Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2001, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
2000/1998 0-3 722 9/0 1TM0-31017122 1 O to: IN VIM .12.2.00 R REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con 7785 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Delli Priscoli Presidente Dott. Giovanni Paolini Consigliere Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Antonino Di Blasi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA EP, elett.te dom.to in Roma, via Boccioni 4, presso lo studio dell'avv. Francesco D'Ayala Valva, che lo rappresenta e difende, disgiuntamente e congiuntamente con l'avv. Pier Cesare Tacchi Venturi, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente- contro Ри l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione n. 21, n. 58/21/1998, dell'11.2/22.4.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1.12.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
1 7 0 0 2 Uditiperil contribuente l'avv. D'Ayala Valva e per l'Amministrazione finanziaria l'avv. dello Stato Di Martino;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con atto stipulato il 4.12.1990, registrato a Verona il 20.12.1990, EP RA vendeva alla Italcos s.r.l. un appezzamento di terreno sito in Pescantina, frazione Settimo, località Mirandola, di mq. 60.054, per il prezzo dichiarato di lire 1.411.269.000. L'Ufficio del registro di Verona, con avviso notificato in data 24 agosto 1994, elevava il valore finale a lire 1.764.000.000 procedendo ad una descrizione dell'immobile e alla sua valutazione “in ragione di lire 29.500 il mq., considerata anche l'istanza da parte dell'acquirente relativa al condono"; riduceva il valore iniziale da lire 180.500.000 a lire. 20.000.000. Contro l'avviso di accertamento in rettifica il contribuente proponeva ricorso alla Commissione di 1° grado di Verona lamentando la violazione degli artt. 51 e 52 del d.p.r. 131/86 e 2697 c.c.; chiedeva conseguentemente la declaratoria di nullità, illegittimità ed infondatezza dell'atto ed in subordine la riduzione del valore finale accertato. Il giudice di primo grado, con decisione n. 22/8/95 del 10/10/1995, rigettava il ricorso. Il RA, con atto presentato in data 11/03/96, proponeva appello alla A Commissione Tributaria Regionale del Veneto, rinnovando le eccezioni sollevate in primo grado e evidenziando lacune nella decisione suddetta. L'Ufficio presentava deduzioni ribadendo che "il valore accertato era stato determinato in misura pari a quello che la parte acquirente aveva definito a seguito di istanza di condono"; produceva, a sostegno di quanto affermato, copia di un atto registrato a Verona il 3/7/90 al n.2832 2V.
2 - La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di 1° grado. Deduceva il giudice di seconda istanza che l'Ufficio aveva proceduto all'accertamento in rettifica sulla base delle caratteristiche oggettive del terreno;
quanto al merito, la domanda del contribuente di riduzione del valore finale era generica e non offriva alcun utile dato di raffronto;
d'altra parte l'Ufficio aveva prodotto documentazione da cui risultava che per un terreno avente le stesse caratteristiche di quello in esame e sito nella stessa zona era stato dichiarato nel '90 un valore di lire 45.620 al mq.. Con ricorso per cassazione il RA ha chiesto la cassazione della sentenza di appello, con ogni consequenziale statuizione. Il contribuente ha presentato memoria difensiva. L'Amministrazione finanziaria non ha presentato controricorso ma ha partecipato alla discussione orale. Motivi della decisione 2. Con il 1° motivo il contribuente deduce la violazione degli artt. 51, 52 d.p.r. 131/1986, 31 d.p.r. 643/1972, in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5 c.p.c.. Lamenta che nessuno dei criteri previsti dall'art. 51 citato era stato utilizzato per la rettifica del valore del bene trasferito, essendosi l'Ufficio limitato a descrivere il bene alienato sotto i profili della ubicazione e della consistenza e a considerare l'istanza dell'acquirente di condono fiscale. La Commissione Regionale, dal canto suo, si era limitata ad affermare che la "motivazione dell'accertamento era insita nella descrizione del bene...."; e che il criterio adottato dall'Ufficio appariva essere quello residuale previsto dall'ultima parte del 3° comma dell'art. 51. Senonché l'Ufficio, rileva il ricorrente, non aveva indicato i motivi per cui non aveva ritenuto di applicare i criteri della comparazione e del reddito dell'immobile e aveva tratto argomenti di prova del valore dell'immobile dall'istanza di condono della parte acquirente, senza considerare che quest'ultima, essendo una 3 società di capitali, poteva avere interesse ad usufruire di un valore di acquisto superiore al prezzo effettivamente pagato.
2.1. Il motivo non é fondato. E' orientamento giurisprudenziale consolidato che in tema di imposta di registro e di INVIM l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, ed altresì a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, é sufficiente che l'avviso enunci criteri astratti in base ai quali é stato determinato il diverso valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detto obiettivo;
salvo poi, in sede contenziosa, l'onere dell'Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del "quantum” accertato nel quadro dei parametri prescelti, non sussistendo in materia tributaria alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento. Nel caso di specie, l'assunto della Commissione tributaria regionale secondo cui correttamente sono stati indicati nell'avviso di accertamento i parametri di valutazione con riferimento alla descrizione del bene contenuta nell'avviso di accertamento in ordine alle sue caratteristiche oggettive ( superficie, zona artigianale- industriale, destinazione, "rapporto di copertura") non merita censura. Tali elementi non sono meramente descrittivi, volti soltanto ad identificare fisicamente l'immobile oggetto dell'atto di compravendita, ma introducono, specie se esaminati nel loro insieme, indubbi criteri di valutazione che utilmente possono essere allegati nell'avviso di accertamento in rettifica. Invero, l'art. 51 3° comma del d.p.r. 131/1986, nell'indicare i criteri cui si deve attenere l'Ufficio nel controllo del valore commerciale degli immobili o diritti reali immobiliari, fa richiamo, oltre al parametro comparativo e a quello del reddito, “ad ogni altro elemento di valutazione”; da quest'ultima ampia previsione residuale non si vede come possano essere esclusi i riferimenti, certamente rilevanti ai fini della stima del bene, relativi alla sua superficie, zona, destinazione, percentuale di 4 "copertura"; tutti elementi che hanno messo in condizione il contribuente, nell'ambito dei parametri medesimi, di esercitare il diritto di difesa.
2.2. Con il 2° motivo del ricorso il RA denuncia la violazione degli artt. 51 e 52 d.p.r. 131/1986, in quanto richiamati dall'art. 31 del d.p.r. 643/1972, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5 c.p.c.. Sul punto sostiene il ricorrente che l'Amministrazione finanziaria non aveva provato i fatti che costituivano il fondamento della pretesa tributaria, limitandosi a produrre un atto nel quale per un terreno di mq.
1.096 sito in zona F3 (rispetto stradale) le parti avevano dichiarato un valore di lire 45.620 al mq.; così trascurando di considerare che la zona di "rispetto stradale", a differenza di quella relativa all'attività produttiva ove era posto il terreno oggetto della controversia, comportava un forte incremento di valore per la possibilità offerta ai proprietari di aumentare l'attività commerciale. Con il terzo e ultimo motivo il contribuente lamenta l'omessa pronunzia sulla sua domanda subordinata di riduzione del valore accertato, essendosi limitato il giudice di appello ad affermare, senza avvalersi dei poteri istruttori attribuitigli dall'art. 7, comma 2, d. lgs. 546/1992, che essa era generica e che l'Ufficio aveva prodotto documentazione relativa alla cessione di un terreno omologo per il prezzo dichiarato di lire 45.620 al mq.. 2.3. Tali motivi, fatta eccezione per il riferimento ad un preteso e insussistente obbligo del giudice di appello di avvalersi dei poteri istruttori attribuitigli, sono fondati. Invero, la sentenza di appello da un lato pone erroneamente a carico del contribuente l'onere probatorio della infondatezza della pretesa tributaria, mentre é pacifico che grava sull'Amministrazione finanziaria dimostrare la fondatezza dei propri assunti;
d'altro lato, facendo riferimento, quale prova dell'adeguatezza del maggiore valore accertato dall'Ufficio, al valore dichiarato per la cessione nel '90 di un terreno nella stessa zona, attribuisce rilevanza probatoria ad un criterio di stima introdotto in giudizio dall'Ufficio benché non indicato nella motivazione dell'avviso di accertamento, con violazione del diritto di difesa (l'Ufficio può provare, si ripete, la fondatezza del quantum accertato solo nel quadro dei parametri prescelti in sede di accertamento). invece accolti, per quanto diRigettato il 1° motivo del ricorso, vanno ragione, il 2° e il 3° terzo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.
P.Q.M.
Rigetta il 1° motivo del ricorso e accoglie per quanto di ragione il 2° e il 3° motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto. Roma, 1.12.2000 CORT Il Consigliere est. Il Presidente W ell used. E Ju n TO IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano ме чаешь DEPOSITATO IN CANCELLERIA. 14 MAR. 2001 Oggi IL/CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano l A I R 5 6 A . E 8 T 9 N N 1 U - / O I B 4 B I / Z 6 . R A 2 L T R L . T R A . S . P I . B A D G A I E L T R R E 1 D E 3 A I T 1 S D A . N E E N S M T I N A E S E 106