Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA NA ER, difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Cataldo M. De Benedictis e Roberto Allegra con domicilio eletto in Roma, via Valadier n. 53/5.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del legale rapp.te p.t., difeso - giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso - dagli avv.ti Alessandro Riccio, Michele Di Lullo e Nicola Valente, con domicilio eletto in Roma, via della Frezza n. 17.
- resistente con sola procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n 34988/00 in data 11 febbraio/8 novembre 2000 (R.G. 94329/94). Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 7 luglio 2003 dal Cons. Relatore Dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, in sede di appello, con la sentenza qui impugnata e meglio in epigrafe specificata, ha ritenuto che, al fine della liquidazione di interessi e rivalutazione sui ratei di pensione corrisposti in ritardo all'odierna parte ricorrente, debba essere preso in considerazione esclusivamente il periodo decorrente dal 121 giorno successivo, non alla data di presentazione della domanda di pensione al competente ente previdenziale dell'ex Repubblica Iugoslava, ma alla data in cui quest'ultimo aveva trasmesso all'INPS la domanda medesima, in applicazione della Convenzione italo- jugoslava del 14.11.1957 ratificata con legge 11.6.1960, n. 885. In applicazione di questo criterio, ha quantificato in misura minore, rispetto a quella stabilita dal primo giudice, le somme dovute dall'INPS per i suindicati titoli.
Il giudice del gravame ha osservato, in particolare, che la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, nell'estendere ai crediti previdenziali la disciplina dell'art. 429 c.p.c., non ha ricalcato integralmente la regola della rivalutazione automatica, ma, tenuto conto delle esigenze organizzative e di gestione degli enti pubblici previdenziali, ha collegato l'obbligazione per gli interessi e la rivalutazione monetaria al sorgere di condizioni legali di responsabilità dell'Istituto, cioè ad un comportamento colposo secondo le regole generali stabilite dall'art. 1218 e segg. c.c.. Ha, pertanto, rilevato che nella specie sino alla trasmissione della domanda da parte dell'ente previdenziale estero, non potevano sorgere le suddette condizioni legali di responsabilità dell'Istituto italiano, che non era neppure a conoscenza della presentazione della domanda.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre, sulla base di due motivi di censura, la parte privata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si denunciano errori di diritto e, in particolare, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la decorrenza degli accessori del credito previdenziale, compiutosi lo spatium deliberandi di centoventi giorni dalla domanda amministrativa, indipendentemente dalla colpa del soggetto obbligato. Si osserva, poi, che da tutta la normativa della Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dell'Accordo amministrativo in data 10 ottobre 1958 si ricava il principio dell'equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'ente assicuratore estero o italiano. Si sostiene, infine, che solo l'art. 3, comma 17^, della legge n. 335 del 1995 ha innovato nella materia, disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla data del ricevimento in Italia della domanda e così confermando che in precedenza vigeva la norma contraria. Con il secondo motivo - denunciandosi, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione - si lamenta che il Tribunale
abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'INPS quella indicata da tale Istituto, in quanto non contestata dal pensionato. In tal modo il giudice d'appello sarebbe incorso in un duplice errore: in primo luogo, non tenendo conto che l'INPS non aveva prodotto alcun documento ufficiale comprovante la data di ricevimento della domanda;
in secondo luogo, addossando al pensionato l'onere di provare un tatto impeditivo o modificativo del proprio diritto, che gravava invece sull'Istituto previdenziale. Si censura, infine, la sentenza per aver immotivatamente ritenuto attendibili i conteggi prodotti dall'INPS (già inficiati dall'assunzione della data di ricezione della domanda indicata dall'Istituto). Il primo motivo di ricorso è fondato.
La tesi del Tribunale, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali non possa prescindere dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore, è erronea ed in contrasto con consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732, 2 marzo 1998 n. 2280, 14 agosto 1999 n. 8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 n. 13386 e 14 dicembre 2000 n. 15776). Invero, con la citata pronuncia, il Giudice delle leggi, sul rilievo dell'irragionevole disparità di trattamento dei crediti previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adeguare i primi ai secondi, stabilendo anche per i crediti previdenziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa) degli accessori predetti, con la sola differenza della fissazione del c.d. spatium deliberarteli. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., la necessità della colpa dell'ente previdenziale, cade, evidentemente, il principale sostegno della tesi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'INPS, non essendo ipotizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa. Tuttavia, l'automaticità del decorso degli accessori ai sensi della stessa sentenza costituzionale sopra indicata non costituisce di per sè argomento sufficiente per risolvere la questione in oggetto assegnando rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero.
Rilievo determinante, per la soluzione in tal senso della medesima questione, va invece assegnato, da un lato, all'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n. 855 e, dall'altro, all'art. 3, comma 17^, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
La prima di tali norme prevede che le domande (nonché dichiarazioni, ricorsi e altri documenti) che avrebbero dovuto presentarsi entro un determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti saranno considerate ricevibili se presentate nello stesso termine presso un organismo di assicurazione dell'altro paese e che quest'ultimo organismo deve trasmettere senza indugio tale domanda all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. Da tale norma, nonché dall'art. 30, secondo comma, dell'Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altro Stato. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore secondo la legislazione del rispettivo Stato."), risulta, quindi, che la presentazione della domanda all'organismo estero è parificata a tutti gli effetti alla presentazione della domanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente di darne pronta comunicazione all'altro conseguenze che investono la responsabilità dell'ente previdenziale straniero nei confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato.
La seconda di dette norme (art. 3, comma 17^, della legge n. 335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6^, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.
È quindi corretto, sul piano logico-giuridico, ritenere che, se il legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una norma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione delle domande amministrative di pensione presentate ad enti previdenziali stranieri in forza di convenzioni internazionali, la stessa regola non fosse contenuta nella disciplina previgente e che questa ricollegasse le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della domanda all'ente straniero, indipendentemente dalla data di trasmissione di essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano.
In linea con precedenti decisioni su controversie dall'identica problematica (v, Cass. n. 13386/2000 e n. 15776/2000 già citate, cui adde Cass. 13 dicembre 2000, n. 15698; Id., 13 dicembre 2000, 15697) e non emergendo nuovi profili giuridici o di fatto che suggeriscano una diversa valutandone dei termini della questione, il primo motivo di ricorso, attesa la fondatezza delle censure con esso proposte, deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., essendo a tal fine necessari accertamenti di fatto (in ordine, in particolare, alla data in cui la domanda della parte ricorrente fu presentata all'organismo estero e alla determinazione della somma spettante) per i quali non può farsi riferimento alla sentenza di primo grado, ormai irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla Cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione dell'art. 393 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Accogliendosi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, l'impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, del principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17^, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica iugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero, anziché dal compimento di centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa domanda da parte dell'INPS.
Allo stesso giudice, designato nella Corte d'appello di Perugia (Sezione Lavoro), è altresì rimessa, ai sensi dell'art 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame e per il regolamento delle spese processuali, anche del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004