Sentenza 31 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di "contestazioni a catena", quando nei confronti di un indagato sono emesse in procedimenti diversi in corso innanzi alla medesima autorità giudiziaria, più ordinanze cautelari per fatti distinti e non avvinti da vincoli di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. non opera quando, in epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza, non erano ancora desumibili dagli atti gli elementi che hanno consentito la precisa attribuzione all'indagato dei fatti dedotti nel titolo cautelare successivo. (Fattispecie nella quale soltanto gli accertamenti compiuti in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza avevano permesso la precisa identificazione dell'indagato come autore dei fatti di reato esposti, in epoca precedente, da una fonte dichiarativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2014, n. 7080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7080 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2014 |
Testo completo
Art. 94 70 80 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31.1.2014 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA 207/201 dott. Pietro Antonio Sirena - Presidente - n. - Consigliere - dott. Felicetta Marinelli dott. Andrea Montagni - Consigliere - REGISTRO GENERALE dott. Eugenia Serrao - Consigliere - n. 43123/2013 - Consigliere rel.- dott. Marco Dell'Utri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR LE n. il 29.10.1986 avverso l'ordinanza n. 548/2013 pronunciata dal Tribunale della libertà di Lecce il 27.8.2013; sentita nella camera di consiglio del 31.1.2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri; sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. G. Romano, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. 21 Ritenuto in fatto 1. Con atto in data 4.9.2013, a mezzo del proprio difensore, - LE UR ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 27.8.2013 con la quale il tribunale del riesame di Lecce, in se- de di rinvio a seguito del giudizio di legittimità definito con sentenza di questa corte di cassazione del 5.2.2013, ha rigettato l'appello pro- posto dallo UR avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brindisi del 28.6.2012, con il quale quest'ultimo ha disatteso l'istanza del ricorrente diretta alla dichiara- zione della sopravvenuta inefficacia della misura della custodia caute- lare in carcere disposta nei suoi confronti in data 6.3.2012 in relazio- ne ad alcuni episodi di detenzione di sostanze stupefacenti e di tenta- ta estorsione (per l'asserita avvenuta decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare), non risultando applicabile al ricorrente il disposto dell'art. 297, co. 3, c.p.p., ai sensi del quale il computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, là dove applicata per reati commessi anteriormente all'emissione di altra ordinanza cautelare già in esecuzione per fatti diversi (nella specie decorrente, a carico dello UR, dal 14.4.2011), dev'essere retrodatato all'epoca dell'esecuzione della prima misura. In particolare, secondo i giudici del rinvio, a seguito dell'indagine specificamente raccomandata dalla corte di cassazione con la citata sentenza di annullamento del 5.2.2013, nel caso in esa- me (incontestate le circostanze costituite dalla mancanza di connes- sione qualificata tra i fatti a monte delle due misure cautelari;
dell'autonomia dei due procedimenti e della relativa pendenza dinan- zi allo stesso ufficio giudiziario) difetterebbe (ai fini dell'applicabilità dell'art. 297 cit.) l'indispensabile requisito costituito dall'obiettiva de- sumibilità, in epoca anteriore all'esecuzione della prima misura cau- telare, dei fatti commessi dallo UR posti a fondamento della se- conda misura cautelare adottata nei relativi confronti. Con l'impugnazione proposta, il ricorrente censura il provve- dimento del tribunale leccese nella parte in cui ha omesso di rilevare come tutti i fatti oggetto della misura cautelare qui contestata fossero già desumibili in epoca anteriore all'emissione della prima misura cautelare eseguita nei confronti dello UR, con la conseguente au- tomaticità della retrodatazione del computo dei termini di durata massima della misura cautelare successiva, al fine di evitare che 3 l'eventuale separazione dei procedimenti valesse illegittimamente e ingiustamente a incidere a carico dell'indagato. In particolare, il ricorrente si duole dell'erroneità del provve- dimento impugnato là dove ha ritenuto indispensabile, ai fini dell'e- missione della seconda misura cautelare, la 'presunta' identificazione dell'indagato attraverso l'informativa della polizia giudiziaria del 17.5.2011 (successiva all'adozione della seconda misura cautelare), non costituendo tale atto un elemento determinante ai fini dell'appli- cazione della misura, tale essendo, viceversa, la dichiarazione testi- moniale di tale AN ET risalente al dicembre del 2009, come tale idonea a rendere pienamente desumibili i fatti giustificativi dell'emissione della seconda misura cautelare in epoca anteriore dell'adozione della prima misura. Considerato in diritto 2. Il ricorso è infondato. Occorre preliminarmente rilevare come nel caso oggetto dell'odierno giudizio debbano ritenersi incontestate le circostanze co- stituite dalla mancanza di connessione qualificata tra i fatti a monte delle due misure cautelari;
dell'autonomia dei due procedimenti e della relativa pendenza dinanzi allo stesso ufficio giudiziario. Sul punto, secondo il consolidato insegnamento della giuri- sprudenza di legittimità, autorevolmente sostenuto dalle stesse se- zioni unite di questa corte, in tema di 'contestazione a catena', quan- do nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, co. 3, c.p.p., opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta con- nessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumi- bili dagli atti al momento dell'emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o noti- ficata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Cass., Sez. Un., n. 14535/2006, Rv. 235909 e seguenti conformi). 4 Con riguardo a entrambe le ipotesi, pertanto, indipendente- mente dalla sussistenza di una connessione qualificata tra tutti i fatti contestati all'indagato, costituisce elemento dirimente, ai fini dell'applicazione della retrodatazione prevista dall'art. 297 cit., la cir- costanza che i fatti relativi alla seconda misura cautelare fossero de- sumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio relativo alla prima ordi- nanza cautelare, ovvero prima dell'emissione di questa. Nel caso di specie, il tribunale del riesame ha espressamente rilevato l'insussistenza di alcuna desumibilità, dei fatti relativi alla seconda misura cautelare (in questa sede in esame), in epoca anterio- re all'emissione della prima ordinanza cautelare (con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione della retrodatazione di cui all'art. 297 cit.), evidenziando come, benché i fatti ascritti all'odierno ricorrente nella seconda misura risalissero alle dichiara- zioni rese da tale AN ET nel dicembre del 2009, la precisa identificazione dello UR, da parte dell'autorità giudiziaria proce- dente, fosse avvenuta solo a seguito dell'acquisizione dell'informativa del 17.5.2011 con la quale la polizia giudiziaria comunicò per la prima volta l'accertamento secondo cui il cosiddetto "LE di NI (così originariamente indicato dal ET) era effettivamente LE UR (sul punto il provvedimento del tribunale di Lecce qui impu- gnato riferisce espressamente come la seconda ordinanza cautelare rinvii alla pag. 106 dell'informativa del 17.5.2011). A fronte di tale rilievo, l'odierno ricorrente ha apoditticamente insistito nell'asserzione secondo cui i fatti relativi alla seconda misura cautelare (in questa sede in esame) fossero in ogni caso adeguata- mente desumibili in data antecedente l'adozione della prima ordi- nanza cautelare, senza tuttavia fornire alcuna indicazione concreta di elementi o dati di giudizio valutabili a supporto di tale asserzione, né articolare alcuna censura critica rispetto alla contraria valutazione espressa dal giudice dell'appello, con particolare riguardo alla precisa identificabilità della persona dello UR in epoca anteriore all'adozione della prima ordinanza cautelare. In relazione alle argomentazioni dettate nel provvedimento qui impugnato (immuni da vizi d'indole logica o giuridica), l'odierno ricorrente si è limitato all'articolazione di semplici censure in fatto, sulla base di premesse meramente ipotetiche o congetturali, prospet- 5 tando solo una diversa lettura nel merito degli elementi di valutazio- ne processualmente acquisiti, inammissibile in questa sede. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev'essere ri- conosciuta la totale infondatezza dell'odierno ricorso, con la conse- guente pronuncia, accanto al relativo rigetto, della condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente per- ché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c.
1-ter disp. att. del c.p.p.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.1.2014. Il Consigliere est. (Marco Dell'Utri) Inc fell Il Presidente (Pietro Antonio Sirena) Pietro Lirene CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 FEB. 2014 DICASS M E R P E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO U E T S Z I O N A R Giulio Muna TIBERIO O C