Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10714
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Sentenza 22 luglio 2002

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La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai fini dell'attribuzione, in caso di riduzione della stessa a meno di un terzo, dell'assenso di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato e, inoltre, quegli altri lavori che l'assicurato, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute; in tale accertamento il giudice del merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado (e poste a fondamento della sentenza impugnata), ma deve dare adeguata motivazione del suo diverso convincimento, mediante l'enunciazione degli elementi di valutazione specificamente seguiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10714
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10714
    Data del deposito : 22 luglio 2002

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