Sentenza 12 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2004, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANZO, che lo difende, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LAZIO ROMA;
- intimato -
avverso la decisione n. 4492/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 06/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito per il resistente l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI che ha chiesto il rigetto del ricorso per inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UE AN ha impugnato, nei confronti del Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 27.09.00, la decisione, depositata il 6 luglio 99, della Commissione Trib. Centrale, che, in riforma delle decisioni di 1^ e 2^ grado, gli aveva respinto il ricorso avverso il rifiuto della Amministrazione finanziaria di rimborsargli l'ILOR pagata per il 1987.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. "360 n. 5 per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione al D. Lgs. 446/99", assumendo che l'attività di esattore domiciliare di crediti per conto della s.a.s. ICER, da lui esercitata nel 1987, senza l'uso di ufficio ne' di collaboratori e senza comunque l'impiego di un qualsiasi capitale, contrariamente all'assunto della Commissione Tributaria Centrale, era assimilabile al lavoro autonomo e non a quella dell'imprenditore.
Con controricorso notificato il 6 nov. 2000, la Amministrazione resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Infatti il UE ripropone, in realtà, una non consentita rivisitazione delle valutazioni in fatto della C.T.C., che, con adeguata motivazione, immune da vizi logici, oltre al requisito della professionalità, ha riscontrato la sussistenza anche della contestata organizzazione, idonea a legittimare la ritenuta natura imprenditoriale della sua espletata attività di esattore. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004