Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2004, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA ME, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIOVANNI BEATRICE con studio in AIROLA (BN) 2^ TRAVERSA VIA LAVATOIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AMBRA ASSIC IN LCA, in liquidazione coatta amm.va in persona del Commissario Liquidatore Rag. Francesco Corrado, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO DI PIETROPAOLO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati ANGELO DEL BORRELLO, NICOLA GUASTADISEGNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LO RO, LE GENERALI ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 522/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione 4^ Civile, emessa l'01/03/00 e depositata il 09/03/00 (R.G. 3316/98);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/10/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Giovanni BEATRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 17.10.89 PO BA conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Benevento, LO ES, Ambra Ass.ne in L.C.A., in persona del Commissario liquidatore, e Le Generali Ass.ni spa, quale impresa designata per la Regione Campana dal F.G.V.S, per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni riportati nel sinistro stradale verificatosi il 24.9.88 in Rotondi, quadrivio di via Caudina, allorché procedendo a bordo della sua Vespa 50 veniva investito dall'auto condotta dal LO e assicurata con l' Ambra, deducendo che a seguito del sinistro il ciclomotore aveva riportato danni ed egli lesioni personali gravissime dei convenuti si costituiva in giudizio solo la compagnia di assicurazione che contestava l'avverso dedotto e chiedeva il rigetto dalle domanda attorea.
Il Tribunale adito con sentenza 20.10.98, depositata il 10.11.98, rigettava la domanda attrice e condannava l'attore alle spese di giudizio.
Proponeva appello l'attore, deducendo l'erronea valutazione della prova in ordine alla dinamica del sinistro, avendo il Tribunale dato rilievo solo al rapporto dei Carabinieri e trascurato il certificato rilasciato dal Comune di Rotondi e la testimonianza del teste Mazzariello.
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 522/2000,depositata il 9.3.00, rigettava il gravame, aggravando l'appellante delle ulteriori spese del grado.
Per la cassazione della decisione ricorre il PO esponendo due motivi, cui resiste l' Ambra con controricorso.
MOTIVI DALLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso,deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. in relazione agli artt. 2697-2700 c.c. e 115 - cpc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha dato credito al verbale dei carabinieri circa l'ubicazione del segnale di stop e disatteso il certificato del Comune di Rotondi, pervenendo così alla conclusione che, essendo il segnale di stop situato sulla strada da cui proveniva il PO (via Caudina) e non sulla via Circumvallazione di percorrenza dell'auto del LO, il sinistro s'era verificato per colpa esclusiva del PO che non si era fermato allo stop, omettendo di dare la precedenza al veicolo del convenuto. Si sostiene, in fatto, che i carabinieri giunsero sul posto quando i mezzi coinvolti nel sinistro erano già stati rimossi e si limitarono ad inserire a verbale quello che ebbe loro a riferire il LO circa la provenienza dei due veicoli, senza provvedere alla riproduzione grafica della posizione di marcia dei due veicoli. Si sostiene, in diritto, che il particolare valore probatorio da cui è assistito l'atto pubblico non preclude, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'indagine su circostanze e fatti che nello stesso atto non risultino ne' positivamente ne' negativamente acquisiti (Cass. 2334/79). Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cpc in relazione agli artt. 115, 356 cpc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 cpc, si censura la sentenza impugnata per la mancata ammissione in grado d'appello dell'interrogatorio formale del LO e della prova per testi su circostanze inerenti al sinistro e si sostiene che il mancato accoglimento di dette richieste istruttorie urta con l'orientamento della Suprema Corte che ha sempre ritenuto ammissibili i mezzi istruttori idonei e concreti per la definizione della vertenza.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, avendo i medesimi la stessa estrazione concettuale, e rigettati perché infondati.
Ed invero, la Corte di merito ha fatto buon governo del materiale probatorio acquisito, dando il giusto rilievo al contenuto del verbale redatto dai carabinieri sulla circostanze di fatto del sinistro e, in particolare, all'indicazione della strada su cui si trovava posizionato il segnale di stop trattandosi di una circostanza di fatto direttamente accertata dai carabinieri, la medesima poteva essere messa in discussione solo con la querela di falso e nell'ambito del relativo giudizio avrebbero potuto trovare ingresso quei mezzi di prova che il ricorrente si è ostinato a chiedere nel giudizio d'appello.
Correttamente è stato osservato che a contrastare il valore probatorio di tale documento non può valere la certificazione fatta dal sindaco sulla base di non precisati elementi informativi e, per giunta,redatta a distanza di circa otto anni dalla data del sinistro. Parimenti è a dirsi in ordine al giudizio negativo espresso dalla Corte di merito in ordine alla prova che il LO viaggiasse a velocità eccessiva, essendo stato giustamente evidenziato che tale circostanza non è affatto emersa in corso di causa e che nemmeno l'unico teste escusso sulla dinamica del sinistro l'ha potuta confermare, in quanto sopraggiunto dopo che il fatto s'era verificato.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione in favore di Ambra Ass.ni spa, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione in favore di Ambra spa in L.C.A.,che liquida in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004