Sentenza 9 febbraio 2017
Massime • 1
Nel giudizio di appello introdotto dall'imputato contumace a seguito della restituzione nel termine disposta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., qualora la sentenza sia stata già impugnata anche dal difensore d'ufficio, il giudice dovrà pronunciarsi sia sull'impugnazione originariamente formulata da quest'ultimo che su quella proposta dall'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2017, n. 10534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10534 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2017 |
Testo completo
10534-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE 229 Composta da: Sent. n. sez. Giacomo Paoloni - Presidente - UP-09/02/2017 Anna Petruzzellis R.G.N. 37204/2016 -- Relatore - Giorgio Fidelbo Emilia Anna Giordano Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FU OL, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2016 e la sentenza del 09/02/2011 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, i provvedimenti denunziati ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in rito e nel merito;
udito l'avv. Fabrizio Cardinali per il ricorrente, che si è riportato al ricorso ed alle memorie depositate;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 27/05/2016, in parziale accoglimento dell'istanza proposta dal difensore di FU OL, ha respinto l'istanza di accertamento della non esecutività della sentenza della Corte d'appello di Milano del 09/11/2011, e disposto la restituzione nel termine per impugnare la medesima pronuncia;
ha dichiarato inoltre l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale, quanto alla pena inflitta in sentenza, ripristinando l'effetto dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nel relativo procedimento.
2. Con il ricorso proposto dal difensore di FU si impugna l'ordinanza richiamata e si denuncia violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 175 comma R 2 cod. proc. pen., oltre che vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 317 del 2009, che riconosce il diritto dell'imputato contumace all'appello anche nell'ipotesi in cui tale rimedio sia stato proposto dal difensore di ufficio, si osserva che erroneamente l'interessato è stato legittimato ad impugnare la pronuncia di appello, non quella di primo grado, ed in tal senso si sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione dell'interessato nel termine per proporre appello.
3. Si impugna inoltre la pronuncia d'appello del 09/02/2011 della Corte d'appello di Milano:
3.1. Al riguardo si formula, in via prioritaria, istanza di restituzione nel termine per ammissione dell'interessato ai riti alternativi. Quanto al rispetto del termine per proporre la richiesta si segnala che esso decorre dalla data della formulata impugnazione, poiché tale istanza non potrebbe che inserirsi in un procedimento pendente, esistente solo dalla data di formulazione del gravame.
3.2. Si denuncia inoltre violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. nella parte in cui la pronuncia ha riconosciuto la responsabilità dell'interessato in relazione all'imputazione di cui all'art. 74 d.P.R. 09/10/1990 n 309, senza individuare gli elementi indicatori differenziali della condotta accertata rispetto alla consumazione del reato fine, idonei a dimostrare la consapevole partecipazione dell'interessato nell'associazione.
3.3. Si contesta inoltre la congruità della motivazione che ha condotto la Corte territoriale al diniego delle attenuanti generiche.
4. Con motivi aggiunti, depositati il 30/11/2016, si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in relazione all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. poiché l'ordinanza impugnata è stata adottata de plano, senza instaurazione del contraddittorio, reso necessario dalla contestuale intervenuta impugnazione dell'ordine di esecuzione della sentenza che, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di legittimità n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, mutua la forma del procedimento di incidente di esecuzione, con obbligo di fissazione dell'udienza camerale, nel corso della quale la difesa avrebbe potuto meglio chiarire l'oggetto dell'istanza di restituzione nel termine. d 2 La circostanza che il provvedimento abbia respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza nelle forme non corrette legittima, secondo il ricorrente, la formulazione dell'istanza di annullamento dell'ordinanza impugnata.
5. In data 30/01/2017 è stata depositata ulteriore memoria nella quale sono stati richiamati i principi esposti nella sentenza Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, che ha riconosciuto che la restituzione del termine implica per l'interessato il diritto di richiedere il rito alternativo, non praticabile nel giudizio di legittimità, a sostegno della richiesta di restituzione nel termine per appellare, e conseguentemente per formulare in questa sede istanza di applicazione del rito alternativo CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei limiti qui di seguito precisati.
2. L'istituto della restituzione nel termine per impugnare presuppone, a seguito della verifica delle condizioni di fatto per la sua applicabilità, indiscussa in questa sede per effetto dell'accertamento eseguito dalla Corte territoriale nell'ordinanza oggetto di impugnazione, l'incolpevole assenza dell'interessato dal processo ed impone che lo stesso sia reintegrato nella pienezza dei suoi diritti per proporre impugnazione per rendere effettiva la misura ripristinatoria scelta dal legislatore la rimessione nel termine per proporre impugnazione - senza profilare un nuovo modello di processo al contumace. La circostanza che l'ordinamento conferisca potere di impugnazione di analoga ampiezza al difensore di ufficio, privo di specifico mandato, e che il rimedio dell'appello sia stato da questi azionato, senza coinvolgere la cognizione dell'interessato, per quanto statuito a seguito della pronuncia n. 317 del 2009 della Corte Costituzionale, non limita in alcun modo tale diritto personale, cosicché, venuto meno il principio della necessaria unicità dell'impugnazione, ritenuto sicuramente subvalente rispetto a quello fondamentale della pienezza del diritto di difesa, l'accesso ad un nuovo giudizio di merito non appare essere precluso neppure nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di istanza difensiva tesa ad ottenere la restituzione nel termine per proporre il ricorso per Cassazione, formulata in via subordinata rispetto alla principale richiesta di verifica della mancanza di esecutività della sentenza d'appello. 女 3 3. Risulta infondata nel merito, e priva di interesse in rito, l'impugnazione proposta in via principale avverso il contenuto dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, nella parte in cui non ha accolto la principale richiesta di declaratoria di non esecutorietà della sentenza d'appello, anche per effetto dell'intervenuta pronuncia senza convocazione delle parti, in violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. Partendo da tale preliminare censura l'impugnazione risulta priva di interesse, e quindi inammissibile, all'atto in cui il provvedimento, ancorché pronunciato al di fuori del procedimento previsto dalla legge, abbia prodotto l'effetto concreto della mancata esecutorietà della sentenza, come avvenuto nella specie. Per contro, nel merito, la circostanza che la Corte territoriale abbia formalmente respinto tale richiesta, risiede nel fatto che l'effetto è stato correttamente connesso alla verifica sostanziale dell'ignoranza dell'interessato del procedimento, e quindi quale conseguenza della disposta restituzione nel termine per impugnare, mentre ove valutata in via preliminare l'istanza appariva chiaramente infondata, poiché è indubbio che nel caso di specie siano stati correttamente eseguiti tutti gli adempimenti prescritti per la comunicazione al contumace della sentenza, condizione che non consentiva, in via prioritaria, di accertare la non esecutività del provvedimento giudiziario.
4. Nella persistente carenza di regolamentazione legislativa attinente alla situazione descritta, malgrado la specifica sollecitazione in tal senso contenuta nella pronuncia del giudice delle leggi sopra citata, deve disporsi l'annullamento della sentenza d'appello, in quanto pronunciata senza la necessaria consapevolezza dell'interessato, e solo sulle censure formulate dal difensore, e per l'effetto restituire il ricorrente nel termine per impugnare nel merito la pronuncia di primo grado. Nel nuovo giudizio, ove regolarmente instaurato, la Corte territoriale dovrà nuovamente pronunciarsi sia sull'impugnazione formulata dal difensore di ufficio, che su quella in corso di formulazione a cura dell'interessato, che, proprio in quanto non al corrente del procedente giudizio, e della scansione temporale che gli ha precluso l'accesso ai riti alternativi, deve essere contestualmente restituito nel termine per formulare tale istanza, che avrà effetto nel giudizio di impugnazione ove l'interessato, con il primo atto di impulso processuale (vale a dire con l'appello), faccia richiesta di uno dei riti alternativi, in aderenza a quanto sul punto recentemente statuito dalla Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, nel provvedimento già richiamato in narrativa. 4 5. Disposta la restituzione dell'interessato nel diritto a proporre l'impugnazione, ove l'appello non venga effettivamente proposto nel termine concesso al tal fine, in conseguenza della stretta dipendenza tra la restituzione nel termine sollecitata e l'annullamento della pronuncia d'appello intervenuta a seguito della cognizione del gravame del difensore, quest'ultimo rimarrebbe privo di effetto giuridico, condizione che produrrebbe il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, per sopravvenuta mancanza di un mezzo valido di impugnazione.
6. La notifica del presente provvedimento al difensore di fiducia del ricorrente, essenziale per la decorrenza del termine per proporre appello, sarà eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale di Milano che ha pronunciato la sentenza di primo grado divenuta suscettibile di impugnazione in conseguenza dei pronunciati annullamenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e restituisce il ricorrente FU OL nel termine per appellare la sentenza del Tribunale del 16/03/2010 e chiedere l'ammissione a riti processuali alternativi. Annulla altresì senza rinvio nei confronti dello stesso FU la sentenza della Corte d'appello del 09/02/2011 (r.g. sent. n. 455/2011). Così deciso il 09/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Giacomo Paolori have DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 MAR 2017, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pieta Esposito 50