Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 1
Il condomino - attore per la tutela di un bene comune - non può, in contrapposizione alla volontà, espressa o tacita, dell'amministratore del condominio, anch'esso parte del giudizio, disconoscere la scrittura privata intervenuta tra il condominio, in persona del precedente amministratore, ed un terzo, perché il singolo condomino non può sostituirsi a colui che rappresenta gli interessi della collettività secondo la delibera della maggioranza assembleare, ma può contestare il potere dell' amministratore di agire in nome e per conto dei condomini nella stipula del negozio racchiuso dalla scrittura.
Commentario • 1
- 1. VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI: rilevabilità della nullità della sentenza.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 670 del codice di procedura penale promosso dal Tribunale ordinario di Bologna, seconda sezione penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel procedimento penale a carico di A. S., con ordinanza del 9 febbraio 2021, iscritta al n. 61 del registro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2001, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LB TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO BERNI 9, presso lo studio dell'avvocato IACOPINO GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato SPASARI VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SS NI, DO NN, DO ST, elettivamente domiciliati in ROMA LGT.RE FLAMINIO 46 PAL 4/B, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difesi dall'avvocato GALLANTI GIULIANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
CONDOMINIO VIA PUGGIA 65 GENOVA in persona dell'Amm.re p.t.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 377/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 11/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Vincenzo SPASARI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto SS che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 25/1/1990 DA LB, proprietario di un appartamento nell'edificio condominiale di via Puggia 65 in Genova, conveniva in giudizio IO SO, NN RA e NO RA, quali proprietari di unità immobiliari nel fabbricato sito in via Puggia 61 e 63, lamentando che costoro si erano appropriati di una porzione di terreno di mq. 50 e di una scala appartenenti al condominio di via Puggia 65. L'attore concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al rilascio della detta parte di terreno ed al risarcimento dei danni.
NO RA, costituitosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo di non essere proprietario degli immobili indicati dall'istante. Gli altri due convenuti deducevano, tra l'altro, che la striscia di terreno in questione era stata ad essi locata dall'amministratore del condominio di via Puggia 65 mediante contratto scritto che producevano.
Ordinato ed eseguito l'intervento in causa del condominio di via Puggia 65, lo stesso si costituiva affermando che solo al momento della chiamata in causa era venuto a conoscenza del contratto di locazione sottoscritto dal precedente amministratore il quale non aveva di ciò informato i condomini.
L'adito tribunale di Genova rigettava la domanda dell'attore con sentenza 29/9/1995 avverso la quale l'LB proponeva appello. Il SO ed i fratelli RA resistevano al gravame, mentre il condominio si rimetteva a giustizia.
La corte di appello di Genova, con sentenza 11/5/1998, rigettava il gravame osservando: che l'LB, nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione e richiamate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, aveva chiesto il rilascio della sola porzione di terreno in questione e non anche della non meglio specificata scala, per cui il tribunale ben aveva ritenuto tale scala estranea all'oggetto della domanda;
che la scrittura privata esibita dai convenuti doveva ritenersi per riconosciuta in quanto il condominio, chiamato in causa e legittimato al disconoscimento, non si era avvalso di tale facoltà; che la scrittura privata in questione era stata redatta dall'amministratore del condominio CC, all'epoca in carica, in virtù del potere in tal senso conferitogli dall'assemblea come risultava dal verbale assembleare del 27/1011988 nel quale si faceva riferimento alla volontà dei condomini di proporre al SO ed ai fratelli RA l'affitto del terreno con contratto da redigere a cura dell'amministratore; che, in esecuzione della volontà e delle indicazioni dell'assemblea, l'amministratore CC aveva redatto la scrittura dopo l'accettazione della proposta da parte dei destinatari e senza l'obbligo di portare in assemblea il documento;
che la delibera dell'assemblea del 21/12/1988, con la quale era stata revocata in parte la precedente delibera del 27/10/1988, non era opponibile ai terzi in buona fede, quali gli appellanti che erano legittimamente entrati nella detenzione dell'immobile in base alla citata scrittura privata;
che l'LB, in quanto terzo, non era legittimato a disconoscere la scrittura privata in quanto, pur se condomino, non era formalmente identificabile con il condominio.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Genova è stata chiesta da LB DA con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria. IO SO, AN RA e NO RA hanno resistito con controricorso. Il condominio non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e/o falsa interpretazione dell'articolo 112 c.p.c., LB DA lamenta l'errore commesso dalla corte di appello nel ritenere che esso ricorrente, sia nell'atto di citazione sia nelle conclusioni, si sarebbe limitato a richiedere il rilascio della sola porzione di terreno e non anche della scala. La corte di merito ha omesso di considerare che esso LB, nel formulare la domanda, aveva espressamente richiamato la tavola planimetrica e l'estratto catastale nei quali risultavano evidenziati il terreno in questione e l'area di sedime della scala. Peraltro, nella premessa dello stesso atto introduttivo, era stata specificata l'appropriazione della scala da parte dei convenuti. La corte genovese, quindi, non si è attenuta ai principi giurisprudenziali secondo cui la domanda giudiziale deve essere considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche nel suo contenuto sostanziale con riguardo alle finalità perseguite dalla parte, tenendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte.
Il motivo è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui viene lamentato l'omesso esame di una domanda (o la pronuncia su una domanda non proposta) da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base ad una considerazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai Ani della pronuncia richiestale. Nel secondo caso, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (sentenze 20/3/1999 n. 2574; 19/10/1998 n. 10337; 14/1/1998 n. 272). Questa Corte ha avuto modo di chiarire che spetta al giudice del merito il compito di definire le domande avanzate dalle parti identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (petitum) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (causa petendi). Il giudice di appello può a sua volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi, ma sempre entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla parte e lasciando immutati il petitum e la causa petendi. In particolare il giudice non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ne' il divieto di sostituire l'azione proposta con altra diversa, quando renda la propria pronuncia in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base a norme giuridiche diverse da quelle invocate dalle medesime. Da ciò deriva che il ricorso per cassazione in cui, senza denunciare vizi motivazionali, si censuri l'errore del giudice del merito nella detta operazione ermeneutica, soggiace alla sanzione di inammissibilità alla quale resta invece sottratto quando tale errore venga fatto valere in quanto vizio riconducibile alla previsione dell'articolo 112 c.p.c. a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. In tal caso - che è appunto quello in esame - la natura del vizio (in procedendo) comporta l'estensione del sindacato di legittimità anche al fatto ed il conseguente esame diretto degli atti processuali da parte della corte di cassazione (sentenze 20/3/1999 n. 2574; 2/5/1997 n. 3782;
18/8/1995 n. 8924).
Costituisce ormai "ius receptum" che il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi) attribuendo o negando a taluna delle partì un bene diverso da quello richiesto o non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su altri fatti o su una differente causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un distinto titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, o di un nuovo tema di indagine (tra le tante, sentenza 18/4/1996 n. 3670). È del pari pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, va considerata non solo nella sua formulazione letterale ma anche, e soprattutto, nel suo contenuto sostanziale con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire e tenendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte. In tale prospettiva un'istanza, pur se non espressamente e formalmente proposta, può ritenersi tacitamente avanzata e virtualmente contenuta nel "thema decidendum" quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con la materia del contendere e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento (sentenze 20/5/1997 n. 4461; 16/1/1997 n. 381; 18/4/1996 n. 3670; 14/3/1996 n. 2142). Nella specie la corte di appello ha applicato correttamente i detti principi più volte affermati in giurisprudenza. La Corte - letti gli atti processuali e interpretate le domande e le tesi difensive del ricorrente nel giudizio di primo grado - ritiene insussistente la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c. e concorda con la decisione del giudice di secondo grado il quale, sollecitato da specifico motivo di gravarne, ha proceduto all'interpretazione delle domande proposte dall'LB - come formulate nell'atto di citazione con riferimento, in particolare, alle conclusioni ribadite nel corso del giudizio di primo grado - ed ha poi affermato che tali domande erano dirette ad ottenere il rilascio solà della "parte di terreno" adiacente al fabbricato condominiale e non anche di una "non meglio precisata scala". Di detta scala sì fa cenno nell'atto di citazione solo nella premessa in fatto e non nelle conclusioni e nelle richieste finali nella quali si fa riferimento esclusivamente alla parte di terreno. Del tutto irrilevante è poi il richiamo operato dall'LB alla tavola planimetrica ed all'estratto catastale, ben potendo la richiesta di restituzione riferirsi ad alcuni dei beni indicati in tali atti con esclusione di altri (ivi compresa la scala in questione). La corte territoriale è quindi pervenuta alla riportata conclusione all'esito della ricerca e dell'identificazione dell'effettiva volontà dell'LB emergente dalle finalità perseguite con l'atto di citazione ed in applicazione delle regole ermeneutiche in proposito dettate dalla legge e dei principi al riguardo elaborati dalla giurisprudenza. Sotto questo aspetto l'interpretazione del giudice del merito è sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto per cui si sottrae al sindacato di questa Corte. Peraltro il ricorrente non ha indicato quale canone ermeneutico sarebbe stato violato dal tribunale.
In definitiva deve escludersi che la corte genovese abbia omesso di pronunciarsì sulla domanda di restituzione della scala non ritualmente ed esplicitamente proposta dall'LB riguardando una pretesa diversa da quella azionata con l'atto introduttivo del giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso l'LB denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2702 c.c. e dell'articolo 215 c.p.c. per aver la corte di appello attribuito efficacia probatoria,
a norma del citato articolo 2702 c.c., alla scrittura privata prodotta dai convenuti e per aver ritenuto detta scrittura riconosciuta non essendosi il condominio avvalso della facoltà di disconoscerla. Ad avviso del ricorrente la corte di merito non ha considerato che gli scritti provenienti da terzi hanno solo valore indiziario e che nella specie la scrittura in questione, firmata dall'amministratore del condominio all'epoca in carica, era stata prodotta contro esso LB e non contro il condominio intervenuto nel giudizio per ordine del giudice e sostanzialmente estraneo alla lite in quanto nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti. Con il terzo motivo di ricorso l'LB denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 214 c.p.c. deducendo che l'amministratore in carica costituitosi in giudizio, essendo diverso da quello che aveva firmato la scrittura privata in questione, non aveva la facoltà di disconoscere la detta scrittura, ma poteva solo dichiarare di non conoscerla. Peraltro la corte di merito ha errato nel ritenere esso LB terzo in quanto non identificabile con il condominio: al contrario ciascun comproprietario è legittimato ad agire contro i terzi nell'interesse della comunione, acquisendo così tutte le facoltà di carattere processuale che il condominio avrebbe potuto esercitare. In ogni caso il singolo condomino non può essere considerato terzo rispetto ad un contratto stipulato dall'amministratore atteso che il rapporto tra amministratore e condominio deve collocarsi nell'ambito della rappresentanza volontaria ex articolo 1131 c.c. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte la disciplina dettata dagli articoli 214 e 215 c.p.c. in tema di disconoscimento o di riconoscimento tacito della scrittura privata e dall'articolo 2702 c.c. circa l'efficacia probatoria di detta scrittura.
È ineccepibile la decisione della corte di appello di ritenere per riconosciuta la scrittura privata prodotta in primo grado dai resistenti relativa al contratto di locazione del bene immobile in questione stipulato dall'amministratore del condominio all'epoca in carica. Al riguardo è sufficiente evidenziare che il condominio, quale parte del giudizio in quanto intervenuto in seguito a chiamata in causa per ordine del giudice, era legittimato a disconoscere la detta scrittura privata e, come riportato nell'impugnata sentenza, non si è avvalso di tale facoltà.
La circostanza che la scrittura sia stata inizialmente prodotta non contro il condominio ma contro l'LB è irrilevante atteso che quest'ultimo ha promosso la controversia in esame (di rilascio di un bene comune) in qualità di condomino a tutela non di un suo diritto esclusivo bensì di un diritto comune ai condomini nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca - per la comunanza di interessi in tutti i partecipanti alla comunione e per la conseguente presunzione di un loro consenso all'iniziativa volta alla tutela di detti interessi collettivi - atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostitutiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere i diritti degli altri condomini. La scrittura privata in questione è stata quindi prodotta contro l'LB nella detta qualità di condomino in rappresentanza di tutti gli altri partecipanti al condominio e, quindi, contro quest'ultimo (ed i singoli condomini poi costituiti in giudizio e rappresentati dall'amministratore) nel cui interesse era stata promossa l'azione giudiziaria: il condominio, di conseguenza, non può essere ritenuto "terzo" nella controversia posto che il rappresentato non assume la veste di terzo intervenendo nel giudizio promosso dal rappresentante anche nel suo interesse. Del pari irrilevante - al contrario di quanto sostenuto dall'LB nel terzo motivo di ricorso - è la diversità delle persone fisiche degli amministratorì in carica al momento della costituzione in giudizio dall'amministratore e al momento della stipula del contratto di locazione con la scrittura privata esibita dai resistenti. In proposito è appena il caso di osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il condominio contro il quale è prodotta una scrittura privata firmata da un suo precedente amministratore nella vigenza del suo incarico, se vuole sottrarsi alla presunzione di cui all'articolo 2702 c.c., ha l'onere di disconoscere la sottoscrizione della scrittura medesima, perché la cessazione del rapporto di rappresentanza per sostituzione dell'amministratore non esclude la riferibilità al condominio degli atti validamente compiuti dal precedente amministratore (sentenza 21/6/1994 n. 5956). Deve infine segnalarsi che nell'ipotesi - che ricorre appunto nel caso in esame - di partecipazione al giudizio sia del condominio legittimamente costituito a mezzo dell'amministratore in carica (in rappresentanza di tutti i condomini ed a difesa degli interessi collettivi collegati al godimento di un bene comune) sia di singoli condomini, il potere di disconoscere o di riconoscere (sia pur tacitamente secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito) una scrittura privata firmata dall'amministratore condominiale e prodotta contro il condominio (e, quindi, contro i singoli condomini ivi compreso quello costituito in giudizio a difesa degli interessi collettivi e non di un suo diritto esclusivo ) spetta al condominio (ente dal quale, pur se sfornito di personalità giuridica distinta dai suoi componenti rappresentati ex mandato dall'amministratore, proviene la scrittura privata prodotta): il singolo condomino non può sostituirsi all'amministratore costituito in giudizio e porsi contro la volontà espressa da chi rappresenta gli interessi della collettività secondo il deliberato della maggioranza assembleare.
Parte negoziale del negozio giuridico racchiuso nell'esibita scrittura privata è il condominio, ossia tutti i condomini ivi compresi quelli eventualmente dissenzienti (come l'Alabanese) rispetto alla decisione di non disconoscere il documento. Peraltro, sul punto concernente la decisione di riconoscere o disconoscere la scrittura privata, la presunzione che il ricorrente abbia agito in giudizio con il consenso degli altri condomini, a tutela del loro interessi, deve ritenersi superata dalla contraria volontà dei condomini rappresentata nel processo dall'amministratore. Deve altresì evidenziarsi che nella specie non vi è
contestazione tra le parti in ordine al diritto di proprietà (o ad altri diritti reali) in capo ai condomini in relazione al bene immobile comune: i resistenti hanno infatti posto a base della loro difesa la legittimità della detenzione di detto bene in virtù di un contratto di locazione stipulato con l'amministratore del condominio. Il ricorrente - al contrario di quanto affermato dalla corte di appello nella sentenza impugnata che va sul punto corretta ex articolo 384 c.p.c. salvo rimanendo il dispositivo che è conforme a diritto - non può ritenersi terzo con riferimento al contratto di locazione stipulato con la scrittura privata in questione, in quanto ogni rappresentato (e tale è il singolo condomino in relazione ai negozi giuridici posti in essere dall'amministratore del condominio nell'esercizio del mandato conferitogli dall'assemblea), che contesti il poteri di chi abbia agito in suo nome e conto, non assume la veste di terzo.
Il singolo condomino, però, pur essendo parte del rapporto negoziale costituito con l'esibita scrittura privata, non può non essere vincolato dagli effetti del riconoscimento di detta scrittura e non può contestare la funzione "documentale" della stessa una volta avvenuto il riconoscimento dell'autenticità dell'atto da parte dell'amministratore del condominio costituito in giudizio e le cui conseguenze - in applicazione degli articoli 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c. - si ripercuotono nei confronti della parte sostanziale del negozio racchiuso nella scrittura, ossia del condominio e di tutti i condomini anche di quelli che hanno partecipato al processo e che hanno disconosciuto l'atto.
In definitiva il singolo condomino, pur se non può eliminare l'efficacia probatoria della scrittura può tuttavia contestare non la autenticità della sottoscrizione e della provenienza della scrittura privata ma la validità - ai fini della decisione della controversia - del contenuto della detta scrittura prodotta e del negozio giuridico in esso racchiuso, contestando ad esempio il potere dell'amministratore di agire in nome e per conto dei condomini. Infatti, secondo i principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento, anche tacito, della scrittura privata ex articolo 215 c.p.c., così come la stessa verificazione di cui al successivo articolo 216, attribuiscono alla scrittura la caratteristica e l'efficacia di "probatio plena" fino a querela di falso (a norma dell'articolo 2702 c.c.) esclusivamente in ordine alla provenienza del documento dal suo sottoscrittore, ma non anche in relazione al contenuto intrinseco ed alla veridicità delle dichiarazioni in detto documento rappresentate (in tali sensi, tra le tante, sentenze 2/1/1998 n. 5; 1/7/1996 n. 5958). Nella specie l'LB ha appunto eccepito la carenza dell'amministratore all'epoca in carica di redigere la più volte citata scrittura e di stipulare il contratto di locazione in questione. Tale eccezione è stata esaminata dalla corte di appello la quale - alla stregua delle risultanze istruttorie - ha ritenuto infondata detta eccezione con statuizione che, sul punto, non ha formato oggetto di impugnativa da parte del ricorrente.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione dell'articolo 2735 c.c. Sostiene l'LB che i Ferraudo-SO si sono avvalsi di una scrittura privata che essi stessi avevano implicitamente disconosciuto prima dell'inizio del giudizio, come risulta dal contenuto della lettera del 7/5/1989 inviata al legale del condominio con la quale i SO-Ferraudo avevano dichiarato di occupare il terreno in questione in virtù di quanto deliberato dall'assemblea nella seduta del 21/12/1988 con riferimento ad uno schema negoziale del tutto diverso da quello proposto nella precedente delibera del 27/10/1988 riprodotto e richiamato nella detta scrittura. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.
Da un lato occorre osservare che delle tesi difensive poste a base della censura in esame (asserita confessione stragiudiziale ravvisabile nella sopra indicata lettera 7/5/1989) non si fa alcun cenno nell'impugnata sentenza e non risulta, ne' è stato dedotto dal ricorrente, che siano state prospettate in sede di merito e, in particolare, che abbiano formato oggetto del giudizio di secondo grado in quanto rientranti tra le problematiche sollevate nei motivi di appello. Incombeva invece all'LB, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità della censura per novità della stessa, dedurre di aver prospettato in primo grado - e riproposto nel giudizio di gravame - la riferita questione (precisando il relativo atto processuale contenente le dette tesi difensive) onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito le questioni stesse. La problematica esposta dal ricorrente con la censura in esame non è quindi proponibile in questa sede di legittimità perché introduce per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste.
Al riguardo è appena il caso di ribadire il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accertamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio (in ogni stato e grado del giudizio) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o comunque non richieda nuovi accertamenti ed apprezzamenti di fatto (sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882; 5/10/1998 n. 9861;
15/5/1998 n. 4910).
Sotto altro profilo il motivo di ricorso è inammissibile per l'evidente genericità della doglianza del ricorrente relativa all'omesso esame del contenuto della citata lettera del 7/5/1989. In proposito è sufficiente rilevare che nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mai (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate.
Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non riporta il contenuto specifico e completo della citata lettera posta a base della censura m esame e che non sarebbe stata esaminata dalla corte di appello.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti IO SO, NN e NO RA, delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti IO SO, NN e NO RA delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 230.000 oltre lire 3.000.000 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001