Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5022 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA050 2 2 /02 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente - R.G.N. 15280/99 Consigliere - Cron.1341 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere - Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato MARIO SALERNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SRL, in persona del legale GAMBA SERVICE pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante dei s presso lo studio 94, in ROMA VIA COLLI PORTUENSI ViTi ED rappresenta esenta To LUCIANO PERGOLA The dell'avvocato dellen. Luciano PERGOLA dife giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 234 -1- avverso la sentenza n. 195/98 del Tribunale di 3 BOLOGNA, depositata il 17/07/98 - 1182/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato SALERNI;
udito l'Avvocato VITI per delega PERGOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 5 Con sentenza del 17 luglio 1998 il Tribunale di Bologna rigettava l'appello proposto dal signor AN OR avverso la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 26 febbraio 1996, che aveva rigettato la sua richiesta di declaratoria di illegittimità del trasferimento ordinatogli con telegramma del 12 giugno 1996 dalla Gamba Service, impresa di pulizie di cui era dipendente, dal cantiere di via Stendhal in Bologna al cantiere di Ozzano, facoltà di Veterinaria nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 7 alle 11. Il Tribunale, premesso che il ricorrente lavorava come operaio part time trenta ore alla settimana e che p il luogo del trasferimento era poco distante e ben collegato con la città, riteneva non dimostrato il carattere persecutorio e discriminatorio del trasferimento, non essendo a tal fine sufficiente allegare condotte diverse tenute dal datore nel corso del rapporto e sanzionate da provvedimenti giudiziari. Quanto poi alla -. dedotta inesistenza delle ragioni tecnico organizzative allegate dalla società, il Tribunale osservava che l'appellante, per coprire le trenta ore settimanali, aveva lavorato in due cantieri posti l'uno in via Zanardi 28 di Bologna, e l'altro a via Zanardi 30; che perduto l'appalto in quest'ultimo cantiere, dopo una serie di soluzioni provvisorie non gradite al lavoratore, l'azienda aveva deciso il trasferimento ad Ozzano, per consentire l'espletamento del monte ore settimanale pattuito che non sarebbe stato possibile completare con la precedente adibizione presso il cantiere di via Stendhal. Il Tribunale escludeva che, dopo la perdita di uno degli appalti di via Zanardi, la effettiva sede di lavoro del ricorrente fosse stata in piazza della Costituzione dove aveva lavorato per quindici ore a settimana, sul rilievo che nel ricorso introduttivo non si era fatto alcun riferimento a questo cantiere, ma si era allegato che il trasferimento era avvenuto dal cantiere di via Stendhal a cui aveva fatto riferimento il primo giudice, restando così confermato l'assunto della società che in via della Costituzione si era verificata solo una disponibilità occasionale. 1 Avverso detta sentenza il OR propone ricorso affidato a due motivi. Resiste la Gamba Service spa con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia erronea rappresentazione dei fatti e contraddittorietà di motivazione, per avere il Tribunale escluso, nel decidere la fondatezza del secondo motivo d'appello, che, dopo la perdita di uno dei due cantieri di via Zanardi, la sua effettiva sede di lavoro fosse nel cantiere di Piazza della Costituzione, così dimostrando di non avere ben compreso gli spostamenti a cui era stato sottoposto;
ed infatti non rispondeva a verità che nel ricorso introduttivo fosse stata indicata come sede effettiva di lavoro quella di via Stendhal, essendo stato allegato solamente di essere stato impiegato ✗ temporaneamente colà quando il datore di lavoro aveva ordinato il trasferimento;
poiché il CCNL prescrive che il trasferimento della sede di lavoro si ha unicamente a seguito di motivata comunicazione scritta del datore, dovrebbe farsi riferimento all'ultima comunicazione da lui ricevuta prima del trasferimento ad Ozzano, e cioè alla comunicazione del 2 agosto 1994 con cui era stato spostato da via Zanardi alla Telecom di piazza Costituzione, unico cantiere in cui era riuscito a svolgere, unitamente a quello residuo di via Zanardi, le trenta ore settimanali pattuite;
si dovrebbe pertanto palesare la infondatezza della tesi della società, che aveva allegato la necessità del trasferimento ad Ozzano non potendolo diversamente utilizzare per consentire la completa prestazione del monte ore contrattuale. Il motivo va rigettato perché non vengono censurate le argomentazioni del Tribunale che valgono a sorreggere la statuizione, e cioè che il trasferimento disposto da via Stendhal ad Ozzano era giustificato dalla necessità di consentire al ricorrente il completamento del monte ore settimanale pattuito, ma viene ascritta alla sentenza impugnata la mancata considerazione di un elemento che è 2 invero privo di qualsiasi rilevanza. Infatti la circostanza che l'adibizione alla sede di via Stendhal non fosse stata disposta con atto scritto, come prescritto dal CCNL, comporterebbe esclusivamente l'illegittimità della medesima adibizione, ma non consentirebbe mai di prendere in considerazione come sede “a quo”, per verificare la giustificatezza del trasferimento, un luogo (piazza della Costituzione) a cui il lavoratore era stato addetto nel passato e che era quindi diverso da quello in cui di fatto veniva resa la prestazione prima del trasferimento impugnato. Non vi è dubbio infatti che nella nozione stessa di trasferimento, al fine di accertare l'esistenza dei motivi di ordine tecnico, organizzativo e produttivo che lo giustificano ex art. 2103 cod. civ., assumano rilevanza la sede ricoperta da ultimo e quella di destinazione, non certo i luoghi p ove era stata resa la prestazione lavorativa in epoca anteriore, che rimangono estranei rispetto alla vicenda traslativa. Con il secondo motivo si denunzia insufficiente motivazione in relazione al;
primo motivo d'appello, per non avere il Tribunale tenuto in considerazione la circostanza che il trasferimento gli avrebbe di fatto impedito di svolgere l'attività di delegato sindacale, stante il lungo impegno di tempo per raggiungere con mezzi pubblici il cantiere di Ozzano. Il che sarebbe avvalorato dal riconoscimento avvenuto in sede giudiziaria del carattere discriminatorio di comportamenti tenuti dalla società e da ultimo dal licenziamento ritorsivo intimato a seguito della sua denunzia in sede penale. Non ha fondamento neppure questo motivo. Con esso infatti si ripropone, con il secondo profilo, la questione del carattere persecutorio e discriminatorio del trasferimento, senza però esplicitare i difetti in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata che lo ha escluso, avendo il Tribunale ritenuto non sufficiente alla sua dimostrazione l'esistenza di comportamenti adottati nel passato dal datore e sanzionati da provvedimenti giudiziari. Anche il dedotto impedimento che il trasferimento cagionerebbe alla attività di delegato sindacale, non si concreta in una valida censura alla sentenza, giacché il 3 ricorrente non allega neppure se ed in quali termini la questione fosse stata effettivamente proposta nei gradi di merito. 3 Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom]
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento liquidate in euro 29,00-, oltre mille e cinquecento euro per onorari. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002. IL PRESIDENTE, IL CONSIGLIERE ESTENSORE bylide unh Moura Le ruve Shillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 8 APR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE