Sentenza 6 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9846 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SU0984 6/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POL CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 11677/01 Cron.-26757 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 08/04/02 ConsigliereDott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AN AU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato TERESA NANNARONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO CALORE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CASA CURA PRIVATA S. LUCIA S.R.L.; intimata avverso la sentenza n. 156/00 del Tribunale di SULMONA, depositata il 05/05/00 R.G.N. 952/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1503 udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio -1- MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato CALORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di LM RA UR deduceva l'invalidità del licenziamento intimatole il 22 giugno 1994 dalla datrice di lavoro S.r.l. Casa di Cura privata S.Lucia, chiedendone la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate. Il Pretore adito rigettava la domanda e su appello della UR il Tribunale di LM con sentenza del 5 maggio 2000, in riforma di tale decisione, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato, condannando la società datrice di lavoro a corrispondere a titolo risarcitorio un'indennità pari a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Avverso tale sentenza RA UR propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. La controparte non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che il ricorso, notificato in data 3 maggio 2001, risulta tempestivamente proposto entro il termine annuale di cui all'art. 327 cod.proc.civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza;
la notifica della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente in data 19 giugno 2000 non è infatti idonea, secondo un consolidato orientamento, a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti sia del notificando che del notificante (v. per tutte Cass. 21 aprile 2000 n.5274). 3 denunciando laCon l'unico motivo la ricorrente, violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 18 legge 20 maggio 1970 n.300, lamenta che il Tribunale, pur riconoscendo l'operatività della tutela prevista da tale disciplina in relazione alla accertata illegittimità del licenziamento, con la condanna della società appellata alla reintegrazione della sig. UR nel posto di lavoro, ha senza alcuna motivazione attribuito a titolo risarcitorio un'indennità pari a sole cinque mensilità di retribuzione, omettendo di considerare il tempo decorso dall'epoca del licenziamento. Il ricorso è fondato. L'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo modificato dalla legge 11 maggio 1990 n.108, stabilisce che il risarcimento del danno spettante al lavoratore licenziato senza giusta causa è liquidato dal giudice con indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegrazione oltre il versamento dei contributi previdenziali e che in ogni caso il danno non può essere inferiore a cinque mensilità; il lavoratore licenziato è quindi dispensato dalla prova del danno ex art. 1223 cod.civ., essendo la sua sussistenza in misura presunta dalla legge come pari alla retribuzione dal licenziamento alla riassunzione, con presunzione semplice per il danno superiore alle cinque mensilità, assoluta nell'anzidetta misura. Ne deriva che l'onere di provare che il danno subito dal lavoratore sia inferiore a quanto presunto dalla legge è a carico del datore di lavoro, il quale deve dimostrare non solo che il lavoratore licenziato ha assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche quanto con essa percepito (aliunde perceptum) essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto (giurisprudenza costante: v, per tutte Cass. 29 agosto 2000 n. 11341, 23 giugno 2001 n. 8621). non si è uniformato a questo Il giudice dell'appello principio di diritto, perché ha liquidato l'indennità spettante alla lavoratrice illegittimamente licenziata ai sensi della norma in esame senza tener conto della regola, ivi stabilita, della prova presuntiva dell'entità del danno risarcibile, correlata, oltre la misura minima di cinque mensilità, al tempo decorso dall'epoca del licenziamento. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio della causa ad altro giudice che dovrà procedere a determinare l'ammontare del risarcimento spettante alla sig. UR, attenendosi al suddetto principio. Il medesimo giudice dovrà provvedere anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello dell'Aquila. Così deciso in Roma il giorno 8 aprile 2002 Il Presidente Vilin. MG Il Consigliere estensore Faby Miu Ca vani IL CANCELLERE Depositato in Co. celleria ClP4 CANCELLIERE Fello