Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2019, n. 2694
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Sentenza 20 novembre 2019

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La disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inammissibilità delle istanze che costituiscono la mera reiterazione di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poiché è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2019, n. 2694
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2694
    Data del deposito : 20 novembre 2019

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