Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/1998, n. 9722
CASS
Sentenza 9 luglio 1998

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Le guardie ecologiche (nella specie, del Parco Ticino della Regione Lombardia), in quanto guardie giurate, essendo per legge addette a prevenire la commissione di illeciti ai beni inerenti alla tutela dell'ambiente, affidati alla loro vigilanza e custodia, nell'ambito dell'esercizio di tale specifica funzione sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti ex artt. 133 e 134 del t.u.l.p.s. cui rimandano per la relativa nomina le leggi n. 105 del 1980 e n. 63 del 1983 della Regione Lombardia. (Fattispecie in tema di violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale).

L'atto arbitrario del pubblico ufficiale considerato dall'art. 4 d. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 non si identifica con un comportamento erroneo o colposo del pubblico ufficiale, bensì con un comportamento che manifesti, per capriccio, malanimo, settarietà, prepotenza, sopruso e altri simili motivi, una deliberata intenzione di eccedere dalle proprie attribuzioni. Occorre inoltre che vi sia uno stretto collegamento causale tra l'atto arbitrario del pubblico ufficiale e la reazione del privato. (Fattispecie di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, in cui la S.C. ha escluso che ricorressero gli estremi di un atto arbitrario nell'accusa -non provata- rivolta dal pubblico ufficiale a persone che avevano lasciato in sosta vietata alcuni ciclomotori di avere a lui sottratto la radio in sua dotazione). (V. Corte Cost., sent. n. 140 del 1998).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/1998, n. 9722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9722
    Data del deposito : 9 luglio 1998

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