Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non costituisce ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, ma rientra nel regime di cui all'art.180 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Di nuovo alle Sezioni Unite il quesito concernente il regime diGiuseppe Centamore · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione che si segnala[1], torna all'attenzione un considerevole nodo problematico sorto già in passato nella prassi giudiziaria: il regime di nullità riferibile all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.). Nello specifico, la questione concerne la riconducibilità del vizio in parola al paradigma delle nullità assolute (art. 179 comma 1 c.p.p.), ovvero alle nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.). Conseguenze sul giudizio a quo a parte, sarebbero notevoli in ogni caso le ricadute che seguirebbero alla scelta dell'una o dell'altra opzione. Ove si ricadesse …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2010, n. 17779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17779 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
O S C U RATA
9 /1 0 proc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il 52 E
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Quento:
☐ disposto dufolo Sesta Penale
☐ a richiesta di parte
✓ imposto dalla legge Udienza Pubblica del 15 aprile 2010
Registro generale 4551/2008 Sentenza n.774
Composta dai Signori
1. Saverio Felice MANNINO Presidente
2. Arturo CORTESE Consigliere
3. Giorgio COLLA Consigliere
4. Anna Maria FAZIO Consigliere
5. Domenico CARCANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da R.E.
き
avverso sentenza della Corte di Appello di Milano resa in data 10 ottobre 2007
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Eugenio Selvaggi che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza resa da quel Tribunale in datano aprile 2005, con cui R.E. era stato dichiarato
Z.F. eresponsabile del delitto di maltrattamenti in danno della convivente condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione : osservava in motivazione che non sussisteva la denunciata nullità ex art. 419 cpp per omesso avviso al difensore della richiesta di rinvio a giudizio, trattandosi di nullità a regime intermedio non tempestivamente eccepita;
escludeva che ricorresse la violazione dell'art.495 comma 2 cp, essendo stato revocato il teste a difesa per la irrilevanza del peso istruttorio della sua eventuale deposizione;
riteneva assolutamente certa la responsabilità dell'appellante, stante le dichiarazioni della p.o. confermate da altri testi e la assoluta fantasiosità della tesi difensiva. Negava che il ricorrente fosse meritevole di un ridimensionamento della pena. Ricorre il R. personalmente e denuncia:
1. violazione di legge per la ritenuta intempestività della eccezione di nullità sollevata ex art.419 cpp;
2. mancanza di motivazione ed illogicità della stessa in ordine alla affermazione di responsabilità con riguardo alla valutazione delle prove assunte e da assumere .
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono palesemente infondati.
1. In ordine alla eccezione procedurale, è da mettere in rilievo che secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di udienza preliminare, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di cui all'art.419 cod.proc.pen. non costituisce ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art.179 cod. proc.pen. bensì rientra nel regime di cui all'art.180 cod.proc.pen.. Ciò in quanto mentre l'udienza preliminare ha funzioni di filtro del rinvio a giudizio, permane invece la primaria importanza del decreto che dispone il giudizio
(art.429 cod.proc.pen.), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell'imputato al dibattimento. Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'art.419 comma 7 cod. proc.pen. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art.429 comma 2 cod.proc.pen.), in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. Pertanto, con riferimento all'art.179 cod. proc.pen., quando la norma parla dell'omessa citazione dell'imputato, essa non può che riferirsi alla notifica del decreto che dispone il giudizio. Al contrario, l'avviso per l'udienza preliminare, pur rientrando tra gli atti che determinano un intervento dell'imputato, non è una citazione, termine per lo più inteso come chiamata in sede dibattimentale, in connessione con il giudizio.
2. In relazione a tale principio, esattamente la Corte ha ritenuto tardiva la eccezione sollevata dal R. dopo avere peraltro, verificato che il difensore di fiducia era stato sostituito da un suo delegato, il che esclude in radice l'ulteriore motivo di nullità, anch'esso O S C U R A T A
comunque infondato, in ordine alla presenza di un difensore di ufficio, il quale ex art. 97 cpp avrebbe potuto comunque, esercitare tutte le facoltà riservate a quello di fiducia.
3. Anche il motivo inerente alla ritenuta responsabilità è da dichiarare inammissibile. Il R. invocando il vizio di motivazione illogica e contraddittoria, in realtà introduce censure assolutamente generiche che non individuano affatto le aporie dell'iter argomentativo seguito dai giudice di merito ed insistono apoditticamente sulla giustezza della sua tesi difensiva, disattesa in violazione dei suoi diritti.
L'imputato ha omesso di indicare, nell'atto di ricorso per cassazione, le specifiche censure mosse alla sentenza d'appello e alle diffuse argomentazioni fattuali e logico - giuridiche in essa sviluppate. Non ha, inoltre, sostenuto il suo assunto mediante il richiamo agli specifici atti del processo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.
Tali omissioni concretano la violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c, per il quale l'obbligo di specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta esige, a pena di inammissibilità, che siano ben individuati i punti della decisione cui si riferiscono le doglianze con l'indicazione precisa delle questioni che, relativamente ad essi, si intendono prospettare, e l'esposizione in maniera concreta, se trattasi di ricorso per cassazione, dei motivi di diritto che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità e con cui si intendono sostenere le censure dedotte.
Va, pertanto, ribadito il principio che, ai fini dell'ammissibilità delle impugnazioni, al requisito della specificità dei motivi non corrisponde il motivo che non esprime una determinata censura contro uno o più punti della decisione, il che si verifica quando si espongono critiche che, potendo adattarsi alla impugnativa di una qualunque sentenza, non hanno alcun preciso e concreto riferimento con il provvedimento impugnato (cfr. per tutte Cass. 21 dicembre 2000, ric. Rappo, rv. 219087).
4. Medesimo rilievo di genericità colpisce la doglianza relativa la mancata concessione delle attenuanti generiche, peraltro diffusamente motivata dal giudice distrettuale in considerazione della particolare violenza della condotta e dei precedenti penali.
In conclusione, il ricorso è da dichiarare inammissibile ed il R. è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di € mille in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d € mille a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile '10 O S C U R A
for Anna Maria FAZIO
Consigliere est
T A
Odami Saverio Felice MANNINO
Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 10 MAG 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidla Scalia
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