Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai fini dell'attribuzione, in caso di riduzione della stessa a meno di un terzo, dell'assenso di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato e, inoltre, quegli altri lavori che l'assicurato, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute; in tale accertamento il giudice del merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado (e poste a fondamento della sentenza impugnata), ma deve dare adeguata motivazione del suo diverso convincimento, mediante l'enunciazione degli elementi di valutazione specificamente seguiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10714 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI EN, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, e da ultimo presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1593/99 del Tribunale di BARI, depositata il 06/08/99 R.G.N. 1857/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15 settembre 1995 ME SC chiedeva al Pretore di Bari la- condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno di invalidità, negato in sede amministrativa. Espletata consulenza tecnica, con sentenza del 9 giugno 1997 il Pretore accoglieva la domanda. L'appello dell'Istituto previdenziale, che si doleva della mancata valutazione delle controdeduzioni avanzate avverso la consulenza tecnica, veniva accolto dal Tribunale di Bari con sentenza del 3 giugno/6 agosto 1999. I giudici di secondo grado non condividevano le conclusioni del CTU nominato dal Pretore, osservando che erroneamente il CTU aveva valutato la capacità di lavoro del ricorrente con riferimento alla attività di operaio edile.
Ritenevano che la capacità lavorativa da valutare fosse, invece, quella generica;
e che l'assicurato, in considerazione delle modeste patologie da cui era affetto, potesse svolgere lavori anche medio pesanti e comunque compatibili con le sue condizioni di salute. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, ME SC.
L'INPS ha depositato solo procura.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Deduce che il Tribunale ha errato nel far riferimento alla capacità di lavoro generica, piuttosto che a quella specifica. Assume che l'art. 1 della legge citata individua un criterio di valutazione diverso dai due citati dai giudici di appello: la capacità attitudinale.
Sostiene che a quest'ultimo criterio si era rifatto il consulente tecnico.
Rileva ancora, che il Tribunale si è discostato dalle conclusioni del CTU senza alcuna motivazione.
Il ricorso è fondato.
L'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 dispone, al primo comma, che si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
Questa Corte ha chiarito che la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato va effettuata con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall'assicurato, per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa dei precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 (v., fra le tante, Cass., 27 febbraio 1990 n. 1525; 6 marzo 1992 n. 2739; 20 giugno 1994 n. 5934; 9 marzo 2001 n. 3519). Nella fattispecie in esame, i giudici di appello, dopo aver riportato le considerazioni medico legali del CTU sulle malattie riscontrate nell'assicurato (deficit dell'apparato osteoarticolare di media entità, funzionalità del rachide ridotta del 50%, lombosciatalgia con riduzione della massa muscolare dell'arto inferiore- sinistro e cospicua riduzione di movimenti angolari dell'articolazione coxo-femorale, esiti di intervento chirurgico a livello gastrico, con necessità di non utilizzare, o utilizzare a bassi dosaggi, farmaci antiinfiammatori ed analgesici utili a controllare la sintomatologia dolorosa derivante dalla situazione del rachide, uso di busto ortopedico in tela armata) si sono discostati dalle conclusioni dello stesso, riferite alle attitudini lavorative di operaio edile, affermando che la capacità di lavoro da valutare è quella generica e che "deve ritenersi, alla luce delle modeste patologie da cui è affetto l'appellato, che egli possa svolgere lavori anche medio-pesanti e comunque compatibili con le sue condizioni di salute".
La sentenza, in tal modo, da un lato ignora le attitudini dell'assicurato, facendo riferimento ad una capacità lavorativa generica, senza altre connotazioni, e, dall'altro, afferma, senza alcuna motivazione, la modestia delle patologie e la possibilità di svolgere lavori anche medio-pesanti, nonostante una sofferenza osteo- articolare e neurologica del rachide con limitazioni funzionali di rilievo, dimostrate dalla condizione ipotrofica ed ipotonica dell'arto inferiore sinistro e dalla riconosciuta necessità dell'uso di un busto ortopedico in tela armata, nel tentativo di ridurre i movimenti comprimenti.
Sussistono, quindi, la violazione di legge ed il vizio di motivazione denunciati.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Lecce.
Il giudice di rinvio, al quale si rimette anche la decisione delle spese di questo giudizio di legittimità, si atterrà al presente principio di diritto:
"La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini dell'attribuzione, in caso di riduzione della stessa a meno di un terzo, dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato e, inoltre, quegli altri lavori che l'assicurato, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere, senza esporre, nell'uno o negli altri, ad ulteriore danno la propria salute.
Il giudice del merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado (e poste a fondamento della sentenza impugnata), ma deve dare adeguata motivazione del suo diverso convincimento, mediante l'enunciazione degli elementi di valutazione specificamente seguiti".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002