rosità nel pagamento dei canoni di locazione relativi e al terreno an- alla villa padronale sita in Mascali nesso meglio individuato nel contratto di locazione stipulato il 21.11.1997. Radicatosi il contraddittorio il CA si opponeva alla convalida eccependo pregiudizialmente fen l'incompetenza del giudice adito indicando quella della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Catania, rilevando che gli immobili oggetto della locazione era- no stati concessi per l'esercizio di attività agrituri- stica, strettamente connessa con l'attività agricola 2 principale di coltivazione del fondo, nonché chiedendo in subordine, in ogni caso, termine per purgare la mo- ra. Disposto previamente il mutamento del rito, con sentenza 7.7.1999 il giudice unico di Giarre dichiarava la propria incompetenza per materia a favore della Se- zione specializzata agraria del Tribunale di Catania. Avverso tale sentenza UF NN ha propo- sto istanza di regolamento di competenza, cui ha resi- stito con memoria LÌ RO. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato anche memoria. IN DIRITTO Assume parte ricorrente, al fine di escludere, con riferimento al caso di specie, la competenza della Se- zione specializzata agraria, che non può ravvisarsi nel Ни "contratto di locazione per uso diverso", sottoscritto dalle parti in causa, alcun rapporto agrario, poiché dal detto contratto risulta evidente che l'oggetto del- la locazione venne individuato dalle parti nella villa padronale, con i mobili che l'arredavano, e che il ter- reno venne concesso solo perché elemento essenziale all'attività agrituristica che l'associazione condut- trice intendeva svolgere, che è attività diversa dalla normale attività di coltivazione del fondo, soggiungen- 3 do a tal proposito che le parti non hanno considerato la funzione produttiva di questo. Il ricorso non può trovare accoglimento. Deve in primo luogo ribadirsi al riguardo che a) tutte le controversie in materia di contratti agrari sono di competenza delle Sezioni specializzate agrarie e assoggettate al rito di cui agli artt. 409 e segg. c.p.c. (art. 9 1.n. 29/1990) e che b) sono controversie in materia di contratti agrari, per le quali deve esse- re affermata la competenza funzionale e inderogabile delle Sezioni specializzate agrarie, tutte quelle che implicano un accertamento, positivo o negativo, di un der rapporto agrario indicato dall'art. 9 1. 29/90 (v. da ultimo, Cass. n. 4037/1999). Osservasi, di poi, che, in base all'orientamento costante di questa Corte regolatrice, qualora venga ec- cepita da una delle parti in lite l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della Sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere, CO- sempre che munque, a questa la decisione della causa, non sia l'eccezione prima facie infondata. Rientra, infatti, nella competenza di tale Sezione anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che sulla base delle deduzioni delle parti e senza ne- cessità di attività istruttoria risulti prima facie che 4 la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato (v. Cass. n. 4037/99 cit., n. 1169/1999, n. 3637/1998, n. 4610/1997, n. 10577/1995). A tali criteri si è dunque attenuto il giudice a quo, il quale ha osservato invero che la sola prospet- tazione del rapporto agrario imponeva la devoluzione della controversia alla Sezione specializzata agraria atteso che dall'esame degli atti l'eccezione dell'intimato non appariva prima facie infondata. Certo è -del resto- che nella specie il rapporto controverso ha ad oggetto, tra l'altro, un "terreno" ed è previsto a carico della conduttrice di "provvedere all'irrorazione dei ciliegi" [in base alle stesse argo- mentazione di parte ricorrente]. E' palese, pertanto, l'irrilevanza, ai fini della decisione de qua, delle considerazioni svolte in ricor- SO e sostanzialmente sopra riassunte, al fine di dimo- strare la natura non agraria del rapporto in essere tra le parti. Ed infatti, se l'oggetto del contendere è, in sede den di merito, la verifica delle circostanze prospettate in ricorso, al fine di dimostrare la non agrarietà del rapporto in contestazione, è evidente che di questo, per pervenire -come voluto dal ricorrente- alla conclu- 5 1 sione che il rapporto inter partes non è agrario, non può che conoscere la Sezione specializzata. Il ricorso deve, pertanto, rigettarsi, con declara- toria della competenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Catania. Spese del procedimento di legittimità compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competen- za del Tribunale di Catania Sezione specializzata agraria. Compensa le spese del presente procedimento. Così deciso, il 5.12.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. fonato Calabrese Auge Juskan CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ень Depositata in Cancelleria I D Oggi, lì 24 APR. 2001 , A S O 0 S L 1 L A 3 . T O D:CASSA 3 T , IL CANCELLIERE B 5 R A A I E S 'A . D Giovanni Campattista H E L P P N A L S U T E E I S 3 T S D N 7 R O - I G O P S -8 C O M N 1 I A E 1 S D A I E D E , A E G O T O R G N T T E E IS T L I S E G IR E A D R L L O E D