Sentenza 22 gennaio 2015
Massime • 1
Risponde del delitto di appropriazione indebita il socio che, una volta iscritti gli utili al bilancio e che questo sia stato approvato, prelevi, appropriandosene, le somme spettanti, sulla base del rapporto societario, ad altro socio sia esso di diritto o di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2015, n. 5362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5362 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 22/01/2015
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 153
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 24906/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA;
LL AN N. IL 21/01/1960;
nei confronti di:
RU SE N. IL 04/01/1964;
AS RE N. IL 05/04/1953;
avverso la sentenza n. 760/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 05/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Dr. Maria Giuseppina Fodaroni, per l'annullamento senza rinvio per prescrizione delle statuizioni penali e per l'annullamento con rinvio al giudice civile per le statuizioni civili;
Uditi i difensore degli imputati, avv.ti Grasso IO per AR SE e Cannata Salvatore ancora per il predetto AR SE e RO RE, che chiedono il rigetto del ricorso. OSSERVA
1- Il Procuratore Generale presso la corte di appello di Caltanissetta e NA IO, nella sua qualità di parte civile, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della predetta corte, datata 5.12.2013/21.1.2014, che, in riforma della sentenza del tribunale di Enna, datata 13.12.2011/31.1.2013, appellata da AR SE e RO RE, imputati del delitto di appropriazione indebita aggravata per il quale riportavano condanna alla pena della reclusione di mesi quattro e della multa di Euro 200,00, li assolveva con la formula ampiamente liberatoria della insussistenza del fatto.
2 - Era accaduto, per l'impostazione accusatoria, che gli imputati, soci di diritto della Centro Form s.n.c, si appropriavano, degli utili prodotti dalla ditta negli anni 2003 e 2004, sottraendo la quota del 25% al terzo socio, di fatto, per l'appunto AC IO, per un ammontare complessivo di Euro 41.000,00. I giudici di secondo grado invece hanno ritenuto in diritto, premessa l'avvenuta prescrizione del reato nelle more del deposito della sentenza di primo grado, l'impossibilità comunque di configurare, data la situazione di fatto come accertata dai giudici di primo grado, una condotta di appropriazione per il fatto che, in contest di ricorsiazione l'ammontare della quota di partecipazione agli utili del socio di fatto, la somma relativa era tutta nella disponibilità i ricorsi, sostenuti da due ragioni di doglianza dei soci di diritto cui quali gravava solo un mero di partecipazione agli utili vantata dalla persona offesa e obbligo a carattere civile, quello di versare, alla chiusura del bilancio, le somme corrispondenti ad un terzo degli utili registrati.
3- Entrambi i ricorsi, sostenuti da due ragioni di doglianza, contestano, da un lato, la asserita estinzione dei reati per prescrizione, dall'altro, l'insussistenza come asserita del delitto di appropriazione indebita per vantare la persona offesa, in qualità di socio anche se di fatto, sugli utili nei limiti della sua quota di partecipazione alla società, non già meramente un diritto di credito, ma un vero e proprio diritto di proprietà.
4- Entrambe le ragioni sono fondate.
Allo stato, il reato di appropriazione, rilevato, giusta la contestazione, commesso nell'aprile del 2005, si è di certo prescritto, senza tener conto dei periodi di sospensione, dopo la sentenza di primo grado ovvero, tenuto conto della sospensione di anni uno, mesi otto e giorni nove, come indicati dai ricorrenti, nelle more del giudizio di cassazione,e non prima della definizione del giudizio di primo grado. L'alternativa però non è rilevante ai fini del decidere. Posta la fondatezza del secondo motivo di ricorso. Invero nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività. Nessun dubbio quindi che il socio abbia diritto alla riscossione degli utili, una volta che gli stessi vengano distribuiti. Il problema da risolvere è se tale diritto si traduca in una obbligazione di dare, da parte della società avente personalità giuridica autonoma, utili appartenenti già ab origine al socio estromesso ovvero se tali utili siano oggetto solo di un diritto di credito che il socio estromesso dalla distribuzione vanti nei confronti della società.
La problematica peraltro non si complica, nel caso di specie, a fronte del fatto che il socio, estromesso dalla distribuzione degli utili, sia socio non di diritto,ma solo di fatto. Nel qual caso l'art. 2297 c.c. estende la disciplina societaria ai rapporti fra la società per l'appunto ed i terzi e resta ben fermo quindi che i rapporti tra i soci sono regolati dagli eventuali accordi interni stipulati tra questi. Con la conseguenza che gli utili, che i soci di diritto si sono distribuiti tra loro, dopo l'approvazione del rendiconto, devono ritenersi, ad avviso del Collegio, oggetto di appropriazione nella parte corrispondente alla quota di partecipazione del socio estromesso, il NI IO per l'appunto. Peraltro già questa Corte, in fattispecie del tutto analoghe ha ritenuto doversi configurare il delitto di appropriazione indebita nel fatto di colui che, sulla base di un rapporto societario, trattiene, impossessandosene uti dominus, somme e valori, non versati nelle casse della società, ovvero beni sociali di cui ha il mero possesso, espropriando in tal modo gli altri soci (Sez. 2, 12.10.1989/3.7.1990, Carbonaro, Rv. 184778; Sez. 2, 7.5/11.12.1976, Ferrari, Rv. 134923; Sez. 2, 16.4/24.9.1973,Cavalcanti, Rv 124979). Ne consegue che una volta iscritti gli utili al bilancio ed una volta questo approvato, proprio in base a tale deliberazione le somme di denaro in cassa, e da distribuire tra i soci, di diritto o di fatto non rileva, devono considerarsi appartenenti a ciascun socio nella misura della loro partecipazione alla società. L'azione del socio che preleva, appropriandosene, le somme spettanti ad altro socio in base al rapporto, di diritto o di fatto, societario integra pienamente il disvalore giuridico-sociale della condotta costituiva del reato di cui all'art. 646 c.p.. Posta la prescrizione del reato, a fronte del ricorso per cassazione della parte civile,
contro
La sentenza di proscioglimento degli imputati, occorre, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione;
fermi gli effetti penali, rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015