Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2010, n. 36217
CASS
Sentenza 23 settembre 2010

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Qualora il giudice, nel dispositivo di sentenza, condanni l'imputato al risarcimento dei soli danni morali in favore della parte civile, omettendo la condanna per quelli patrimoniali, successivamente motivata con la circostanza che il danno non sia stato idoneamente provato, e prospettando la possibilità, per la persona offesa, di adire il giudice civile per la relativa quantificazione, si può porre rimedio all'omissione mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale. (Nella specie, in cui il giudice di rinvio aveva provveduto a integrare il dispositivo di una sentenza del giudice di pace con l'inserimento, in esso, della statuizione di condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali, si è ritenuta non modificata l'essenza della decisione di primo grado, data l'obbligatorietà della condanna stessa secondo il disposto dell'art. 538 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2010, n. 36217
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36217
    Data del deposito : 23 settembre 2010

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