Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2001, n. 7002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7002 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
7 00 2 /0 1 REPUBBLICA ITALIA OPOLOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Слои 16145 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati 21/12/00 Vel Dott. Rafaele CORONA - Presidente Rep 2518 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Alfredo MENSITIERI 66 UFFICIO COPIE Dott. Giandonato NAPOLETANO 66 Richieste cocia studio IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente dal Sig. 3000 per diritti L 23. MAG, 2001 SENTENZA CANCELLIERE sul ricorso iscritto al n. 5213/99 R. G. proposto ORGETTO: CONTRA770 N da AV TA TI NI e TI DO, elettivamente LIRE 3000 CANCELLERIA domiciliati in Roma, Via Lutezia n. 8, presso lo studio dell'Avv. Irene Natellis, difesi dall'Avv. Silvio Marotti in virtù di procura speciale a margine del ricorso, CG513100 ricorrenti
contro
RR SA, intimata per la cassazione della sentenza 13 novembre 1997-21 gennaio 1998 n. 2137100 AND 147/98 della Corte d'appello di Napoli. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 21 dicembre 2000, dal cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per i ricorrenti, l'Avv. Silvio Marotti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel gennaio del 1986 NI e DO PE convennero in giudizio SA RR davanti al Tribunale di Avellino per l'annullamento, ex art. 428 cod. civ., dell'atto per notaioottenere Des Loges in data 5.6.1984 con il quale il loro defunto genitore IN PE aveva alienato, per il prezzo di £ 30.000.000, alla predetta, moglie del suo figliastro IC SA, un appartamento di quattro vani ed accessori in Contrada S. Tommaso n. 83 di Avellino, o, in subordine, per sentir dichiarare che la vendita in parola dissimulava una donazione, per interposta persona, a favore del sunnominato SA. Dedussero, all'uopo, che la RR non aveva mai versato il corrispettivo, in quanto le sue condizioni economiche non glielo consentivano, che il venditore, titolare di una pensione di vecchiaia e di un libretto postale per £ 10.000.000, non aveva alcun bisogno di vendere l'immobile ed aveva compiuto l'atto negoziale nei pochi giorni 2 in cui il figliastro lo aveva ospitato a casa sua dopo averlo prelevato dall'Ospedale Civile di Avellino, dove egli si trovava ricoverato in preda ad un male incurabile e ad una galoppante arteriosclerosi che lo rendeva incapace di intendere e di volere. Con sentenza del 17.4.1993 il Tribunale, nella resistenza della convenuta, rigettò le domande e tale decisione, impugnata dai soccombenti, ha trovato integrale conferma in quella, come precisata in epigrafe, della Corte d'appello di Napoli la quale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha osservato: che non vi era prova del fatto che IN PE, al momento della stipulazione, avvenuta davanti a un notaio, fosse affetto da qualche perturbamento psichico, anche se transitorio, tale da escludere o da menomare gravemente le sue facoltà intellettive e da impedirgli, quindi, una seria valutazione dell'atto che andava a compiere;
che del pari mancava ogni prova della dedotta simulazione, essendo del tutto insufficienti, all'uopo, gli elementi allegati a sostegno della stessa. Ricorrono per cassazione NI e DO PE sulla base di un solo motivo, mentre nessuna attività difensiva viene svolta in questa sede dalla RR. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di ricorso - intitolato testualmente "violazione art. 360 nn. 3/5 in relazione agli artt. 1376 cod. civ. 1325 ex art. 1418 c.c." si rimprovera alla Corte napoletana di avere 3 interpretato “in forma apodittica” le risultanze della prova testimoniale e di avere obliterato il pacifico dato di fatto che IN PE, ultraottantenne, già ricoverato in ospedale per arteriosclerosi e tumore alla prostata, era stato prelevato dal nosocomio per qualche giorno, condotto presso un notaio dal figliastro e dalla di lui moglie e indotto, mentre era incapace di intendere e di volere, a vendere l'appartamento a quest'ultima senza ricevere alcun corrispettivo. Si deduce al riguardo che erroneamente è stato ritenuto, in base alla deposizione del teste NI MI, che il vecchio avesse avuto sprazzi di lucidità mentale e che durante uno di questi avesse alienato l'immobile, poiché tale circostanza andava rigorosamente provata dalla RR, magari mediante escussione del notaio rogante il quale era venuto meno all'obbligo di porre in evidenza nell'atto le condizioni intellettive e volitive del venditore;
in ogni caso, una temporanea lucidità di mente era inidonea a stipulare contratti di trasferimento immobiliare, né, d'altra parte, si era potuto dimostrare l'avvenuto pagamento del prezzo di £ 30.000.000 da parte dell'acquirente, il che "evidenzia una donazione che, valida per un terzo a favore della donataria, determina la legittima a favore degli eredi diretti di PE IN". Si conclude che, avendo i giudici di merito travisato i fatti e deciso apoditticamente con interpretazione errata delle risultanze della prova per testi, senza neppure utilizzare la possibilità di un giuramento suppletorio sull'effettivo pagamento del prezzo, si impone la necessità di annullare la sentenza impugnata “al fine di consentire la possibilità di espletare il giuramento decisorio che i ricorrenti intendono deferire ovvero omesso pagamento del prezzo del sull'effettivo compravenduto". Le censure sono da disattendere, consistendo esse in pure e semplici critiche alle scelte e alle valutazioni probatorie appartenenti alla sfera di insindacabilità del giudizio di merito, scelte e valutazioni che nella gravata sentenza appaiono sorrette da un iter argomentativo esauriente ed immune da vizi logici, saldamente ancorato, com'è, sia per quanto riguarda il tema della capacità naturale di IN PE, sia per quanto attiene al punto della simulazione, ad una minuziosa ed attenta disamina delle varie deposizioni testimoniali, considerate nei loro contenuti e nella loro attendibilità soggettiva ed oggettiva. A fronte di ciò, le denunziate violazioni di legge, riferite agli artt. 1325, 1376 e 1418 cod. civ. in materia di contratto e di nullità del medesimo, sono chiaramente pretestuose e non pertinenti, come è reso evidente dalla loro genericità, cioè dall'assoluta mancanza di indicazioni in ordine alla effettiva consistenza di esse. Quanto ai lamentati vizi di motivazione, essi si risolvono nella inammissibile pretesa che venisse dato rilievo, ai fini del giudizio sulla capacità d'intendere e di volere del defunto PE, a certe fonti probatorie piuttosto che ad altre o addirittura a testimonianze mai 5 richieste ed acquisite, come quella che sarebbe potuta provenire dal notaio rogante, o che fosse deferito giuramento suppletorio sul punto dell'effettivo pagamento del prezzo della compravendita, per altro senza che si faccia il minimo accenno alle ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice a disporre tale mezzo integrativo di prova, nonché nella inopinata dichiarazione di voler deferire a controparte, sul punto suddetto, un giuramento decisorio mai deferito nei pregressi gradi di merito. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento in assenza di attività difensive da parte dell'intimata.
P. Q. M.
LA CORTE 10000 Rigetta il ricorso. 290000 Così deciso in Roma il 21 dicembre 2000. IL PRESIDENTE senome CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri Agenzia delle Entrate 2001 Ufficio di Roma 138.10 KAD Iscritto a Art. 1. ка 6