Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B 02 949 /0.1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO ALIA LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. De Musis Rosario Presidente R.G.N. 851/98 Dott. Maiorano Francesco Antonio Consigliere Dott. Capitanio Natale Cron.Consigliere 6197 Dott. Picone Pasquale Consigliere Rep. Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore Ud. 14/12/00 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da NN EL elettivamente domiciliata in Roma Via delle Milizie n.38, presso lo studio dell'avv. Giovanni Angelozzi che la rappresenta e difende, giusta procura a margine al ricorso. - ricorrente
contro
INPS, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via della Frezza 17, con gli avvocati Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabrielle Pescosolido che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente 5466 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12662 del 27/6/1997 RG 28303/1990 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2000 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Carlo De Angelis Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma, depositato il 23/5/1990, VI NI chiedeva la condanna dell'IN ad integrarle al minimo la pensione di reversibilità di cui era titolare. Il Pretore, con provvedimento adottato con la forma della ordinanza, dichiarava la inefficacia del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di 20 giorni, indicato nel provvedimento pretorile di fissazione dell'udienza. Avverso tale provvedimento la NI proponeva appello. K Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, ha la inammissibilità dell'appello.dichiarato A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato che, in assenza di notifica (e la notifica oltre il termine ritenuto perentorio dal Pretore deve considerarsi inesistente), il rapporto processuale non può instaurarsi. Di conseguenza il giudice, non essendo ancora investito della potestas decidendi, non può che emettere provvedimenti di natura ordinatoria. Pertanto il provvedimento del Pretore va inteso come ordinanza priva di contenuto decisorio, e dunque non impugnabile con l'appello, ma solo revocabile da parte dello stesso giudice che lo ha emesso. 3 Avverso tale pronuncia VI NI propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'IN resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso VI NI, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 131, 132 e 134 cpc, sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento del Pretore andrebbe considerato come ordinanza, priva di contenuto decisorio, osservando che detto provvedimento si concretizza in una pronuncia su un presupposto processuale -la regolare costituzione del contraddittorio- idonea a definire ed esaurire il giudizio, per cui ad esso deve necessariamente riconoscersi natura di sentenza. Il ricorso è fondato. Deve innanzitutto rilevarsi la erroneità della premessa da cui muove il Tribunale circa la individuazione del momento in cui si determina la pendenza della lite. Infatti, (come è stato osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte -Cass. S.U. n. 4676/1992- e dalla successiva giurisprudenza -fra cui Cass. n. 4236/1996; Cass. n. 4904/1998-) mentre nel giudizio con rito ordinario che si introduce con citazione, il rapporto processuale, per sua natura trilatero, si instaura già nel momento in cui, mediante la notifica della citazione, entrano in rapporto due dei tre protagonisti del processo, in base alla stessa ratio deve affermarsi che nel rito del lavoro, nel quale la domanda si propone con ricorso, la pendenza della lite si determina con il deposito dello stesso, realizzandosi in tale momento il contatto della parte con il giudice, e dunque l'instaurazione del rapporto fra due dei tre soggetti fra i quali si svolge il processo. come Ki Ciò premesso, al fine della qualificazione ordinanza o come sentenza di un provvedimento del giudice civile è necessario ricorrere al criterio del contenuto del provvedimento e verificarne la sussimibilità O meno in una delle fattispecie legali previste dall'art 279 cpc. Ne consegue che il provvedimento con il quale, nell'ambito del processo, il giudice decida una questione pregiudiziale, quale la regolare costituzione del contraddittorio, affermando la inefficacia del necessariamente essere qualificato ricorso, deve come sentenza, trattandosi di statuizione idonea a definire il giudizio ai sensi dell'art 279, 2° comma, n. 4, cpc, a nulla rilevando la diversa qualificazione adottata dal giudice. (Cass. n. 9288/1995; Cass. n.5640/1998). Il ricorso merita dunque accoglimento. La sentenza impugnata va pertanto cassata, e la esame, alla Corte dicausa rinviata, per nuovo Appello di Roma, che si atterrà ai richiamati principi di diritto. Il Giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. POM Accoglie il ricorso;
Cassa la impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, anche per la regolamentazione delle spese. Così deciso in Roma, il 14/12/2000 Il Presidente Il Consigliere estensore l Rosario De Musis Raffaele Di Lella ith Ropucis be Munis Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1-MAR-2001- IL CANCELLEREPhil 6