Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2001, n. 343
CASS
Sentenza 11 gennaio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il condomino - attore per la tutela di un bene comune - non può, in contrapposizione alla volontà, espressa o tacita, dell'amministratore del condominio, anch'esso parte del giudizio, disconoscere la scrittura privata intervenuta tra il condominio, in persona del precedente amministratore, ed un terzo, perché il singolo condomino non può sostituirsi a colui che rappresenta gli interessi della collettività secondo la delibera della maggioranza assembleare, ma può contestare il potere dell' amministratore di agire in nome e per conto dei condomini nella stipula del negozio racchiuso dalla scrittura.

Commentario1

  • 1VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI: rilevabilità della nullità della sentenza.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 670 del codice di procedura penale promosso dal Tribunale ordinario di Bologna, seconda sezione penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel procedimento penale a carico di A. S., con ordinanza del 9 febbraio 2021, iscritta al n. 61 del registro …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2001, n. 343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 343
Data del deposito : 11 gennaio 2001

Testo completo