Sentenza 27 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA INNOME DEL POLO ITALIANO0284 1 LA CORT U RIN A' SSAZIONE Oggetto CONCORDA TO PREV. Vo SEZIONE PRIMA CIVILE CON GARANZIA COMPENSO AL COMMISSARIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GUD, SALTING IN SUSSISTENTAANCHE PER LA Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente R.G. N. 12605/99 Cron. 5899 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Rep. 908 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 24/10/00 Dott. Walter CELENTANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 per diritti 22 FEB. 2001 ND BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. IL CANCELLIERE CONFALONIERI 2, presso l'avvocato PARISI GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCI ANGELO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
SIMONELLI SpA in concordato preventivo;
intimata LIRE 3000 CANCELLERIA avverso il decreto del Tribunale di MASSA, depositato il 15/04/99; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CG073672 1930 udienza del 24/10/2000 dal Consigliere Dott. Donato -1- PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Aurelio GOLIA l'inammissibilità del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Massa Carrara con decreto Il respinse la istanza del commissario 8.4.1999 giudiziale del concordato preventivo della società Simonelli s.p.a. dott. DA UN, che, assumendo di essere stato anche liquidatore della procedura, chiese la liquidazione del compenso di commissario di liquidatore. Ritenne il tribunale che con la sentenza di omologazione al commissario giudiziale fosse stata attribuita la facoltà, ove le circostanze di fatto lo avessero richiesto, di vendere i beni ed assegnato, quindi, un compito sussidiario e complementare, rispetto alla sua funzione di commissario, diretta a rendere effet- tiva la garanzia offerta ai creditori, attraverso la liquidazione dei beni. Per tale verso, considerata anche la non cumulabilità dei due incarichi, ritenne che al richiedente competesse il solo diritto al compenso di commissario, del quale riservò la liquidazione all'esito della procedura. Ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo DA UN;
non ha presentato difese la società in concordato preventivo. MOTIVI DELLA DECISIONE DA UN con l'unico motivo di ricorso, 3 senza dedurre specifiche violazioni di legge, assume di avere ricevuto dalla sentenza di omolo- gazione del concordato preventivo la funzione di liquidatore, sicchè nessun ostacolo all'attività poi svolta sarebbe rinvenibile nella sua carica di commissario giudiziale, che, per essere stata cumulata con quella di liquidatore, giustifiche- rebbe il doppio compenso, che sicuramente sarebbe stato corrisposto ove l'attività liquidatoria fosse stata svolta da terzi. Il ricorso è per più versi inammissibile. Va preliminarmente rilevato che il concordato preventivo della società Simonelli, così come proposta ed omologato dal tribunale, non fu con cessione dei beni ma con garanzia, così corri- 1 160 cpv. n. spondendo alla previsione dell'art. L. F. e non quella del successivo n. 2; sicchè, pur essendo previsto dalla sentenza di omologazione che “le eventuali cessioni riguardanti i beni posti a garanzia del concordato vengano eseguite, sotto la diretta sorveglianza, vigilanza e direzione del giudice delegato, dal commissario giudiziale che, all'occorrenza, rivestirà anche il ruolo di liquidatore" la procedura restò nell'area del concordato remissorio con garanzia, tant'è che la 4 liquidazione dei beni fu prevista come eventuale, al contrario di quanto si verifica con il concordato con cessione, in cui la esdebitazione del proponente passa necessariamente attraverso la vendita dei suoi beni. Per l'effetto non trova ragione di essere applicato l'art. 182 L.F., il quale dispone che il tribunale nomini con la sentenza di omologazione uno o più liquidatori e determini le modalità della liquidazione. Ciò posto, l'incarico di liquidare, proprio per la sua natura eventuale, non appare idoneo а trasformare la proposta concordataria, esso risul- tando finalizzato a far conseguire ai creditori il risultato satisfattivo che era in via principale assicurato dal pagamento cui il debitore si era obbligato, in sostituzione del quale sopperivano i beni mobili e immobili offerti e le garanzie dei terzi, e, per tale evenienza, la vendita diretta di quei beni dagli organi della procedura. Per tale aspetto è inammissibile la censura che già trova ragioni di inammissibilità nella mancata indica- zione delle norme di legge violate, non evincibili neanche dal tenore del mezzo di gravame, essendosi il ricorrente limitato a sostenere il diritto al compenso di liquidatore giudiziale per il fatto di 5 immobili atteso che, una avere venduto alcuni necessità della nomina di un volta esclusa la apposito organo della liquidazione, in difetto delle condizioni di applicabilità dell'art. 182 L.F., il commissario giudiziale non è venuto a cumulare due ruoli, per i quali avrebbe avuto titolo ad un doppio compenso, ma ha aggiunto а quello ordinario suo tipico, di sorveglianza dello adempimento delle obbligazioni concordatarie, la funzione di favorirne in via diretta, e cioè con la propria partecipazione operativa, la riscossione da parte dei creditori concorsuali delle liquidità rinvenibili dal realizzo dei beni offerti in garanzia, a lui stesso affidati;
e per tale effetto il suo diritto al compenso, condizionato nella determinazione del quantum da tale funzione aggiun- tiva, sarebbe venuto a maturare solo all'esito della procedura, con la conseguenza che prima di tale momento ogni pretesa a riguardo è risultata improponibile. Pertanto il provvedimento impugnato, non essen- do decisorio, per aver rimesso alla fase conclusiva del procedimento la determinazione del compenso, non è suscettibile della impugnazione. Ma il ricorso è inammissibile anche sotto un 6 ulteriore profilo. Il tribunale, muovendo dalla considerata incompatibilità di cumulare l'incarico di commissario giudiziale e quello di liquidatore in stessa persona, ha ritenuto che alallacapo commissario non sia stato attribuito il ruolo di liquidatore, ma un compito complementare e stru- e tanto ha mentale alla sua funzione istituzionale, negare un conferimento di affermato proprio per poteri tipicamente liquidatori vi sia stato, ai sensi dell'art. 182 L.F.. Tale statuizione non è stata impugnata, avendo il ricorrente affermato che l'incarico di liquidare "promana direttamente dalla sentenza", che il tribunale "non ha ritenuto ostativa la riunione dei poteri di commissario e liquidatore nella stessa persona", che "la funzione del liquidatore è concettualmente diversa da quella di commissario", che il problema di provvedere al compenso "non si porrebbe se i poteri di liquida- zione fossero stati conferiti ad altra persona"; ed la ha per tali considerazioni concluso che decisione del tribunale è errata, per aver negato il compenso a causa della mancata nomina del terzo. A fronte di tali argomentazioni, la censura appare apodittica ed inutile, essendo inconferenti, quanto pacifiche, le affermazioni poste a sostegno della 7 conclusione, che risulta arbitraria perché non pertinente al decisum, atteso che il tribunale non ha negato il compenso perché ha ritenuto indispensabile la nomina di un liquidatore diverso dal commissario ma perché escluso che la procedura sia stata di concordato con cessione dei beni, per liquidazione è indispensabile, ha la quale la sostanzialmente rilevato che se una procedura siffatta fosse stata proposta ed omologata non si sarebbero potuti concentrare in una sola persona i due ruoli, in quanto incompatibili, e da questa premessa e dal rilievo che la vendita dei beni cfferti in garanzia - e non ceduti alla massa dei - tanto che quel compito creditori era eventuale era "sussidiario, complementare, strumentale rispetto ai poteri attribuiti in via generale dalla legge fallimentare al commissario giudiziale" - ha desunto che era mancato il presupposto previsto dall'art. 182 L.F. per il compenso invocato e cioè, prima ancora che la nomina, la funzione del liquidatore, che nella cessione dei beni ha un rilievo centrale а causa degli ampi poteri che la figura assume per il soddisfacimento dei creditori. Conseguentemente il fatto che sia mancata una specifica censura al punto della decisione che ha 8 escluso la duplicità delle funzioni, nel senso e per le ipotesi concepite dalla legge fallimentare e in quel senso considerate giustificatrici di un compenso distinto e cumulabile, il ricorso è inam- missibile, limitato come è ad una pretesa che trova fondamento nella vendita dei beni, al di fuori di supporti normativi nemmeno richiamanti. Nulla Va disposto in ordine alle spese processuali, non avendo la società in concordato presentato difese.
P.Q.M.
baca! La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 310000 Roma 24 ottobre 2000 Il Presidente 1097 224 18 Il Relatore Su n 4567 30,97 38.67 600 IA R 1 E 164,10 L 0 L E 0 C 2 N A B C E IL CANCELLIERE F IN 7 A Maris Di Nurzg T обно A 2 E IT R S IE Fanie O zzo P L E L ggi, г D E u о C i N к N O A D о ria C гдз a M CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 5.6.2011 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 19161 versate € 16610 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 9