Sentenza 20 novembre 2019
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inammissibilità delle istanze che costituiscono la mera reiterazione di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poiché è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2019, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2019 |
Testo completo
02694-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - GRAZIA LAPALORCIA Sent. n. sez. 1786/2019 -CC 20/11/2019 -· Relatore - LUCA RAMACCI R.G.N. 29756/2019 CLAUDIO CERRONI Motivazione Semplificata AN TA EL GAI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PE NC nato a [...] il [...] PE AR LA nato a [...] il [...] PE PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG nam live del riconse udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4 aprile 2019 ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da NC PE, AR DA PE e OL PE diretta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna emessa dalla medesima Corte d'Appello in data 11 febbraio 1998, irrevocabile 12 aprile 1999. L'ordinanza ha considerato l'istanza quale mera riproposizione di altre identiche, precedentemente avanzate e già decise dalla Corte territoriale con ordinanza di rigetto resa all'udienza del 24 giugno 2016 e di inammissibilità resa all'udienza del 7 ottobre 2016. Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un unico motivo di ricorso, premessa una ricostruzione della vicenda processuale, deducono l'erroneità del provvedimento impugnato, asserendo che la richiesta dichiarata inammissibile allegava circostanze nuove ed ulteriori rispetto alle precedenti, in ragione delle aspettative di diritto di cui sarebbero titolari i ricorrenti, considerando lo stato attuale dell'immobile, deputato ad abitazione principale di tre nuclei familiari, della sanabilità degli interventi e dell'esigenza di rispetto e garanzie delle posizioni di diritto maturate, dovendosi riaffermare il principio di affidamento in sede amministrativa. Insistono, pertanto, per l'accoglimento dei ricorsi. Nella sua requisitoria scritta il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 32 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. L'art. 666 cod. proc. pen. stabilisce, come è noto, che se la richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato. Come si è precisato (Sez. 1, n. 25345 del 19/3/2014, Nozzolino, Rv. 262135) la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.
3. Ciò posto, va osservato che, nel caso di specie, la Corte d'Appello ha rilevato che gli istanti hanno in parte di proposto le stesse argomentazioni già in precedenza valutate e sottoposte anche all'attenzione di questa Corte, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e che i richiami all'art. 173 cod. pen., afferenti all'estinzione dell'ordine di demolizione ed al principio di affidamento, risulterebbero manifestamente infondati, non ricorrendo le condizioni di legge per procedere alla revoca dell'ingiunzione di demolizione e ritenendo pure manifestamente infondato il richiamo a pronunce del Consiglio di Stato che farebbero riferimento a tipologia di abuso minore e non all'ipotesi di abuso essenziale quale quello oggetto dell'istanza. A fronte dei rilievi della Corte territoriale, il ricorso si presenta come connotato da estrema genericità, limitandosi i ricorrenti a sostenere la novità della questione prospettata sostanzialmente sulla base della mera riproposizione della vicenda processuale, di richiami a generali principi giurisprudenziali e riferimenti al fatto che i ricorrenti farebbero affidamento sul positivo esito di un ricorso al TAR avverso una revoca in autotutela della attestazione di concessione edilizia in sanatoria. Quanto a tale ultimo aspetto, va peraltro rilevato che, con ordinanza n. 18\2019 del 12\1\2019, il TAR ha respinto la domanda di sospensione cautelare proposta dai ricorrenti, considerando che le determinazioni adottate dal comune intimato si innestano in una vicenda nella quale è intervenuto un definitivo ordine del Giudice 2 Q penale di demolizione delle opere abusivamente realizzate, in forza di provvedimenti passati in giudicato e che, conseguentemente, i provvedimenti impugnati, coerenti con le determinazioni assunte in sede penale, risultano privi dei profili d'illegittimità indicati in ricorso.
4. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20/11/2019 Il Consigliere EstensoreCongo Este Il Presidente (Grazia LAPALORCIA) (Luca RAMACCI) ле DEPOSITATA IN CANCELLSPAN L 23 GEN 2020 IL CANCILL E ESPERTO Luana M ani 3