Sentenza 9 luglio 1998
Massime • 2
Le guardie ecologiche (nella specie, del Parco Ticino della Regione Lombardia), in quanto guardie giurate, essendo per legge addette a prevenire la commissione di illeciti ai beni inerenti alla tutela dell'ambiente, affidati alla loro vigilanza e custodia, nell'ambito dell'esercizio di tale specifica funzione sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti ex artt. 133 e 134 del t.u.l.p.s. cui rimandano per la relativa nomina le leggi n. 105 del 1980 e n. 63 del 1983 della Regione Lombardia. (Fattispecie in tema di violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale).
L'atto arbitrario del pubblico ufficiale considerato dall'art. 4 d. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 non si identifica con un comportamento erroneo o colposo del pubblico ufficiale, bensì con un comportamento che manifesti, per capriccio, malanimo, settarietà, prepotenza, sopruso e altri simili motivi, una deliberata intenzione di eccedere dalle proprie attribuzioni. Occorre inoltre che vi sia uno stretto collegamento causale tra l'atto arbitrario del pubblico ufficiale e la reazione del privato. (Fattispecie di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, in cui la S.C. ha escluso che ricorressero gli estremi di un atto arbitrario nell'accusa -non provata- rivolta dal pubblico ufficiale a persone che avevano lasciato in sosta vietata alcuni ciclomotori di avere a lui sottratto la radio in sua dotazione). (V. Corte Cost., sent. n. 140 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/1998, n. 9722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9722 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 9.7.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 1081
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 13127/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) IA ER, nato a [...] il [...]; 2) DI RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 19-12-1997 della Corte d'Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore avv. Giovanni Marradi, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 19-12-1997, riformando quella del precedente 22 aprile emessa dal Pretore di Abbiategrasso, dichiarava ER IA e RI DI colpevoli del delitto di violenza a pubblico ufficiale (art. 336 C.P.) e il primo anche del delitto di oltraggio (art. 341, 1^ e 4^ co., C.P.) e, in concorso - per entrambi - delle circostanze attenuanti generiche, unificati dalla continuazione i reati addebitati al IA, li condannava a pena ritenuta di giustizia, con i doppi benefici di legge.
I prevenuti, il giorno 20-08-'95, avevano aggredito, con violenza e minaccia, alcune guardie ecologiche del Parco del Ticino, per impedire alle medesime, che erano nell'esercizio delle loro funzioni d'istituto, di rilevare i numeri di targa di alcuni motorini, che erano stati parcheggiati in zona vietata all'accesso di mezzi meccanici, e ciò al fine di redigere - poi - il verbale di accertamento della violazione amministrativa, il IA, inoltre, aveva anche pronunciato frasi offensive all'indirizzo delle dette guardie ecologiche.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, hanno proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione gli imputati e hanno lamentato: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 336 C.P., considerato che non si era dimostrata l'appartenenza dei motorini a loro e che essi non erano tenuti a scoprire le targhe dei detti veicoli, occultate da alcuni indumenti;
2) mancanza di motivazione sulla ricorrenza dell'atto arbitrario del p.u., consistito nell'accusa loro rivolta di essersi impossessati della radio in dotazione delle guardie;
3) erronea applicazione della legge sullo stesso punto di cui al numero precedente;
4) erronea applicazione della legge, in relazione agli episodi di oltraggio ascritti al IA, posto che lo stesso non si era reso conto di essere al cospetto di guardie ecologiche, che non erano in divisa e che non si erano preventivamente qualificate, con l'esibizione de relativo tesserino;
5) erronea applicazione della legge sulla ritenuta qualità di pubblici ufficiali delle guardie ecologiche. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
I ricorsi, in quanto privi di fondamento, vanno rigettati. Ed invero, la sentenza impugnata ha fatto buon governo della legge penale e riposa su un iter motivazionale adeguato e logico;
che si sottrae a qualunque censura di legittimità.
Analizzando i vari motivi di ricorso secondo un ordine logico, osserva riassuntivamente questa Suprema Corte:
a) le guardie ecologiche, in quanto guardie giurate, essendo per legge addette a prevenire la commissione di illeciti ai beni inerenti alla tutela dell'ambiente, affidati alla loro vigilanza o custodia, nell'ambito dell'esercizio di tale specifica funzione, sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti ex art. 133 e 134 TULPS (v. legge Regione Lombardia 105/80 e 63/83 che prevede la relativa riesamina ex art. 133 T.U. cit.);
b) la qualifica di guardie ecologiche rivestita dalle persone, fatte oggetti di aggressione dai prevenuti, fu certamente percepita da costoro, come dimostra, a prescindere da qualunque altra considerazione;
il tenore della frase pronunciata dal IA:
"Ah, siete guardie ecologiche, per me le guardie ecologiche possono andare a fare in c . . .";
c) la condotta violenta e intimidatoria tenuta dai due imputati verso le guardie ecologiche, in base alla puntuale ricostruzione dei fatti operata - con riferimento a precise emergenze processuali - dai Giudici di merito, fu strumentale a impedire ai pubblici ufficiali di attendere ai loro compiti funzionali, tra i quali certamente rientrava quello di rilevare l'infrazione amministrativa conseguente all'introduzione di mezzi meccanici in zona vietata, con l'effetto che non può negarsi la sussistenza del delitto di cui all'art. 336 C.P.;
d) non sono ravvisabili, nella stessa prospettazione fatta dai ricorrenti, gli estremi dell'esimente dell'atto arbitrario (accusa rivolta, nella circostanza, dalla guardia ecologica Galeazzi ai presenti di averle sottratto la radio in sua dotazione), posto che questo non si identifica con un comportamento erroneo o colposo del pubblico ufficiale, bensì con un comportamento che manifesti, per capriccio, malanimo, settarietà, prepotenza, sopruso e altri simili motivi, una deliberata, intenzione di eccedere dalle proprie attribuzioni, senza dire che deve esservi uno stretto collegamento causale tra il presunto atto arbitrario del p.u. e la reazione del privato, collegamento che, nella specie, è stato escluso dalla ricostruzione fattuale, immune da vizi logici, dei giudici di merito. Di diritto, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare, in solido, le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 1998