Sentenza 26 maggio 2017
Massime • 1
In tema di permesso di necessità, la nascita di un figlio costituisce "evento familiare di particolare gravità" che, a norma dell'art. 30, comma 2, ord. pen. legittima la concessione del beneficio, in quanto trattasi di episodio eccezionale ed insostituibile nell'esperienza di vita dell'interessato.
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- 1. L’ergastolano ha il permesso di assistere la moglie per la nascita del figlioAvv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 48424/17 ha chiarito che l'ergastolano ha il permesso di stare accanto alla moglie in occasione della nascita del figlio. Il caso specifico riguarda un'ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo che P. G., ergastolano, ha presentato contro il diniego del Tribunale del permesso di far visita alla moglie in occasione della nascita del figlio. Il Tribunale aveva negato il permesso, constatando che “pur non avendo il permesso richiesto dal detenuto natura di trattamento penitenziario, ma quella di rimedio eccezionale destinato a fronteggiare eventi familiari di particolare gravità, […] la nascita di un figlio …
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Truffa online e PostePay: quando e dove si consuma il reato? Elementi di criticità sulla perizia psicologica nel processo penale Un tema tutt'ora dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza è quello dell'ammissibilità della “perizia psicologica” nel processo penale. Oggi si ritiene che essa possa essere utilizzata “contro” l'imputato, perciò non si ammette. Al contrario, la deposizione della persona offesa dovrà essere sottoposta ad una ferma indagine relativa alla sua credibilità. Per perizia psicologica si […] L'ergastolano ha il permesso di assistere la moglie per la nascita del figlio La Corte di Cassazione con la sentenza n. 48424/17 ha chiarito che l'ergastolano ha il permesso …
Leggi di più… - 3. G. Pacifico | La concessione del permesso di necessità in caso di malattia famigliare cronicahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. Sez. I, sent. 5 febbraio 2026 (dep. 19 marzo 2026), n. 10528, Pres. De Marzo, Est. Curami Leggi la sentenza 1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 24 giugno 2024, accoglieva il reclamo proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva accordato al detenuto il permesso di necessità ex art. 30 ord. penit., per consentirgli di far visita alla nipote, affetta da grave politrauma a causa di incidente stradale occorso nel 2021. Il Tribunale, riconosciuta la gravità dell'evento, ne escludeva l'eccezionalità, attesa la cronicità della malattia – ormai destinata a permanere nel tempo – e la conseguente …
Leggi di più… - 4. Cass. Pen., Sez. I, 01 febbraio 2022, n. 3609, sulla concessione del permesso ex art. 30 O.P. al detenuto padre di figlia affetta da disabilità.Francesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
La massima. “Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, Ord. pen., devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare” (Cass. Pen., Sez. I, 01.02.2022, n. 3609). Il caso. La sentenza origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore del detenuto contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza la quale aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza con il quale era stata negata la richiesta di permesso di necessità, ex art. 30 O.P., proposto dall'istante al fine di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2017, n. 48424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48424 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2017 |
Testo completo
48424-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/05/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI -Presidente.- Sent. n. sez. 1960/2017 VINCENZO SIANI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ENRICO US SANDRINI - N.42741/2016 STEFANO APRILE ASSUNTA COCOMELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE US nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 23/09/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO US SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG he ho chinto il no del ri corsoгориво RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da ON PP, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per reati ostativi dei benefici penitenziari ex art.
4-bis ord.pen., avverso il provvedimento di diniego di permesso di necessità ex art. 30 ord.pen. emesso dal magistrato di sorveglianza in sede con riguardo all'istanza del ON di fare visita e stare vicino alla moglie in occasione della nascita del figlio, avvenuta a seguito di fecondazione assistita;
il Tribunale rilevava che - pur non avendo il permesso richiesto dal detenuto natura di trattamento penitenziario, ma quella di rimedio eccezionale destinato a fronteggiare eventi familiari di particolare gravità, così da non trovare una preclusione assoluta nei titoli di reato in espiazione da parte del condannato - la nascita di un figlio non costituiva evento irripetibile della vita familiare, idoneo a integrare la particolare gravità postulata dall'art. 30 ord.pen., potendo in ogni caso il detenuto incontrare sia il figlio neonato che la moglie in sede di colloqui visivi presso l'istituto penitenziario di appartenenza, negli appositi spazi messi a disposizione.
2. Avverso l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione ON PP con due distinti atti di impugnazione, l'uno proposto personalmente e l'altro a mezzo del difensore.
2.1. Il ricorso personale del condannato deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 30, 30-bis, 70 e segg. ord.pen.; lamenta la violazione dei presupposti previsti dalla legge per la concessione del permesso c.d. di necessità.
2.2. Il ricorso proposto dal difensore del ON lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 30 ord.pen., censurando la subordinazione della concedibilità del permesso al verificarsi di un evento di esclusiva natura negativa o irripetibile, anziché al suo carattere importante e particolarmente significativo nella vita della persona.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
2. L'art. 30 comma 2 ord.pen. prevede la possibilità eccezionale di concedere ai detenuti (e agli internati) permesso di uscire dal carcere, con le necessarie cautele esecutive, per “eventi familiari di particolare gravità", analogamente a quanto stabilito dal comma 1 della medesima norma per il caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del soggetto interessato. In sede di elaborazione giurisprudenziale del portato della norma, questa Corte ha affermato, con orientamento al quale deve essere data continuità, che i سا 1 requisiti della particolare gravità dell'evento giustificativo e della sua correlazione con la vita familiare, indispensabili per la concessione del permesso, devono essere verificati con riguardo alla capacità dell'evento stesso - da intendersi nella sua accezione di fatto storico specifico e ben individuato di incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto, senza che debba trattarsi necessariamente di un evento luttuoso ° drammatico: assume, invece, importanza decisiva la sua natura di evento inusuale e del tutto al di fuori della quotidianità, sia per il suo intrinseco rilievo fattuale, sia per la sua incidenza nella vita del detenuto e nell'esperienza umana della detenzione carceraria (Sez. 1 n. 15953 del 27/11/2015, Rv. 267210). In particolare, e in coerenza con la funzione rieducativa della pena e con le esigenze di rango costituzionale di umanizzazione della stessa (art. 27 terzo comma Cost.), è stata ritenuta l'incidenza rilevantissima, se non addirittura decisiva, che devono assumere il contatto coi familiari e il ruolo della famiglia nel contesto interpretativo dei requisiti - come sopra individuati caratterizzanti l'evento che legittima la concessione del permesso c.d. di necessità (Sez. 1 n. 52820 dell'11/10/2016, in motivazione).
3. Nel caso di specie, la motivazione con cui l'ordinanza impugnata ha confermato il diniego del permesso richiesto dal ricorrente non si è confrontata in modo coerente e giuridicamente corretto coi principi di diritto sopra enunciati. L'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la nascita di un figlio non costituisce, per il genitore, un evento (necessariamente) irripetibile potrebbe anche apparire fondata dal punto di vista strettamente naturalistico, ma non è condivisibile sotto il profilo - che assume rilevanza dirimente agli effetti della valutazione da compiersi ex art. 30 ord.pen. della sua concreta incidenza - sull'esperienza umana del genitore interessato, per il quale la nascita di ciascun figlio rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nella sua esperienza di vita. Non può negarsi, del pari, la natura fortemente coinvolgente dell'evento-parto in sé, anche se destinato ad avvenire con metodi naturali, sotto il profilo della intensità emotiva che normalmente caratterizza la partecipazione del padre alla nascita di un figlio, anche sotto il profilo della preoccupazione contestuale per la salute tanto della madre quanto del bambino, concorrendo a conferire quel carattere di eccezionalità e di inusualità che concretizza la particolare gravità dell'evento familiare postulata dall'art. 30 comma 2 ord.pen.: anche di tale fondamentale elemento di valutazione il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto adeguato conto, nel giudizio che ha escluso l'importanza, nell'esperienza umana del genitore detenuto, della partecipazione personale e diretta all'evento della سامة nascita del figlio, che non appare surrogabile dalla possibilità assicurata 2 dall'ordinamento penitenziario di ricevere la visita in carcere del neonato e della madre in un momento successivo.
4. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che si atterrà ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 26/05/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico PP Sandrini M.Stefania Di Tomassi دسمان Comon DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 OTT 2017 E M E CANCELLIBRE R P S U S E Pietro Di Med T R O O N E C 3