Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
Qualora il giudice, nel dispositivo di sentenza, condanni l'imputato al risarcimento dei soli danni morali in favore della parte civile, omettendo la condanna per quelli patrimoniali, successivamente motivata con la circostanza che il danno non sia stato idoneamente provato, e prospettando la possibilità, per la persona offesa, di adire il giudice civile per la relativa quantificazione, si può porre rimedio all'omissione mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale. (Nella specie, in cui il giudice di rinvio aveva provveduto a integrare il dispositivo di una sentenza del giudice di pace con l'inserimento, in esso, della statuizione di condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali, si è ritenuta non modificata l'essenza della decisione di primo grado, data l'obbligatorietà della condanna stessa secondo il disposto dell'art. 538 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2010, n. 36217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36217 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/09/2010
Dott. GARRIBBA Tito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 751
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 8899/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA IV, N. IL *28/12/1954*;
avverso la sentenza n. 11/2009 TRIBUNALE di COMO, del 03/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Riva Paolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 11.4.2008 il Giudice di pace di Menaggio - per quanto qui interessa - dichiarava NA VI colpevole del reato di lesioni personali e lo condannava alla pena della multa nonché "al risarcimento dei danni morali in favore della parte civile" liquidati in Euro 800; in motivazione scriveva che non liquidava i danni patrimoniali perché il loro ammontare non era stato idoneamente provato e aggiungeva che la parte lesa avrebbe potuto rivolgersi per la loro determinazione al giudice civile.
La Corte di Cassazione, Sezione quinta penale, con sentenza del 7.7.2009, accogliendo il ricorso dell'imputato sul punto della pretesa contraddittorietà tra dispositivo e motivazione in ordine alla decisione sul risarcimento dei danni patrimoniali, annullava con rinvio la sentenza di conferma emessa dal giudice d'appello ravvisando il vizio di omessa motivazione.
Premesso:
- che, per le sentenze, vale il principio generale della prevalenza del dispositivo sulla motivazione;
- che il dispositivo letto in udienza, quando non è chiaro, può essere interpretato in base a quanto precisato in motivazione;
- che la condanna per il reato di lesioni personali implicava l'obbligo di risarcire i danni;
- che la mancanza di prova in ordine al quantum debeatur avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a pronunciare condanna generica al risarcimento del danno e a rimettere le parti avanti al giudice civile per la relativa liquidazione;
- che siffatta omissione del dispositivo non costituiva rigetto della domanda della parte civile;
ciò premesso, la sentenza di annullamento concludeva che il giudice del rinvio avrebbe dovuto stabilire se la cennata omissione "costituiva un errore materiale oppure no" o in altre parole "se si trattava di una prevalenza della motivazione sul dispositivo letto in udienza oppure di un'interpretazione di un dispositivo non del tutto chiaro".
Il Tribunale di Como, con sentenza del 3.12.2009, giudicando sul rinvio, ravvisato nell'omissione de qua un errore materiale, inseriva nel dispositivo, a titolo di correzione, la statuizione della condanna generica al risarcimento di danni patrimoniali. Contro quest'ultima decisione ricorre la difesa dell'imputato, denunciando la violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, perché il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato ai dettami della sentenza di annullamento e avrebbe illegittimamente ravvisato un errore materiale la dove invece esisteva un'omessa pronuncia che poteva essere emendata soltanto con l'impugnazione proposta dalla parte interessata. Conclude quindi chiedendo l'annullamento della sentenza.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Invero la sentenza impugnata rappresenta il naturale, coerente approdo dell'iter logico-giuridico già tracciato nella sentenza di annullamento, la quale rimarcava:
- che l'art. 538 c.p.p., comma 1, prescrive che il giudice, accertata la responsabilità penale dell'imputato, statuisce sulle domande civili;
- che l'art. 539 c.p.p., comma 1, prevede che il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile;
- che il dispositivo in esame non contiene una statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali. E, allora, l'apparente incongruenza tra l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato seguita dalla condanna a risarcire i danni morali nella somma liquidata e la mancata statuizione in ordine ai danni patrimoniali è stata correttamente ascritta dal giudice del rinvio a una dimenticanza e, quindi, a un errore materiale emendabile con la correzione prevista dall'art. 130 c.p.p.. In effetti l'integrazione del dispositivo pronunciato dal giudice di pace, disposta dal giudice del rinvio mediante l'inserzione della statuizione di condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali, non ha modificato l'essenza della decisione di primo grado, perché non deriva dall'esercizio di un potere discrezionale, ma discende direttamente e obbligatoriamente, per dettato legislativo, dalla sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 533 c.p.p.. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che liquida in complessivi Euro 2000, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2010