Sentenza 10 maggio 2016
Massime • 1
È illegittimo il decreto che dichiara l'inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare, di cui agli artt. 47 ter e 47 quinquies ord. pen., emesso "de plano" dal presidente del Tribunale di sorveglianza, sull'assunto che il richiedente, condannato per reati aggravati dall'art. 7 legge n.203 del 1991, non aveva compiuto un formale atto dissociativo, consistente nella collaborazione con la giustizia secondo la previsione dell'art.58 ter ord. pen. (In motivazione, la Corte ha ribadito che la pronuncia d'inammissibilità "de plano" implica l'inesistenza di presupposti minimi indefettibili, senza i quali la domanda non potrebbe mai trovare accoglimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2016, n. 35817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35817 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2016 |
Testo completo
35 8 1 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1677/2016- MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente - SENTENZA Dott. Dott. FILIPPO CASA REGISTRO GENERALE Dott. MONICA BONI - Consigliere - N. 36572/2015 - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TR LO N. IL 26/05/1970 avverso l'ordinanza n. 470/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA, del 06/08/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Marilia Di Nezdo, che ha chierso l'annatamento senge rinvioжиде oses provvedimento impognato e le Geomissione degli atti al Trisuele di sorveglianze di Робеиде - Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. TR RL propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Potenza, con cui è stata dichiarata inammissibile, ai sensi degli artt. 666, comma 2 e 678 cod. proc. pen., l' istanza proposta dal suddetto volta ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter o 47 quinquies ord. pen., sulla base del fatto che il ricorrente era in espiazione di condanna per i reati aggravati dall'art. 7 1. 203/1991 e non aveva compiuto un formale atto dissociativo, consistente nella collaborazione con la giustizia secondo la previsione dell'art. 58 ter ord. pen.. Lamenta il ricorrente il vizio di motivazione e la violazione di legge in punto di ritenuta inammissibilità delle istanze di detenzione domiciliare per assenza di collaborazione con la giustizia. Trascura, secondo il suddetto, il Tribunale di sorveglianza che con la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 2014 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma 1 ord. pen., nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione speciale prevista dall'art. 47 quinquies e la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 ter dello stesso ordinamento;
ed ancora che con la pronuncia n. 350 del 2003, sempre della Corte Costituzionale, è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 47 ter, comma 1 lett. a) ord. pen., nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare nei confronti della madre condannata ( e del padre nei casi di cui alla lett. b) conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante. Ipotesi, che riguardano esso ricorrente, padre di tre figli minori di cui uno portatore di un grave handicap, la cui madre da sola è impossibilitata ad accudire quest'ultimo ed a gestire la malattia, sia per la presenza degli altri figli che per impegni lavorativi. Deduce, quindi, il TR l'assoluta illegittimità del decreto impugnato con riferimento alla statuizione de plano, ex art. 666, comma 2 cod. proc. pen., dell'inammissibilità della richiesta, avuto riguardo alla specificità delle misure oggetto della stessa, non incluse nelle ipotesi di cui all'art. 4 bis ord. pen.. Invero, il Tribunale, non ricorrendo la manifesta infondatezza, avrebbe dovuto valutare nel merito l'istanza, con la necessità di garantire il contraddittorio. Per tali ragioni la difesa chiede l'annullamento del decreto presidenziale impugnato. а CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. L'art. 678 cod. proc. pen. espressamente rinvia, per la disciplina del procedimento di sorveglianza, allo schema dettato dal precedente art. 666 dello stesso codice in tema di esecuzione, che comprende la previsione della declaratoria di inammissibilità da parte del Presidente del collegio quando la richiesta sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". Nel caso di specie il provvedimento presidenziale ravvisa la mancanza delle condizioni di legge nella "assenza di un formale atto dissociativo, consistente nella collaborazione con la giustizia, secondo la previsione dell'art. 58 ter ord. pen.". Tale assunto non risponde, tuttavia, all' univoca interpretazione del diritto vigente che, a seguito dell'intervento delle pronunce della Corte Costituzionale succitate, prevede che anche i condannati per delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen. possano fruire dei benefici penitenziari di cui agli artt. 47 quinquies e 47 ter dello stesso ordinamento, anche se "la concessione della misura rimane comunque subordinata alla verifica di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti", come precisato dalla stessa Consulta (sentenza n. 177 del 2009). Ne segue che, nell'emettere il decreto di inammissibilità, il Giudice a quo ha fatto riferimento ad una condizione ostativa non ricavabile dalla legge, e per altro verso implicante un giudizio di merito sull'idoneità delle misure alternative richieste alla personalità del soggetto ed al pericolo di recidiva, mentre la pronuncia di inammissibilità de plano implica l'inesistenza di presupposti minimi indefettibili, senza i quali la domanda non potrebbe mai trovare accoglimento (Sez. 1, n. 3054 del 14/01/2004 - dep. 28/01/2004, Lubrano di Diego, Rv. 226962). Va, pertanto, accolto il ricorso ed annullato senza rinvio il decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza perché si pronunci sulla domanda, osservate le forme del contraddittorio camerale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Potenza. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016. Il Consigliere Estensore Il Presidente Maria Cristina Siotto Gaetano Di Giurq DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 AGO 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA